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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 24726/2022 del 11/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'Agenzia delle entrate aveva proposto appello avverso la sentenza della CTP che aveva accolto il ricorso di Rubboli contro un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA (2004). La CTR dichiarò inammissibile l'appello perché l'Amministrazione non aveva depositato, entro trenta giorni dalla spedizione, la ricevuta di spedizione della raccomandata con la quale era stata effettuata la notifica del ricorso. L'Agenzia ha impugnato la decisione in cassazione sostenendo di aver depositato in tempo l'avviso di ricevimento (cartolina a.r.) e che la CTR ha erroneamente computato il termine dei 30 giorni dalla spedizione anziché dalla ricezione del plico; inoltre ha denunciato la mancata concessione di un termine per regolarizzare l'atto

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso e ha cassato la sentenza della CTR. La Corte ha richiamato le Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 13452/2017) secondo cui, nel processo tributario, l'avviso di ricevimento può sostituire la ricevuta di spedizione se sull'avviso è indicata la data di spedizione attestata dall'ufficio postale con timbro datario o stampigliatura meccanografica; ha inoltre chiarito che il termine di trenta giorni per la costituzione decorre dalla ricezione del plico da parte del destinatario e non dalla data di spedizione. La Corte ha rimandato la causa alla CTR della Emilia Romagna, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del giudizio; il secondo motivo è stato assorbito

Norme richiamate

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamate dalla ricorrente e valutate dalla Corte in relazione alla documentazione probatoria della notifica: la Corte ha indicato che la documentazione idonea a provare la tempestività può essere anche l'avviso di ricevimento quando la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con timbro datario o stampigliatura meccanografica

  • codice di procedura civile

    art. 360, primo comma, n. 4; art. 182

    L'art. 360(1)(4) è la norma che legittima il ricorso per cassazione per violazione di norme processuali; l'art. 182 (richiamato nel secondo motivo) riguarda i poteri del giudice in caso di nullità e la possibilità di regolarizzazione degli atti, ma il motivo è stato poi assorbito

  • Cass. Sezioni Unite

    Cass. S.U. n. 13452 del 29/05/2017; richiamata anche Cass. n. 11559 del 11/05/2018

    Principio di diritto stabile: nel processo tributario, l'avviso di ricevimento può sostituire la ricevuta di spedizione se contiene la data di spedizione attestata dall'ufficio postale; il termine dei 30 giorni per costituirsi decorre dalla ricezione del plico da parte del destinatario

  • d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 conv. con modif. nella l. 18 dicembre 2020, n. 176

    art. 23, comma 8-bis (richiamato in relazione alla forma dell'udienza)

    Norma richiamata solo per la modalità di svolgimento dell'udienza pubblica (procedure telematiche/forme previste dal decreto)

Massime di principio

  • Se si notifica tramite servizio postale universale (raccomandata A/R), per provare la tempestività dell'impugnazione è sufficiente depositare l'avviso di ricevimento quando su di esso sia indicata la data di spedizione attestata dall'ufficio postale con timbro datario o stampigliatura meccanografica
  • Il termine di 30 giorni per la costituzione in giudizio decorre dalla data in cui il destinatario ha effettivamente ricevuto il plico, non dalla data di spedizione della raccomandata
  • La mera indicazione manuale o dattilografica della data di spedizione sull'avviso di ricevimento non è di regola idonea a sostituire la ricevuta di spedizione, salvo che la ricezione sia certificata dall'agente postale come avvenuta entro il termine decadenziale
  • Se sussistono questioni di fatto sulla data di spedizione o di ricezione attestata dall'avviso di ricevimento, tali accertamenti vanno rimessi al giudice del rinvio per verifica probatoria (Cassazione decide il diritto, non i fatti)
  • Per evitare rischi processuali, l'Amministrazione o la parte che notifica dovrebbe conservare e depositare sia la ricevuta di spedizione sia l'avviso di ricevimento con i timbri postali, e procedere al deposito entro i termini previsti dalla legge
  • La mancata concessione di un termine per regolarizzare gli atti può rilevare come questione autonoma, ma quando il motivo principale sul merito della ammissibilità è favorevole alla parte, la Corte può assorbire gli altri motivi e rinviare per nuovo esame

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