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Parere

Parere n. 397/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dalla signora -OMISSIS- contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del provvedimento k10/326099 di diniego della concessione della cittadinanza italiana.

Giustizia amministrativa202400060

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Diniego della concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992.

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

La ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale di diniego della cittadinanza italiana, deducendo l’assenza di procedimenti penali pendenti a suo carico, l’assenza di annotazioni nel casellario giudiziale relative al padre, la presenza di disturbi psichiatrici del fratello e l’elevato grado di integrazione nella comunità nazionale, desunto dal conseguimento del diploma di scuola secondaria di primo grado, dal matrimonio e dalla nascita di una figlia. La questione concerneva anche la rilevanza, ai fini della valutazione discrezionale sulla concessione della cittadinanza, dei precedenti penali e delle informazioni di pubblica sicurezza riguardanti i familiari conviventi, nonché la sufficienza dell’istruttoria e della motivazione ministeriale.

Il parere

La Sezione ha ritenuto legittimo il diniego e ha espresso parere per il rigetto del ricorso. La concessione della cittadinanza ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992 costituisce esercizio di alta discrezionalità amministrativa e presuppone, oltre all’interesse pubblico, uno status morale e civile dello straniero compatibile con l’acquisto dello status civitatis. Possono rilevare anche i reati e le informazioni di sicurezza riguardanti familiari, quando evidenzino una regia familiare, la fruizione comune dei proventi illeciti, forme di collaborazione o protezione reciproca, ovvero una condivisione di schemi devianti. Nel caso concreto, la ricorrente conviveva con il padre e i fratelli al momento della domanda; il successivo matrimonio e la nascita della figlia erano sopravvenuti e non erano stati comunicati all’Amministrazione. L’assenza di iscrizioni nel certificato dei carichi pendenti non smentiva la notizia di reato relativa alla ricorrente, poiché il certificato riportava una data di nascita errata ed era riferito a una data successiva rispetto alla domanda e al rapporto della Questura. Era inoltre pacifica l’esistenza di una condanna irrevocabile a carico del padre, mentre l’omessa annotazione nel casellario giudiziale non incideva sull’autonoma valutazione amministrativa. La posizione dello zio, cui erano riferiti elementi di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, non era stata specificamente contestata. Le ulteriori censure sono state ritenute non idonee a superare la valutazione ministeriale e sono state assorbite.

Osservazioni

Discrezionalità nella concessione della cittadinanza

La concessione della cittadinanza ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992 è un atto di alta amministrazione, espressione della discrezionalità dello Stato, e non attribuisce al richiedente un diritto soggettivo all’acquisto della cittadinanza.

Rilevanza dei familiari conviventi

I reati e le informazioni di sicurezza riferiti a componenti del nucleo familiare possono essere valutati quando denotino una regia familiare, una fruizione familiare dei proventi, collaborazione, protezione reciproca o condivisione di schemi devianti, tali da evidenziare una scarsa integrazione dell’intera famiglia.

Stato di fatto rilevante

La valutazione amministrativa deve essere compiuta sulla base dello stato di fatto accertato al momento della presentazione dell’istanza. Il successivo matrimonio e la nascita di una figlia, oltre a essere sopravvenuti, non erano stati comunicati all’Amministrazione.

Certificati penali e risultanze istruttorie

L’assenza di iscrizioni nel certificato dei carichi pendenti non smentiva la notizia di reato riferita alla ricorrente, poiché il certificato riportava una data di nascita errata ed era riferito a una data successiva rispetto alla domanda e al rapporto della Questura.

Condanna del padre e omessa annotazione nel casellario

L’esistenza della condanna irrevocabile a carico del padre risultava dal certificato dei carichi pendenti ed era stata ammessa dalla ricorrente. L’omessa annotazione nel certificato del casellario giudiziale era irrilevante rispetto all’autonoma valutazione amministrativa.

Mancata contestazione della posizione dello zio

La ricorrente non aveva specificamente contestato gli elementi relativi al pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica riferiti allo zio, limitandosi a rappresentare il rilascio di una carta di soggiorno.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lettera f), legge 5 febbraio 1992, n. 91

    concessione della cittadinanza italiana allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica

    La concessione è espressione di un potere discrezionale di alta amministrazione e presuppone un interesse pubblico nonché uno status morale e civile compatibile con l’acquisto della cittadinanza; non sussiste un diritto soggettivo del richiedente.

  • art. 601 cod. pen.

    reato di tratta di persone

    Richiamato quale titolo della notizia di reato riferita alla ricorrente.

  • art. 660 cod. pen.

    reato di molestia o disturbo alle persone

    Richiamato quale titolo della notizia di reato riferita alla ricorrente.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Posto a fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della ricorrente e dei familiari.

  • art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità dell’interessata.

Massime di principio

  • La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, ai sensi dell’art. 9 della legge n. 91/1992, costituisce esercizio di alta discrezionalità amministrativa e non comporta l’esistenza di un diritto soggettivo del richiedente all’acquisto dello status civitatis.
  • Nella valutazione discrezionale della domanda di cittadinanza possono assumere rilievo le condotte e le informazioni di sicurezza riferite ai familiari conviventi, quando emergano elementi concreti di regia familiare, collaborazione, protezione reciproca, condivisione di schemi devianti o fruizione comune dei proventi illeciti.
  • La legittimità del diniego di cittadinanza deve essere valutata con riferimento allo stato di fatto conosciuto o conoscibile dall’Amministrazione al momento della decisione sulla domanda; gli eventi familiari sopravvenuti e non comunicati non impongono una rivalutazione dell’istanza originaria.
  • L’assenza di annotazioni nei certificati penali o dei carichi pendenti non è di per sé decisiva quando l’Amministrazione disponga di ulteriori risultanze istruttorie attendibili, purché la valutazione complessiva sia adeguatamente motivata.
  • L’omessa annotazione di una condanna nel certificato del casellario giudiziale non impedisce all’Amministrazione di considerare la medesima circostanza quando essa risulti da altre acquisizioni documentali e sia oggetto di autonoma valutazione amministrativa.

Diniego della cittadinanza italiana per valutazioni di sicurezza familiare

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una cittadina marocchina contro il Ministero dell’interno, per l’annullamento del diniego della cittadinanza italiana richiesta ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992.

Fatti rilevanti

La domanda era stata presentata il 16 luglio 2012. Il Ministero aveva respinto l’istanza valorizzando una denuncia a carico della richiedente per i reati di tratta di persone e molestia o disturbo alle persone, nonché i precedenti penali e le informazioni di pubblica sicurezza riguardanti il padre, lo zio e il fratello.

Al momento della presentazione della domanda, la ricorrente risultava convivente con il padre e i fratelli. Il matrimonio, la nascita della figlia e la conseguente instaurazione di un nuovo nucleo familiare erano successivi e non erano stati comunicati all’Amministrazione.

Motivi del ricorso

La ricorrente ha dedotto:

  • l’assenza di procedimenti penali pendenti a suo carico;
  • l’assenza di annotazioni nel certificato del casellario giudiziale relativo al padre;
  • la presenza di disturbi psichiatrici che avrebbero inciso sulla condotta del fratello;
  • il riconoscimento della cittadinanza italiana al figlio del fratello e a un altro fratello;
  • il proprio radicamento nella comunità nazionale, dimostrato dal diploma di scuola secondaria di primo grado, dal matrimonio e dalla nascita di una figlia.

Quadro giuridico

La Sezione ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui la concessione della cittadinanza per naturalizzazione è un atto di alta amministrazione, espressione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini. La concessione è subordinata alla presenza di un interesse pubblico e di uno status morale e civile del richiedente compatibile con l’acquisto della cittadinanza; non sussiste, pertanto, un diritto soggettivo alla concessione.

È stato richiamato anche il principio espresso da Cons. Stato, sez. III, 2 maggio 2022, n. 3409, secondo cui possono rilevare i reati commessi dai familiari quando siano riconducibili a una regia familiare, alla fruizione familiare dei proventi, ad atteggiamenti di collaborazione o protezione reciproca oppure alla condivisione di schemi devianti idonei a evidenziare la scarsa integrazione dell’intera famiglia.

Valutazione della Sezione

La censura relativa alla cessazione della convivenza è stata ritenuta infondata, perché la convivenza con il padre e i fratelli sussisteva al momento della domanda. Gli eventi successivi non erano stati comunicati e non incidevano sulla correttezza della valutazione compiuta sulla base dello stato di fatto allora accertato.

Quanto alla posizione della ricorrente, l’assenza di iscrizioni nel certificato dei carichi pendenti non era decisiva: il certificato riportava una data di nascita errata ed era riferito al 16 gennaio 2020, quindi a una data successiva di circa sette anni rispetto alla domanda e di circa cinque anni rispetto al rapporto della Questura richiamato nel provvedimento.

Quanto al padre, la stessa ricorrente aveva ammesso l’esistenza di una sentenza irrevocabile di condanna, risultante dal certificato dei carichi pendenti. L’omessa annotazione nel casellario giudiziale non escludeva la possibilità di considerare il dato, potendo dipendere da mancato o errato aggiornamento oppure dall’estinzione del reato per indulto.

La posizione dello zio non era stata specificamente contestata. La ricorrente si era limitata a richiamare il rilascio di una carta di soggiorno, senza confutare gli elementi relativi al pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica posti a fondamento del diniego.

Esito

Le restanti censure sono state ritenute assorbite, perché non idonee a smentire la sostanziale adeguatezza e correttezza della valutazione ministeriale. La Sezione ha quindi espresso parere per il rigetto del ricorso straordinario.

È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare la ricorrente e i suoi familiari, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaPericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiImmigrazione e cittadinanzaAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaLegittimazione e interesse a ricorrerePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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