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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36311/2025 del 07/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di cassazione esamina il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che, in accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero, aveva riformato l'esito precedente ritenendo la sostanza stupefacente rinvenuta nella disponibilità dell'imputato destinata, almeno in parte, a terzi. I fatti richiamati nella motivazione riguardano il rinvenimento della droga, suddivisa in sette dosi, occultata all'interno del cambio dell'autovettura sottoposta a perquisizione, mentre l'imputato si trovava distante dalla propria abitazione e aveva dichiarato spontaneamente di non essere assuntore. Con il primo motivo il ricorrente contestava, in sostanza, la valutazione circa la destinazione a terzi della sostanza; con il secondo motivo censurava il diniego delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché la Corte di merito aveva adeguatamente spiegato le ragioni della riforma in appello, valorizzando il frazionamento in dosi della sostanza, le modalità di occultamento e il contesto del rinvenimento. Ha ritenuto parimenti infondato il secondo motivo, osservando che il diniego delle attenuanti generiche era stato motivato con l'assenza di elementi positivi da valorizzare e con la presenza di precedenti penali. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate quando il giudice dia conto dell'assenza di elementi positivi da valorizzare e della presenza di precedenti penali.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È manifestamente infondato il motivo di ricorso che si limiti a contestare la valutazione di merito sulla destinazione a terzi di sostanza stupefacente, quando la sentenza impugnata offra una motivazione coerente e specifica fondata su elementi oggettivi come il frazionamento in dosi, le modalità di occultamento e il contesto del rinvenimento.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice valorizzi, in senso negativo, la mancanza di elementi favorevoli e la presenza di precedenti penali.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale

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