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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01393/2024 del 15/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

Una società aveva presentato domanda di concordato preventivo liquidatorio con pagamento del 20% dei chirografari, fondato su liquidazione dell'attivo mobiliare, su finanza esterna proveniente da società collegate e su transazione fiscale. Il commissario giudiziale aveva espresso parere negativo sulla fattibilità del piano, soprattutto per l'elevato costo di smaltimento di ingenti quantità di rifiuti vetrosi, stimato in misura molto superiore rispetto a quella indicata dalla debitrice. Alcuni ex dipendenti avevano proposto opposizione ex art. 180 l.fall., chiedendo il fallimento perché il piano sarebbe stato non fattibile e perché i loro crediti di lavoro sarebbero stati pregiudicati. Il tribunale aveva dichiarato il fallimento ritenendo inammissibile la domanda di concordato per difetto del requisito minimo di soddisfacimento dei chirografari. La corte d'appello aveva rigettato il reclamo della società. In cassazione la società ha dedotto: 1) tardività dell'opposizione, per ritenuta natura perentoria del termine di costituzione; 2) violazione dell'art. 180, comma 4, l.fall., sostenendo che il tribunale avrebbe indebitamente sindacato la fattibilità economica e la convenienza; 3) violazione dell'art. 160, ultimo comma, l.fall., per avere il giudice valorizzato, senza adeguata motivazione, il preventivo più oneroso reso da una società interessata all'acquisto dell'azienda, invece dei preventivi più bassi prodotti dalla debitrice e nonostante il voto favorevole dei creditori.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo e dichiarato inammissibile il secondo, ma ha accolto il terzo. Ha affermato che il termine per la costituzione e per le opposizioni nel giudizio di omologazione del concordato preventivo, nel regime della legge fallimentare, non è perentorio in difetto di espressa previsione. Ha inoltre ritenuto che la censura sul sindacato di fattibilità non colpisse la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva valorizzato la non fattibilità giuridica per difetto del requisito minimo di legge. Ha invece censurato l'apprezzamento del merito compiuto dai giudici di merito sul costo di smaltimento dei rifiuti: non era consentito fondare il diniego di omologazione sulla sola maggiore attendibilità del preventivo acquisito dal commissario giudiziale, soprattutto a fronte di preventivi contrari e di elementi istruttori che avrebbero imposto ulteriori verifiche. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Brescia in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 152 c.p.c.

    "i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori"

    Il termine processuale è ordinatorio se la legge non lo qualifica espressamente come perentorio o non ricollega alla sua violazione una sanzione invalidante.

  • art. 180, comma 2, l.fall.

    "devono costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata"

    Il termine per la costituzione nel giudizio di omologazione del concordato preventivo non è perentorio, perché la norma non lo dichiara tale né prevede conseguenze di decadenza.

  • art. 160, ultimo comma, l.fall.

    Il piano di concordato liquidatorio deve assicurare, con elementi oggettivi e verificabili, il pagamento di almeno il minimo di legge ai creditori chirografari; il controllo giudiziale può verificare la non manifesta irrealizzabilità dell'obiettivo minimo.

  • art. 161, comma 2, lett. e), l.fall.

    "dell’utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che il debitore si obbliga ad assicurare a ciascun creditore"

    La norma amplia il contenuto della causa concreta del concordato e consente un controllo giudiziale sulla reale idoneità del piano a realizzare gli obiettivi proposti.

  • art. 172 l.fall.

    Disciplina la relazione del commissario giudiziale, che nel caso aveva espresso parere di non fattibilità.

  • art. 177, comma 1, l.fall.

    L'approvazione del concordato da parte delle maggioranze richieste dai creditori esprime una prognosi favorevole che non può essere sovrapposta dal giudice con un mero giudizio di maggiore affidabilità di una stima.

  • art. 180, comma 4, l.fall.

    La norma è richiamata dalla ricorrente per sostenere che, in presenza di opposizione di creditori dissenzienti, il tribunale non possa sindacare la fattibilità economica oltre i limiti consentiti dalla legge.

  • art. 18 l.fall.

    È il rimedio di reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento.

  • art. 182-ter l.fall.

    Regola la transazione fiscale inserita nella proposta di concordato.

  • art. 161, comma 6, l.fall.

    È la domanda prenotativa di concordato depositata prima della proposta completa.

  • art. 48, comma 2, CCI

    Nel nuovo codice il termine di dieci giorni per il deposito dell'opposizione è espressamente perentorio, ma la disposizione non è applicabile alle procedure anteriori e conferma la diversità di regime.

  • art. 9, comma 1, CCI

    Il codice della crisi esclude in via generale la sospensione feriale dei termini nei procedimenti da esso disciplinati, salvo diversa previsione.

  • art. 36-bis l.fall.

    La legge fallimentare prevede l'inapplicabilità della sospensione feriale ad alcuni termini processuali relativi a procedure concorsuali.

  • art. 3 l. n. 742 del 1960

    Esclude la sospensione feriale per i procedimenti relativi alla dichiarazione e revoca di fallimento, richiamati nel caso per negare l'applicabilità della sospensione al termine dell'opposizione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di omologazione del concordato preventivo, il termine per la costituzione delle parti e per la proposizione dell'opposizione è ordinatorio se la legge fallimentare non ne sancisce espressamente la perentorietà o non collega alla sua violazione una decadenza.
  • Il giudice può controllare la fattibilità giuridica del concordato e la non manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati, ma non può sostituire alla valutazione dei creditori un proprio giudizio di merito fondato sulla sola maggiore attendibilità di una stima o di un preventivo.
  • Il requisito del pagamento minimo ai creditori chirografari nel concordato liquidatorio richiede elementi oggettivi e verificabili che rendano altamente probabile il conseguimento della percentuale di legge; il controllo giudiziale non può però trasformarsi in una valutazione meramente opinabile e sostitutiva della scelta dei creditori.
  • Quando esistono preventivi contrastanti in modo significativo e uno proviene da un soggetto interessato all'acquisto dell'azienda o comunque portatore di un possibile conflitto, il giudice deve motivare adeguatamente e, se necessario, svolgere ulteriori verifiche istruttorie prima di escludere la fattibilità del piano.
  • L'approvazione del concordato da parte della maggioranza dei creditori costituisce un indice rilevante di convenienza e di accettazione del rischio economico, che non può essere superato da un mero apprezzamento giudiziale di maggiore prudenza o affidabilità del piano.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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