Parere n. 402/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla signora -OMISSIS- contro la Prefettura di Milano per l’annullamento del provvedimento -OMISSIS- di diniego della concessione della cittadinanza italiana.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDiniego della concessione della cittadinanza italiana per mancata dimostrazione della conoscenza della lingua italiana almeno al livello B1 QCER
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La ricorrente ha impugnato il diniego della cittadinanza italiana richiesta ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992. Ha sostenuto che la titolarità di una carta di soggiorno di familiare di cittadino dell’Unione europea, di durata illimitata, fosse idonea a surrogare la certificazione linguistica; ha inoltre dedotto di avere raggiunto di fatto il livello B1 e di essersi attivata per conseguire la relativa certificazione. Il Consiglio di Stato ha dovuto stabilire se tale carta di soggiorno comporti l’esonero dal requisito linguistico previsto dall’art. 9.1 della legge n. 91/1992 e se siano rilevanti l’effettiva conoscenza della lingua non documentata nelle forme prescritte o il mero impegno a conseguire la certificazione.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondato il ricorso. L’art. 9.1 della legge n. 91/1992 subordina la concessione della cittadinanza ai sensi degli artt. 5 e 9 al possesso e alla dimostrazione di una conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1 QCER, comprovabile mediante idoneo titolo di studio o apposita certificazione. Gli unici esoneri riguardano i richiedenti che abbiano sottoscritto l’accordo di integrazione ex art. 4-bis del d.lgs. n. 286/1998 o che siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ex art. 9 del medesimo decreto legislativo. La carta di soggiorno di familiare di cittadino dell’Unione europea, anche se di durata illimitata, non è equiparabile al permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, poiché presuppone il solo legame familiare e non l’accertamento della conoscenza linguistica. È irrilevante anche la conoscenza di fatto della lingua non comprovata secondo le modalità di legge, così come il semplice impegno a conseguire successivamente la certificazione. Il parere è quindi per il rigetto del ricorso.
Osservazioni
Requisito linguistico per la cittadinanza
La concessione della cittadinanza italiana ai sensi degli artt. 5 e 9 della legge n. 91/1992 è subordinata alla conoscenza della lingua italiana almeno al livello B1 QCER, da comprovare mediante idoneo titolo di studio o apposita certificazione con le caratteristiche previste dall’art. 9.1.
Carta di soggiorno di familiare di cittadino dell’Unione europea
La carta di soggiorno di familiare di cittadino dell’Unione europea, anche se rilasciata a tempo indeterminato, non esonera dal requisito linguistico, poiché presuppone la sussistenza del legame familiare e non l’accertamento della conoscenza della lingua italiana.
Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
L’esonero dal requisito linguistico opera per il titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, il cui rilascio presuppone l’accertamento della conoscenza della lingua italiana ai sensi dell’art. 9, comma 2-bis, del d.lgs. n. 286/1998.
Conoscenza di fatto e impegno a conseguire la certificazione
La conoscenza della lingua italiana asserita ma non documentata nelle forme previste dalla legge è irrilevante; non è sufficiente neppure il mero impegno a conseguire la certificazione linguistica, quando questa manchi al momento della decisione.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lettera f), legge 5 febbraio 1992, n. 91
Costituisce la base normativa dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata dalla ricorrente.
art. 9.1, legge 5 febbraio 1992, n. 91
è subordinata al possesso, da parte dell'interessato, di un’adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)
Impone, per le concessioni di cittadinanza ai sensi degli artt. 5 e 9, il possesso e la dimostrazione del requisito linguistico B1 mediante idoneo titolo di studio o apposita certificazione; prevede esoneri soltanto per i sottoscrittori dell’accordo di integrazione e per i titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
art. 14, decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132
Ha introdotto nella legge n. 91/1992 il requisito della conoscenza della lingua italiana per le istanze presentate successivamente al 4 dicembre 2018.
art. 4-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Disciplina l’accordo di integrazione, richiamato dall’art. 9.1 della legge n. 91/1992 quale causa di esonero dal requisito linguistico; il parere evidenzia che l’accordo presuppone il livello A1 e impegna all’acquisizione almeno del livello A2.
art. 9, comma 2-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo presuppone l’accertamento della conoscenza della lingua italiana e giustifica l’esonero dalla distinta dimostrazione del requisito nella procedura di cittadinanza.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Costituisce il presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della ricorrente.
artt. 5 e 6, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità dell’interessata mediante l’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La concessione della cittadinanza italiana ai sensi degli artt. 5 e 9 della legge n. 91/1992 richiede la dimostrazione documentale della conoscenza della lingua italiana almeno al livello B1 QCER, mediante idoneo titolo di studio o apposita certificazione, salvo le specifiche ipotesi di esonero previste dall’art. 9.1.
- La carta di soggiorno di familiare di cittadino dell’Unione europea, anche se di durata illimitata, non è equiparabile al permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e non determina l’esonero dal requisito linguistico per la cittadinanza.
- La conoscenza effettiva della lingua italiana non comprovata nelle forme previste dalla legge non sostituisce il requisito documentale richiesto dall’art. 9.1 della legge n. 91/1992.
- Il mero impegno del richiedente a conseguire in futuro la certificazione linguistica non è sufficiente quando, al momento della decisione sull’istanza di cittadinanza, la certificazione o il titolo di studio richiesti risultino mancanti.
Diniego della cittadinanza per mancata certificazione linguistica
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una cittadina della Repubblica dell’Ecuador contro il diniego della concessione della cittadinanza italiana. L’istanza era stata presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992. Il Ministero dell’interno aveva respinto la domanda per la mancata produzione di un’idonea certificazione della conoscenza della lingua italiana almeno al livello B1 QCER o di un titolo di studio equivalente.
Fatti e motivo di ricorso
La ricorrente era titolare di una carta di soggiorno di familiare di cittadino dell’Unione europea con durata illimitata. Ha sostenuto che tale titolo dovesse esonerarla dalla produzione della certificazione linguistica. In subordine, ha dedotto di conoscere di fatto la lingua italiana a un livello almeno pari al B1 e di essersi comunque attivata per conseguire la certificazione.
Il Ministero dell’interno ha chiesto il rigetto del ricorso. La relazione ministeriale è stata trasmessa alla ricorrente, che non ha presentato osservazioni o controdeduzioni.
Quadro normativo
L’art. 9.1 della legge n. 91/1992, introdotto dall’art. 14 del decreto-legge n. 113/2018, convertito dalla legge n. 132/2018, stabilisce che la concessione della cittadinanza ai sensi degli artt. 5 e 9 della stessa legge è subordinata alla conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1 QCER.
Il requisito deve essere comprovato mediante idoneo titolo di studio o apposita certificazione. La disposizione prevede l’esonero soltanto per:
- chi abbia sottoscritto l’accordo di integrazione previsto dall’art. 4-bis del d.lgs. n. 286/1998;
- chi sia titolare di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 286/1998.
Valutazione sulla carta di soggiorno
La Sezione ha distinto la carta di soggiorno di familiare di cittadino dell’Unione europea dal permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. La prima presuppone esclusivamente la sussistenza del rapporto familiare con un cittadino dell’Unione europea e non l’accertamento della conoscenza della lingua italiana.
Il secondo, invece, richiede l’accertamento della conoscenza linguistica ai sensi dell’art. 9, comma 2-bis, del d.lgs. n. 286/1998. Proprio tale presupposto giustifica l’esonero dalla successiva dimostrazione del requisito nell’ambito della procedura di cittadinanza.
Di conseguenza, la durata illimitata della carta di soggiorno non consente di equipararla al permesso UE per soggiornanti di lungo periodo né di ritenere assolto il requisito previsto dalla legge n. 91/1992.
Irrilevanza della conoscenza di fatto e dell’impegno futuro
La Sezione ha ritenuto irrilevante la mera affermazione della ricorrente di conoscere di fatto la lingua italiana a livello B1. L’art. 9.1 richiede infatti che il requisito sia comprovato mediante le modalità documentali previste dalla legge.
Non è sufficiente neppure l’impegno a conseguire la certificazione in un momento successivo, poiché al momento della decisione la documentazione richiesta risultava mancante. Anche l’accordo di integrazione previsto dall’art. 4-bis del d.lgs. n. 286/1998 non poteva essere invocato, non essendo stato sottoscritto dalla ricorrente e avendo comunque una disciplina e livelli linguistici propri, distinti dal requisito B1 previsto per la cittadinanza.
Esito
Il Consiglio di Stato, in sede consultiva, ha espresso parere per il rigetto del ricorso straordinario. Il privato non risulta quindi vittorioso. La Sezione ha inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare la ricorrente, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.
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