Cassazione Civile, Sentenza n. 24724/2022 del 11/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di avvisi di pagamento per mancato versamento dell'imposta di fabbricazione sull'alcool etilico sottratto con furto dal deposito fiscale di Poggio Renatico (notte 11-12/02/1998). La Distilleria sosteneva che il furto dovesse essere equiparato al caso fortuito o alla forza maggiore con conseguente abbuono delle accise, e richiamava l'art. 59, comma 2, l. n. 342/2000 (sgravio per furti se il garante è estraneo al fatto criminoso). Contestava altresì l'interpretazione data dalla Corte d'appello che aveva accolto l'appello dell'Amministrazione finanziaria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero delle finanze (competenza trasferita alle Agenzie) e, sul merito, ha rigettato il ricorso della Distilleria. Ha confermato il principio che il furto che determina lo svincolo irregolare dal regime sospensivo e l'immissione in consumo non dà diritto all'abbuono dell'imposta, salvo che dal furto derivi anche la distruzione o la perdita irrimediabile del prodotto (cioè la sua inutilizzabilità come prodotto soggetto ad accisa). La Corte ha richiamato la giurisprudenza della Corte di giustizia UE che individua una responsabilità oggettiva del depositario autorizzato e ha precisato che l'art. 59, comma 2, l. n. 342/2000 riguarda lo sgravio del garante e non dell'obbligato principale. Spese compensate e richiamata la possibile applicazione del contributo unificato aggiuntivo previsto per ricorsi successivi al 30/01/2013.
Norme richiamate
art. 4 TUA (d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504)
«in caso di perdita o distruzione di prodotti che si trovano in regime sospensivo, è concesso l'abbuono dell'imposta quando il soggetto obbligato provi che la perdita o la distruzione dei prodotti è avvenuta per caso fortuito o per forza maggiore. I fatti compiuti da terzi non imputabili al soggetto passivo a titolo di dolo o colpa grave e quelli imputabili allo stesso soggetto passivo a titolo di colpa non grave sono equiparati al caso fortuito ed alla forza maggiore. Qualora, a seguito del verificarsi di reati ad opera di terzi, si instauri procedimento penale, la procedura di riscossione dei diritti di accisa resta sospesa sino a che non sia intervenuto decreto di archiviazione o sentenza irrevocabile ... Ove non risulti il coinvolgimento nei fatti del soggetto passivo e siano individuati gli effettivi responsabili, o i medesimi siano ignoti, è concesso l'abbuono dell'imposta a favore del soggetto passivo e si procede all'eventuale recupero nei confronti dell'effettivo responsabile (...)»
La Corte interpreta l'art. 4 TUA in conformità alla giurisprudenza UE nel senso che l'abbuono è riconosciuto solo quando si verifichi perdita o distruzione tale da impedire l'immissione in consumo (distruzione totale o perdita irrimediabile). Il semplice furto che comporta lo svincolo e l'immissione in consumo non dà diritto all'abbuono.
art. 59 l. 21 settembre 2000, n. 342 (comma 2)
«Per i furti e le irregolarità nella circolazione dell'alcole nonché dei tabacchi lavorati compiuti sino alla data di entrata in vigore della presente legge, ove l'azienda italiana garante risulti estranea al fatto criminoso, viene disposto lo sgravio dell'accisa»
La Corte rileva che la norma concerne esclusivamente lo sgravio a favore del 'garante' e non vale quale titolo di abbuono per l'obbligato principale; dunque non estende lo sgravio al soggetto obbligato che deteneva il prodotto.
art. 14 direttiva del Consiglio 92/12/CEE
«Il depositarlo autorizzato beneficia di un abbuono d'imposta per le perdite verificatesi durante il regime sospensivo, imputabili a casi fortuiti o di forza maggiore ... Ogni Stato membro fissa le condizioni alle quali tali abbuoni sono concessi»
La norma comunitaria ammette abbuoni per perdite imputabili a caso fortuito o forza maggiore ma rimette agli Stati membri la determinazione delle condizioni; la Corte italiana la interpreta con riferimento alla giurisprudenza UE che limita l'abbuono ai casi di perdita/distruzione che impediscono l'immissione in consumo.
direttiva 2020/262/UE (richiamata)
«5. La distruzione totale o la perdita irrimediabile, totale o parziale, dei prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa per un caso fortuito o per causa di forza maggiore ... non è considerata immissione in consumo"; "6. Ai fini della presente direttiva, si considera che i prodotti hanno subito una distruzione totale o una perdita irrimediabile quando sono inutilizzabili come prodotti sottoposti ad accisa.»
La direttiva chiarisce definitivamente che solo la distruzione totale o la perdita irrimediabile (cioè l'inutilizzabilità del prodotto) esclude l'immissione in consumo e giustifica l'abbuono; tuttavia tale chiarimento non era applicabile retroattivamente ai fatti del 1998.
art. 57 d.lgs. 300/1999
Ha trasferito alle Agenzie fiscali, dal 1° gennaio 2001, i rapporti giuridici e competenze del Ministero dell'Economia e delle Finanze: perciò il Ministero non è più parte passiva legittimata dopo tale data, con conseguente inammissibilità del ricorso contro il Ministero.
giurisprudenza Corte di Giustizia UE e precedenti Cassazione (es. C-81/15, C-95/19, C-154/16, C-314/06)
La giurisprudenza UE ha costruito il principio della responsabilità oggettiva del depositario autorizzato per i rischi inerenti all'attività (incluso lo svincolo irregolare), riservando l'abbuono ai casi di perdita/distruzione che impediscono l'immissione in consumo; la Corte di cassazione applica tali principi al diritto interno.
Massime di principio
- Il furto che provoca lo svincolo dal regime sospensivo e l'immissione in consumo non dà diritto all'abbuono delle accise: il soggetto obbligato rimane tenuto al pagamento, salvo che si provi la distruzione totale o la perdita irrimediabile del prodotto che ne impedisca l'uso come bene soggetto ad accisa.
- La responsabilità del depositario autorizzato è di natura oggettiva rispetto al rischio dell'attività di deposito fiscale: non è necessario dimostrare colpa per far sorgere l'obbligo tributario quando i beni sono immessi in consumo.
- Per ottenere lo sgravio o l'inesigibilità dell'imposta il contribuente deve fornire prova della distruzione o dell'irrecuperabile inutilizzabilità del prodotto (o, analogamente, dei contrassegni fiscali), non basta dimostrare la sottrazione della disponibilità.
- La norma nazionale va interpretata in conformità al diritto dell'Unione: mutamenti o chiarimenti intervenuti successivamente mediante direttive migliorative possono incidere sul regime soltanto per i fatti successivi all'entrata in vigore.
- Dopo il trasferimento dei rapporti alle Agenzie fiscali (d.lgs. 300/1999) l'Amministrazione competente in giudizio è l'Agenzia delle dogane; ricorsi diretti al Ministero delle finanze sono inammissibili.
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