Cassazione Civile, Sentenza n. 24728/2022 del 11/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di atti impositivi per mancato pagamento delle accise sull'alcool etilico sottratto con un furto nel deposito fiscale (notte 13-14/11/1997). La ricorrente chiedeva l'abbuono dell'imposta sostenendo che il furto fosse equiparabile al caso fortuito/forza maggiore e pertanto esentasse; denunciava violazione dell'art. 4 TUA e norme europee relative alle accise.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarando inoltre l'inammissibilità del ricorso proposto nei confronti del Ministero delle finanze (per trasferimento delle competenze alle agenzie fiscali). Sul merito la Corte ha confermato che il furto che determina lo svincolo irregolare dal regime sospensivo e l'immissione in consumo non dà diritto all'abbuono delle accise, salvo che si dimostri la distruzione totale o la perdita irrimediabile del prodotto. La Corte ha motivato la decisione richiamando la giurisprudenza interna e dell'Unione europea, che configura una responsabilità oggettiva del depositario autorizzato. Le spese sono compensate a causa dei diversi orientamenti giurisprudenziali; il rigetto produce le conseguenze procedurali sul contributo unificato.
Norme richiamate
d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA), art. 4
«in caso di perdita o distruzione di prodotti che si trovano in regime sospensivo, è concesso l'abbuono dell'imposta quando il soggetto obbligato provi che la perdita o la distruzione dei prodotti è avvenuta per caso fortuito o per forza maggiore. I fatti compiuti da terzi non imputabili al soggetto passivo a titolo di dolo o colpa grave e quelli imputabili allo stesso soggetto passivo a titolo di colpa non grave sono equiparati al caso fortuito ed alla forza maggiore. Qualora, a seguito del verificarsi di reati ad opera di terzi, si instauri procedimento penale, la procedura di riscossione dei diritti di accisa resta sospesa sino a che non sia intervenuto decreto di archiviazione o sentenza irrevocabile ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale. Ove non risulti il coinvolgimento nei fatti del soggetto passivo e siano individuati gli effettivi responsabili, o i medesimi siano ignoti, è concesso l'abbuono dell'imposta a favore del soggetto passivo e si procede all'eventuale recupero nei confronti dell'effettivo responsabile (...)"
La Corte interpreta la norma in senso conforme al diritto UE: l'abbuono è ammesso solo in caso di perdita o distruzione effettiva (distruzione totale o perdita irrimediabile). Il mero furto che determina lo svincolo e l'immissione in consumo non consente l'abbuono.
l. 21 settembre 2000, n. 342, art. 59, comma 2
«Per i furti e le irregolarità nella circolazione dell'alcole nonché dei tabacchi lavorati compiuti sino alla data di entrata in vigore della presente legge, ove l'azienda italiana garante risulti estranea al fatto criminoso, viene disposto lo sgravio dell'accisa"
La Corte rileva che la disposizione riguarda lo "garante" e non l'obbligato principale: non è norma che automaticamente estenda l'abbuono all'obbligato in caso di furto.
d.lgs. n. 300 del 1999, art. 57
Richiama il trasferimento alle agenzie fiscali dei rapporti e competenze del Ministero, con conseguente esclusione della legittimazione passiva del Ministero delle finanze e legittimazione dell'Agenzia delle dogane.
Direttiva del Consiglio 92/12/CEE, art. 14
«Il depositario autorizzato beneficia di un abbuono d'imposta per le perdite verificatesi durante il regime sospensivo, imputabili a casi fortuiti o di forza maggiore ... Ogni Stato membro fissa le condizioni alle quali tali abbuoni sono concessi"
La direttiva prevedeva l'abbuono per perdite dovute a caso fortuito o forza maggiore, lasciando agli Stati membri le condizioni. La Corte nazionale interpreta la norma alla luce della giurisprudenza CJEU, che ha poi delineato limiti all'abbuono e sottolineato la responsabilità oggettiva del depositario.
Direttiva 118/2008/CE
Direttiva successiva che ha precisato i requisiti per l'esimente (distruzione totale o perdita irrimediabile), ma non è retroattivamente applicabile ai fatti anteriori.
Direttiva (UE) 2020/262, art. 6 § 5-6
«5. La distruzione totale o la perdita irrimediabile, totale o parziale, dei prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione ... non è considerata immissione in consumo"; "6. Ai fini della presente direttiva, si considera che i prodotti hanno subito una distruzione totale o una perdita irrimediabile quando sono inutilizzabili come prodotti sottoposti ad accisa"
Chiarisce e uniforma a livello UE il concetto di distruzione/perdita irrimediabile come condizione per non considerare l'evento immissione in consumo; la Corte la richiama come evoluzione normativa utile ma non applicabile ai fatti anteriori.
Giurisprudenza della Corte di giustizia (es. C-81/15, C-95/19, C-154/16, C-314/06 ecc.)
La Corte di giustizia ha affermato la responsabilità oggettiva del depositario autorizzato e delimitato il campo dell'abbuono alle situazioni di perdita/distruzione effettiva; ha escluso che lo svincolo irregolare (es. furto) sia automaticamente causa di abbuono salvo distruzione/ perdita irrimediabile.
Massime di principio
- Il furto che comporta lo svincolo dal regime sospensivo e l'immissione in consumo non esonera dall'obbligo di pagamento delle accise: l'abbuono è ammesso solo se sussiste distruzione totale o perdita irrimediabile del prodotto.
- La prova richiesta per ottenere l'abbuono non si limita alla mera dimostrazione della sottrazione da parte di terzi: occorre provare che il prodotto è distrutto o inutilizzabile come prodotto soggetto ad accisa.
- Secondo la giurisprudenza dell'UE il depositario autorizzato ha una responsabilità di tipo oggettivo per i rischi inerenti all'attività; la colpa del depositario non è condizione necessaria per l'esigibilità dell'accisa.
- La norma nazionale va interpretata conformemente al diritto dell'Unione: disposizioni successive dell'UE hanno poi chiarito e ristretto i casi in cui l'abbuono è ammesso.
- Distinguere tra garante e obbligato: alcuni sgravi legislativi possono riguardare specifiche figure (es. il garante) e non estendersi automaticamente all'obbligato principale.
- Attenzione alla legittimazione passiva: dopo il trasferimento di competenze l'amministrazione competente è l'Agenzia delle dogane; atti proposti contro il Ministero possono risultare inammissibili.
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