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Parere

Parere n. 396/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor -OMISSIS- contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del provvedimento k10/216701 di diniego della concessione di cittadinanza italiana.

Giustizia amministrativa202400047

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Diniego della concessione della cittadinanza italiana, provvedimento k10/216701

Esito

ACCOGLIMENTO

Prevale il privato

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato il diniego della cittadinanza italiana richiesta ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. L'amministrazione ha fondato il diniego sulla presenza di una condanna irrevocabile per il reato di gestione non autorizzata di rifiuti di cui all'art. 256, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006. Il ricorrente ha dedotto il difetto di motivazione, sostenendo che la condanna riguardava un fatto di modesta entità e che la sua piena integrazione nella comunità nazionale risultava dalla regolarità del soggiorno, dall'attività lavorativa, dalla vita familiare e dall'acquisto di un immobile mediante mutuo regolarmente rimborsato.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondato il motivo di ricorso e ha espresso parere per l'accoglimento. La concessione della cittadinanza implica una valutazione di opportunità politico-amministrativa altamente discrezionale e il richiedente è titolare di un interesse legittimo, non di un diritto soggettivo. Tuttavia, l'ampiezza della discrezionalità non esonera l'amministrazione dall'obbligo di svolgere un'istruttoria completa e di fornire una motivazione trasparente, coerente, logica e comprensibile. Nel caso concreto, il provvedimento si era limitato a richiamare la sentenza irrevocabile di condanna per un reato contravvenzionale, senza descrivere la condotta concreta, valutarne la gravità e spiegare il rapporto tra il fatto e la mancata integrazione nella comunità nazionale. Poiché il fatto risultava di modesta entità e le allegazioni del ricorrente non erano state specificamente contestate dall'amministrazione, il diniego è stato ritenuto motivato in modo insufficiente.

Osservazioni

Difetto di motivazione del diniego

Il richiamo alla sola sentenza irrevocabile di condanna per un reato contravvenzionale non è sufficiente. Il provvedimento deve indicare la condotta concreta, valutarne la gravità e spiegare perché essa dimostri l'assenza di integrazione nella comunità nazionale.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), legge 5 febbraio 1992, n. 91

    La concessione della cittadinanza italiana per residenza è oggetto di una valutazione discrezionale di opportunità politico-amministrativa; il richiedente è titolare di un interesse legittimo.

  • art. 256, comma 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152

    La condanna per gestione non autorizzata di rifiuti costituisce il fatto penale posto dall'amministrazione a fondamento del diniego, ma la sua mera esistenza non esonera da una valutazione concreta della condotta e della relativa gravità.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    È richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10, regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, insieme all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità dell'interessato mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • La concessione della cittadinanza italiana per residenza costituisce esercizio di una valutazione di opportunità politico-amministrativa altamente discrezionale; il richiedente non vanta un diritto soggettivo, ma un interesse legittimo.
  • La discrezionalità amministrativa in materia di cittadinanza, pur ampia, deve essere esercitata sulla base di un'istruttoria completa e di una motivazione trasparente, coerente, logica e comprensibile, non potendo sconfinare nell'arbitrio.
  • La mera esistenza di una condanna penale non giustifica automaticamente il diniego della cittadinanza: l'amministrazione deve esaminare la condotta concreta, la gravità del fatto, le sue conseguenze, il tempo trascorso e il complessivo percorso di integrazione del richiedente.
  • Quanto più il fatto ostativo è risalente o di modesta entità, tanto più il diniego deve esplicitare il concreto collegamento tra quel fatto e il giudizio negativo sull'integrazione del richiedente nella comunità nazionale.

Diniego della cittadinanza italiana per precedente penale

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un cittadino marocchino contro il Ministero dell'interno per l'annullamento del diniego della concessione della cittadinanza italiana. L'istanza era stata presentata ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91.

Fatti rilevanti

Il richiedente aveva domandato la cittadinanza nel dicembre 2008. Il Ministero dell'interno aveva respinto l'istanza valorizzando una condanna irrevocabile, pronunciata dal Tribunale di Milano, per il reato di gestione non autorizzata di rifiuti previsto dall'art. 256, comma 2, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Il ricorrente ha sostenuto che il fatto fosse di modesta entità, poiché riguardava il rinvenimento di batterie e pneumatici presso un box condotto in locazione e utilizzato come deposito. Ha inoltre richiamato gli elementi indicativi della propria integrazione: regolarità del soggiorno, vita familiare con la moglie, attività lavorativa regolare e acquisto di un immobile finanziato mediante mutuo regolarmente rimborsato.

Questione esaminata

L'unico motivo di ricorso riguardava il difetto di motivazione del diniego. La questione consisteva nello stabilire se il mero richiamo a una condanna penale irrevocabile fosse sufficiente a giustificare il diniego della cittadinanza, senza una specifica analisi della condotta concreta, della gravità del fatto e del complessivo percorso di integrazione del richiedente.

Natura della valutazione sulla cittadinanza

Il Consiglio di Stato ha ribadito che la concessione della cittadinanza italiana è subordinata a una valutazione di opportunità politico-amministrativa altamente discrezionale. Il richiedente non dispone di un diritto soggettivo all'acquisto della cittadinanza, ma di un interesse legittimo alla corretta e non arbitraria valutazione della propria istanza.

La valutazione deve considerare un complesso di circostanze idonee a dimostrare la stabile integrazione nel tessuto sociale, comprese le condizioni lavorative, economiche e familiari e l'irreprensibilità della condotta. Assume rilievo il rispetto delle regole della convivenza civile, non soltanto l'assenza di condanne penali.

Obblighi istruttori e motivazionali

L'ampiezza della discrezionalità amministrativa non elimina l'obbligo di una completa ricostruzione della realtà e di un'accurata istruttoria. La motivazione deve consentire il controllo di legittimità sull'esercizio del potere e deve risultare trasparente, coerente, logica e comprensibile.

La profondità della motivazione deve essere rapportata alla tipologia del comportamento ritenuto ostativo, alla natura penale del fatto, alla sua gravità, al tempo trascorso dalla sua commissione e allo stadio del procedimento.

Valutazione del caso concreto

Secondo la Sezione, il Ministero non ha fatto corretta applicazione di tali principi. Il provvedimento impugnato si limitava a richiamare la sentenza irrevocabile di condanna per un reato contravvenzionale, senza descrivere la condotta che aveva integrato la fattispecie penale.

Mancava inoltre una valutazione concreta:

  • della gravità effettiva del fatto;
  • delle sue conseguenze;
  • del rapporto tra il fatto e il giudizio di mancata integrazione nella comunità nazionale;
  • degli ulteriori elementi relativi alla situazione personale e al percorso di integrazione del richiedente.

Le allegazioni sulla modesta entità del fatto non erano state specificamente contestate dall'amministrazione. In tale contesto, l'assenza di una motivazione individualizzata è stata ritenuta lesiva dei principi che governano l'esercizio della discrezionalità in materia di cittadinanza.

Conclusioni

La Sezione ha espresso parere per l'accoglimento del ricorso straordinario. Il diniego è stato ritenuto illegittimo per difetto di motivazione, non perché l'amministrazione fosse priva del potere di considerare il precedente penale, ma perché non aveva spiegato in modo concreto e verificabile perché quel fatto, considerato nella sua effettiva consistenza e insieme agli altri elementi personali, impedisse di ritenere integrato il richiedente nella comunità nazionale.

È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e dell'art. 10 del regolamento (UE) 2016/679.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaMotivazione del provvedimentoRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaRiparto di giurisdizione

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