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Parere

Parere n. 399/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor -OMISSIS- contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del provvedimento k10/491385 di diniego della concessione della cittadinanza italiana.

Giustizia amministrativa202400067

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del provvedimento k10/491385 di diniego della concessione della cittadinanza italiana

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato il diniego della cittadinanza italiana richiesta ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992. Il diniego era motivato dalla pendenza di un procedimento penale per il reato di favoreggiamento dell’ingresso illegale nel territorio dello Stato. Il ricorrente ha dedotto, da un lato, l’irrilevanza del procedimento penale in ragione della maturata residenza sul territorio nazionale per il periodo previsto dalla legge e, dall’altro, l’assenza di una sentenza penale definitiva di condanna.

Il parere

La Sezione ha ritenuto infondati i motivi di ricorso. La concessione della cittadinanza italiana implica una valutazione di opportunità politico-amministrativa altamente discrezionale, nella quale l’Amministrazione può considerare non solo la sussistenza dei requisiti normativi, tra cui la residenza, ma anche il complesso delle circostanze rilevanti per accertare la stabile integrazione dell’interessato e l’irreprensibilità della sua condotta. La pendenza di un procedimento penale per favoreggiamento dell’ingresso illegale nel territorio dello Stato può essere valutata ai fini del diniego, anche in assenza di una condanna penale definitiva, poiché la valutazione amministrativa è autonoma rispetto all’accertamento della responsabilità penale. Il ricorrente, inoltre, non ha allegato l’eventuale assoluzione intervenuta nel procedimento penale, nonostante il tempo trascorso. La motivazione dell’Amministrazione è stata ritenuta adeguata e il ricorso è stato respinto.

Osservazioni

Primo motivo - Rilevanza della pendenza del procedimento penale

La maturazione del periodo di residenza richiesto dalla legge non attribuisce automaticamente il diritto alla cittadinanza e non impedisce all’Amministrazione di valutare la pendenza di un procedimento penale quale elemento contrario alla stabile integrazione e all’irreprensibilità della condotta del richiedente.

Secondo motivo - Assenza di condanna penale definitiva

L’assenza di una sentenza penale definitiva di condanna non è decisiva, poiché la valutazione amministrativa sulla concessione della cittadinanza è autonoma rispetto all’accertamento della responsabilità penale da parte dell’autorità giudiziaria. Il ricorrente, inoltre, non ha dedotto l’eventuale intervenuta assoluzione.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lettera f), legge 5 febbraio 1992, n. 91

    concessione della cittadinanza italiana

    La sussistenza del requisito della residenza previsto dalla disposizione non determina un diritto soggettivo alla cittadinanza, poiché la concessione resta subordinata a una valutazione discrezionale di opportunità politico-amministrativa.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    tutela dei diritti o della dignità dell’interessato

    Costituisce base per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati

    Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati identificativi dell’interessato.

Massime di principio

  • La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione costituisce oggetto di una valutazione di opportunità politico-amministrativa altamente discrezionale; il richiedente è titolare di un interesse legittimo e non di un diritto soggettivo all’acquisto dello status.
  • La maturazione del periodo di residenza previsto dalla legge n. 91/1992 costituisce un requisito necessario, ma non sufficiente, per la concessione della cittadinanza italiana.
  • Nella valutazione della domanda di cittadinanza l’Amministrazione può considerare la pendenza di un procedimento penale, anche in assenza di una condanna penale definitiva, purché tale elemento sia inserito in una motivazione adeguata.
  • La valutazione amministrativa dell’integrazione e dell’affidabilità del richiedente è autonoma rispetto all’accertamento della responsabilità penale da parte dell’autorità giudiziaria.
  • Ai fini della concessione della cittadinanza possono assumere rilievo non soltanto le condotte penalmente rilevanti, ma più ampiamente il rispetto delle regole della convivenza civile e l’irreprensibilità della condotta.

Diniego della cittadinanza italiana per pendenza di procedimento penale

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un cittadino bengalese contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del diniego della cittadinanza italiana richiesta ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91.

Fatti e motivi del ricorso

L’interessato aveva presentato la domanda il 20 gennaio 2015. Il Ministero dell’interno aveva respinto l’istanza rilevando la pendenza di un procedimento penale per favoreggiamento dell’ingresso illegale nel territorio dello Stato.

Il ricorrente ha dedotto:

  • l’irrilevanza del procedimento penale, considerata la maturazione del periodo di residenza richiesto dalla legge;
  • l’assenza di una sentenza penale definitiva di condanna.

Il Ministero dell’interno ha chiesto il rigetto del ricorso. La relazione ministeriale è stata trasmessa al ricorrente, che non ha presentato osservazioni o controdeduzioni.

Natura discrezionale della concessione della cittadinanza

La Sezione ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui la concessione della cittadinanza italiana è subordinata a una valutazione di opportunità politico-amministrativa altamente discrezionale. La posizione del richiedente ha consistenza di interesse legittimo, poiché l’attribuzione della cittadinanza comporta l’inserimento dello straniero nella collettività nazionale e l’acquisizione dei diritti e dei doveri propri dei cittadini.

La sussistenza dei requisiti previsti dalla legge, compreso quello relativo alla residenza sul territorio nazionale per il periodo prescritto, non determina quindi automaticamente il diritto alla cittadinanza. L’Amministrazione deve valutare il complesso delle circostanze idonee a dimostrare la stabile integrazione del richiedente sotto il profilo lavorativo, economico, familiare e della condotta personale.

Rilevanza della pendenza del procedimento penale

Secondo la Sezione, la pendenza di un procedimento penale per favoreggiamento dell’ingresso illegale nel territorio dello Stato può costituire elemento valutabile ai fini del diniego della cittadinanza, anche quando siano presenti gli altri requisiti normativi.

La valutazione amministrativa non è limitata all’esistenza di condanne penali definitive. Possono assumere rilievo anche comportamenti e circostanze indicativi del mancato rispetto delle regole della convivenza civile e dell’assenza di quella irreprensibilità della condotta richiesta per l’inserimento pieno nella comunità nazionale.

Autonomia della valutazione amministrativa

La Sezione ha escluso che l’assenza di una condanna penale definitiva renda illegittimo il diniego. La valutazione dell’Amministrazione in materia di cittadinanza è autonoma rispetto all’accertamento della responsabilità penale rimesso all’autorità giudiziaria.

Inoltre, il ricorrente non ha allegato l’eventuale assoluzione intervenuta nel procedimento penale, nonostante fossero trascorsi sei anni dalla presentazione del ricorso straordinario. Le sue censure non sono state pertanto ritenute idonee a smentire la valutazione amministrativa, giudicata adeguatamente motivata.

Esito

La Sezione Prima ha espresso parere per il rigetto del ricorso straordinario. Il ricorrente non prevale nei confronti del Ministero dell’interno.

Per ragioni di tutela dei diritti e della dignità dell’interessato, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679, è stato disposto l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare il ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaRiparto di giurisdizioneLegittimazione e interesse a ricorrereDifetto di motivazione

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