Parere n. 398/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor -OMISSIS- contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del provvedimento k10/449102 di diniego della concessione della cittadinanza italiana.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del provvedimento k10/449102 di diniego della concessione della cittadinanza italiana
Esito
Prevale il privato
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato il diniego della cittadinanza italiana richiesta ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992. Il provvedimento ministeriale era fondato sull’esistenza di pregiudizi penali per commercio di prodotti con segni falsi, ricettazione e maltrattamenti in famiglia. Il ricorrente ha dedotto, da un lato, l’errore di persona relativo alla comunicazione di notizia di reato per maltrattamenti, successivamente rettificata dalla polizia giudiziaria con riferimento a uno zio del ricorrente; dall’altro, il carattere risalente, isolato e di modesta entità dei reati di commercio di prodotti con segni contraffatti e ricettazione, commessi nel 1999 e oggetto di riabilitazione. Il Ministero ha chiesto il rigetto, evidenziando anche l’omessa dichiarazione del precedente penale nella domanda, circostanza rilevata tuttavia soltanto nella relazione istruttoria e non posta a fondamento del diniego.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondato il ricorso e ha espresso parere favorevole all’accoglimento. La concessione della cittadinanza costituisce oggetto di un’ampia valutazione di opportunità politico-amministrativa, ma tale discrezionalità deve essere esercitata sulla base di un’istruttoria completa e di una motivazione trasparente, coerente, logica e comprensibile. Nel caso concreto, il diniego ha travisato i fatti poiché ha valorizzato un reato attribuito al ricorrente nonostante la comunicazione di notizia di reato fosse stata rettificata dalla polizia giudiziaria con riferimento a un diverso soggetto. Inoltre, il provvedimento non ha adeguatamente considerato che le condanne per commercio di prodotti con segni contraffatti e ricettazione derivavano dalla medesima condotta, avevano carattere isolato e di modesta entità, risalivano al 1999, erano state seguite da riabilitazione ed erano intervenute quindici anni prima della domanda e quasi venti anni prima del diniego. L’omessa dichiarazione dei precedenti, essendo stata rilevata per la prima volta nella relazione ministeriale e non essendo stata posta a fondamento del provvedimento impugnato, non può integrare una motivazione postuma del diniego.
Osservazioni
Errore di persona e travisamento dei fatti
La comunicazione di notizia di reato relativa ai maltrattamenti in famiglia aveva erroneamente attribuito i fatti al ricorrente, mentre una successiva nota della polizia giudiziaria aveva precisato che il soggetto interessato era lo zio del ricorrente. Poiché tale rettifica era conosciuta dall’Amministrazione, la sua mancata considerazione nel diniego determina travisamento dei fatti.
Valutazione dei precedenti penali risalenti e isolati
Il diniego non ha adeguatamente valutato che i reati di commercio di prodotti con segni contraffatti e ricettazione derivavano dalla medesima condotta, erano di modesta entità e avevano carattere isolato, come confermato dall’ordinanza di riabilitazione.
Rilevanza del decorso del tempo e della riabilitazione
La condotta era stata commessa nel 1999, quindici anni prima della presentazione della domanda e quasi venti anni prima dell’adozione del diniego. Il provvedimento avrebbe dovuto considerare tale significativo decorso del tempo e l’intervenuta riabilitazione.
Omessa dichiarazione dei precedenti penali
L’omessa dichiarazione dei precedenti è stata rilevata per la prima volta nella relazione istruttoria ministeriale e non è stata posta a fondamento del diniego. Pertanto, essa non può integrare successivamente la motivazione dell’atto impugnato.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lettera f), legge 5 febbraio 1992, n. 91
La domanda di concessione della cittadinanza italiana è stata presentata sulla base di tale disposizione.
art. 474 cod. pen.
Riguarda il reato di commercio di prodotti con segni falsi, uno dei precedenti penali posti dal Ministero a fondamento del diniego.
art. 648 cod. pen.
Riguarda il reato di ricettazione, contestato insieme al commercio di prodotti con segni falsi e derivante dalla medesima condotta.
art. 572 cod. pen.
Riguarda il reato di maltrattamenti in famiglia, erroneamente attribuito al ricorrente secondo la rettifica della polizia giudiziaria.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità dell’interessato.
Massime di principio
- La concessione della cittadinanza italiana è oggetto di un apprezzamento di opportunità politico-amministrativa altamente discrezionale e il richiedente è titolare di un interesse legittimo, non di un diritto soggettivo all’acquisto dello status.
- La discrezionalità dell’Amministrazione in materia di cittadinanza deve essere esercitata sulla base di un’istruttoria completa e di una motivazione trasparente, coerente, logica e comprensibile, non potendo tradursi in arbitrio.
- Nel valutare precedenti penali ostativi alla concessione della cittadinanza, l’Amministrazione deve considerare la natura, la gravità e l’effettiva consistenza della condotta, il carattere isolato o reiterato dell’illecito, il tempo trascorso, l’eventuale riabilitazione e la collocazione temporale del fatto rispetto alla domanda e al provvedimento.
- La mancata considerazione di una rettifica conosciuta dall’Amministrazione, con cui la polizia giudiziaria abbia escluso che il richiedente sia l’autore dei fatti, integra travisamento dei fatti e vizia il diniego di cittadinanza.
- Un elemento sfavorevole rilevato per la prima volta nella relazione istruttoria e non posto a fondamento del provvedimento impugnato non può essere utilizzato per integrare postumamente la motivazione dell’atto.
Diniego di cittadinanza italiana e ricorso straordinario
Il parere riguarda il ricorso straordinario proposto da un cittadino marocchino contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del diniego di concessione della cittadinanza italiana, richiesta ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91. Il Consiglio di Stato ha espresso parere per l’accoglimento del ricorso.
Premesse e vicenda amministrativa
La domanda di cittadinanza era stata presentata il 17 aprile 2014. Il Ministero dell’interno aveva respinto l’istanza valorizzando precedenti penali relativi ai reati di commercio di prodotti con segni falsi, previsto dall’art. 474 cod. pen., ricettazione, previsto dall’art. 648 cod. pen., e maltrattamenti in famiglia, previsto dall’art. 572 cod. pen.
Il ricorrente ha sostenuto che il reato di maltrattamenti gli era stato erroneamente attribuito e che gli altri precedenti, risalenti e isolati, non avrebbero potuto giustificare il diniego, anche considerando l’intervenuta riabilitazione. Il Ministero ha chiesto il rigetto, richiamando anche l’omessa dichiarazione dei precedenti penali nella domanda.
Natura discrezionale della concessione della cittadinanza
La Sezione ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui la concessione della cittadinanza costituisce oggetto di una valutazione di opportunità politico-amministrativa altamente discrezionale. Il richiedente non vanta un diritto soggettivo all’acquisto della cittadinanza, ma un interesse legittimo.
La valutazione deve riguardare la stabile integrazione del richiedente nel tessuto sociale, tenendo conto delle condizioni lavorative, economiche e familiari e dell’irreprensibilità della condotta. Assume rilievo non soltanto il rispetto delle norme penali, ma anche quello delle regole della convivenza civile.
Obblighi istruttori e motivazionali dell’Amministrazione
L’ampiezza della discrezionalità non esonera l’Amministrazione dall’obbligo di svolgere un’istruttoria completa e accurata. Il provvedimento deve rappresentare la realtà in modo trasparente, coerente, logico e comprensibile, così da consentire il controllo di legittimità sull’esercizio del potere.
La motivazione del diniego deve essere proporzionata alla tipologia del comportamento ritenuto ostativo, alla natura e alla gravità del fatto penale, al tempo trascorso dalla sua commissione, allo stadio del procedimento e agli ulteriori elementi rilevanti per la valutazione dell’integrazione del richiedente.
Errore di persona e travisamento dei fatti
La comunicazione di notizia di reato relativa ai maltrattamenti in famiglia aveva inizialmente attribuito i fatti al ricorrente. La polizia giudiziaria aveva però successivamente rettificato l’informazione, precisando che il soggetto cui i fatti erano riferibili era uno zio del ricorrente.
La stessa Amministrazione aveva ammesso l’esistenza della rettifica nella relazione istruttoria, e la relativa informazione era quindi nella sua disponibilità. Tuttavia, nel provvedimento di diniego non risultava alcuna considerazione della rettifica. La Sezione ha ritenuto che tale omissione determinasse, già di per sé, un travisamento dei fatti idoneo a viziare l’atto.
Precedenti penali risalenti e riabilitazione
Quanto ai reati di commercio di prodotti con segni contraffatti e ricettazione, il Consiglio di Stato ha rilevato che le due fattispecie erano state integrate dalla medesima condotta, in concorso formale, e non costituivano una pluralità di condotte criminose.
Il fatto era di modesta entità e aveva carattere isolato, come confermato dall’ordinanza di riabilitazione del Tribunale di sorveglianza di Venezia del 25 novembre 2019. La condotta era stata commessa nel 1999, quindici anni prima della presentazione della domanda e quasi venti anni prima dell’adozione del diniego.
Il provvedimento impugnato non aveva adeguatamente considerato tali elementi, risultando quindi affetto da difetto di motivazione nella valutazione della rilevanza attuale dei precedenti penali.
Omessa dichiarazione dei precedenti
Il Ministero aveva richiamato, nella relazione istruttoria, anche l’omessa dichiarazione dei precedenti penali al momento della presentazione della domanda. La Sezione ha tuttavia precisato che tale circostanza non era stata posta a fondamento del provvedimento impugnato ed era stata rilevata soltanto successivamente.
Essa non poteva pertanto essere utilizzata per integrare postumamente la motivazione del diniego.
Conclusioni
La Sezione Prima ha ritenuto che l’Amministrazione non avesse fatto corretta applicazione dei principi che governano la valutazione discrezionale in materia di cittadinanza. Il diniego risultava viziato sia dal travisamento relativo al reato di maltrattamenti sia dal difetto di motivazione nella valutazione dei precedenti penali risalenti, isolati e oggetto di riabilitazione.
Il Consiglio di Stato ha quindi espresso parere per l’accoglimento del ricorso straordinario. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679.
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