Parere n. 400/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dal signor -OMISSIS-contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del provvedimento n. k10/236084 di diniego della concessione della cittadinanza italiana.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDiniego della concessione della cittadinanza italiana, provvedimento n. k10/236084
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato il diniego della concessione della cittadinanza italiana richiesta ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992. Ha dedotto un unico motivo di eccesso di potere, sostenendo che il Ministero non avrebbe compiuto una valutazione globale della sua integrazione nella comunità nazionale, comprovata dalla lunga presenza regolare in Italia, dalla conduzione in locazione di un immobile e dallo svolgimento di attività lavorativa regolare per molti anni alle dipendenze del medesimo datore di lavoro, a fronte dell’esistenza di un solo precedente penale. Il diniego era fondato su una sentenza irrevocabile di condanna per il delitto di estorsione, previsto dall’art. 629 cod. pen.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto legittimo il diniego. La concessione della cittadinanza costituisce oggetto di una valutazione di opportunità politico-amministrativa altamente discrezionale e il richiedente è titolare di un interesse legittimo, non di un diritto soggettivo all’acquisto dello status. La valutazione deve considerare complessivamente l’integrazione lavorativa, economica e familiare e l’irreprensibilità della condotta, attribuendo particolare rilievo al rispetto delle regole della convivenza civile. Nel caso concreto, il precedente per un grave delitto contro il patrimonio, connotato dall’uso di violenza alla persona e accertato con sentenza passata in giudicato, giustificava la conclusione negativa. Gli elementi positivi rappresentati dal ricorrente non sono stati ritenuti idonei a neutralizzare la rilevanza della condanna. Il reato è inoltre ricompreso, in ragione del massimo edittale, tra quelli ostativi ai sensi dell’art. 6 della legge n. 91/1992, richiamato dall’art. 8 anche per la concessione ai sensi dell’art. 9. Il ricorso è stato pertanto respinto, con rigetto implicito dell’istanza cautelare.
Osservazioni
Unico motivo - Omessa valutazione globale dell’integrazione
Il motivo è stato respinto. L’Amministrazione ha esercitato correttamente la propria discrezionalità valutando negativamente l’integrazione complessiva del richiedente alla luce della condanna irrevocabile per estorsione. La lunga presenza regolare, la disponibilità di un’abitazione in locazione e l’attività lavorativa non sono stati ritenuti sufficienti a escludere la rilevanza del grave precedente penale.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lettera f), legge 5 febbraio 1992, n. 91
La concessione della cittadinanza ai sensi della disposizione è subordinata a una valutazione discrezionale di opportunità politico-amministrativa sull’integrazione stabile del richiedente nella comunità nazionale.
art. 6, legge 5 febbraio 1992, n. 91
I reati rientranti nella previsione, individuati anche in ragione del massimo edittale, possono costituire ostacolo alla concessione della cittadinanza.
art. 8, legge 5 febbraio 1992, n. 91
La disciplina dell’art. 6 è richiamata anche agli effetti della concessione della cittadinanza ai sensi dell’art. 9.
La condanna irrevocabile per estorsione è stata considerata grave precedente penale, connotato dall’uso di violenza alla persona e decisivo per la valutazione negativa.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Riconosce i presupposti per l’oscuramento dei dati identificativi dell’interessato a tutela dei suoi diritti e della sua dignità.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore base per la tutela dei dati personali relativi a condanne penali e reati.
Massime di principio
- La concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9 della legge n. 91/1992 costituisce esercizio di un potere altamente discrezionale di opportunità politico-amministrativa; il richiedente vanta un interesse legittimo e non un diritto soggettivo all’acquisto dello status.
- La valutazione della richiesta di cittadinanza deve essere globale e comprendere le condizioni lavorative, economiche e familiari nonché l’irreprensibilità della condotta, intesa anche come rispetto delle regole della convivenza civile diverse da quelle penalmente sanzionate.
- La presenza di una condanna irrevocabile per un grave reato contro il patrimonio, connotato dall’uso di violenza alla persona e rientrante tra i reati ostativi richiamati dagli artt. 6 e 8 della legge n. 91/1992, può giustificare il diniego della cittadinanza anche quando il richiedente deduca elementi positivi di integrazione sociale e lavorativa.
- Gli elementi di integrazione personale, abitativa e lavorativa non impongono l’accoglimento della domanda quando l’Amministrazione ritenga, nell’esercizio della propria discrezionalità, che essi non siano idonei a escludere la rilevanza di un grave precedente penale.
Diniego della cittadinanza italiana per precedente penale
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un cittadino marocchino contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del diniego della concessione della cittadinanza italiana, adottato con provvedimento n. k10/236084. Il richiedente aveva presentato domanda ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
Fatti e motivo di ricorso
La domanda di cittadinanza era stata respinta perché l’interessato era stato condannato con sentenza irrevocabile per il delitto di estorsione, previsto dall’art. 629 cod. pen. La condanna era stata pronunciata nel 2003 ed era divenuta irrevocabile nello stesso anno.
Il ricorrente ha dedotto un unico motivo di eccesso di potere, sostenendo che il Ministero non avrebbe valutato globalmente il suo livello di integrazione nella comunità nazionale. A sostegno della censura ha richiamato la lunga presenza regolare in Italia, la conduzione in locazione di un immobile e lo svolgimento di attività lavorativa regolare per molti anni presso il medesimo datore di lavoro. Il ricorrente ha inoltre sottolineato che si trattava di un unico precedente penale e ha formulato istanza cautelare.
Il Ministero dell’interno ha chiesto il rigetto del ricorso. La relazione ministeriale è stata trasmessa al ricorrente, che non ha presentato osservazioni o controdeduzioni.
Natura della valutazione sulla cittadinanza
La Sezione ha richiamato il proprio orientamento consolidato, secondo cui la concessione della cittadinanza italiana è subordinata a una valutazione di opportunità politico-amministrativa altamente discrezionale. Il richiedente non è titolare di un diritto soggettivo all’acquisto della cittadinanza, ma di un interesse legittimo alla corretta valutazione della domanda.
L’attribuzione dello status determina l’inserimento dello straniero nella collettività nazionale e l’acquisizione dei diritti e dei doveri propri dei cittadini. Per tale ragione l’Amministrazione deve apprezzare complessivamente la stabile integrazione del richiedente nel tessuto sociale, considerando le condizioni lavorative, economiche e familiari e l’irreprensibilità della condotta.
La valutazione della condotta non è limitata all’assenza di condanne penali, ma comprende anche il rispetto più generale delle regole della convivenza civile. La Sezione ha richiamato, tra gli altri, i pareri della Sezione Prima dell’11 luglio 2022, n. 1225, e del 16 giugno 2022, n. 943, nonché alcune pronunce della Sezione Terza del 2021 e del 2022.
Rilevanza della condanna per estorsione
Nel caso concreto, il diniego è stato fondato sulla condanna irrevocabile per estorsione. La Sezione ha qualificato il reato come grave delitto contro il patrimonio, connotato dall’uso di violenza alla persona.
La presenza di tale precedente consentiva all’Amministrazione di concludere negativamente la valutazione complessiva sull’integrazione del richiedente. Gli elementi positivi dedotti — presenza regolare, abitazione e lavoro — non sono stati ritenuti sufficienti a escludere la rilevanza della grave violazione penale.
La Sezione ha inoltre osservato che il reato, in ragione del massimo edittale, rientra tra quelli ostativi all’acquisto della cittadinanza ai sensi dell’art. 6 della legge n. 91/1992, disposizione richiamata dall’art. 8 anche per le concessioni ai sensi dell’art. 9.
Esito del ricorso
La Sezione ha ritenuto correttamente esercitata la discrezionalità ministeriale e ha espresso parere nel senso del rigetto del ricorso. L’istanza cautelare non ha quindi comportato alcun effetto favorevole per il ricorrente.
Il parere dispone infine l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare il ricorrente, in applicazione dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679.
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