Parere n. 401/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor -OMISSIS-contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del provvedimento n. k10/536605 di diniego della concessione della cittadinanza italiana.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del provvedimento n. k10/536605 di diniego della concessione della cittadinanza italiana
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato il diniego della cittadinanza italiana richiesta ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992. Il diniego era motivato dalla sospensione della patente di guida del richiedente, conseguente a un investimento stradale, e dalla presenza di numerosi procedimenti penali a carico del convivente, destinatario anche di un divieto di ritorno e di un provvedimento di espulsione. Con un unico motivo, il ricorrente ha sostenuto che i procedimenti penali a carico del convivente non si erano conclusi con sentenze irrevocabili di condanna. Il ricorso era corredato da domanda cautelare.
Il parere
La Sezione ha ritenuto legittimo il diniego. La concessione della cittadinanza costituisce oggetto di una valutazione di opportunità politico-amministrativa altamente discrezionale e il richiedente vanta un interesse legittimo, non un diritto soggettivo. L’amministrazione può valutare il complesso delle circostanze rilevanti per verificare la stabile integrazione nella collettività nazionale, comprese le condizioni lavorative, economiche e familiari e l’irreprensibilità della condotta, anche con riguardo al rispetto delle regole della convivenza civile non aventi necessariamente rilevanza penale. La Sezione ha osservato che il ricorrente non aveva contestato la sospensione della patente e che l’assenza di sentenze irrevocabili a carico del convivente non impediva all’amministrazione di attribuire rilevanza ai fatti e ai procedimenti considerati. Il ricorso è stato pertanto ritenuto infondato e non specificamente contestato in parte significativa.
Osservazioni
Valutazione discrezionale della concessione della cittadinanza
La concessione della cittadinanza è subordinata a una valutazione di opportunità politico-amministrativa altamente discrezionale, volta ad accertare la stabile integrazione dello straniero nella collettività nazionale.
Rilevanza della condotta del richiedente e del contesto familiare
Nella valutazione possono assumere rilievo le condizioni familiari e l’irreprensibilità della condotta, nonché il rispetto delle regole della convivenza civile, anche al di là dei soli fatti penalmente rilevanti.
Rilevanza di fatti non accertati con sentenza irrevocabile
L’amministrazione può attribuire rilevanza anche a fatti e procedimenti non definiti con sentenza irrevocabile di condanna; pertanto, l’assenza di una condanna definitiva a carico del convivente non rende di per sé illegittimo il diniego.
Mancata contestazione autonoma della sospensione della patente
Il profilo motivazionale relativo alla sospensione della patente, conseguente all’investimento stradale, non è stato specificamente censurato dal ricorrente.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lettera f), legge 5 febbraio 1992, n. 91
La disposizione costituisce la base normativa della richiesta di concessione della cittadinanza italiana per residenza.
articolo 52, commi 1 e 2, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.
articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità dell’interessato.
Massime di principio
- La concessione della cittadinanza italiana per residenza è subordinata a una valutazione di opportunità politico-amministrativa altamente discrezionale; il richiedente non vanta un diritto soggettivo all’acquisto dello status, ma un interesse legittimo.
- Nel valutare la stabile integrazione dello straniero nella collettività nazionale, l’amministrazione può considerare complessivamente le condizioni lavorative, economiche e familiari e l’irreprensibilità della condotta, anche rispetto a regole di convivenza civile non coincidenti con quelle penalmente sanzionate.
- L’assenza di una sentenza irrevocabile di condanna non impedisce all’amministrazione di attribuire rilevanza, nell’esercizio della propria discrezionalità, a fatti o procedimenti penali non ancora definiti con condanna definitiva.
- Una censura riferita soltanto a uno dei profili motivazionali non è idonea a superare un diniego fondato anche su un autonomo elemento non specificamente contestato.
Diniego della cittadinanza italiana per residenza
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un cittadino della Repubblica dell’India contro il Ministero dell’interno, avverso il diniego della concessione della cittadinanza italiana richiesta ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
Fatti e motivi del ricorso
L’istanza era stata respinta sulla base di due elementi: la sospensione della patente di guida del richiedente, conseguente a un investimento stradale, e la presenza di numerosi procedimenti penali a carico del convivente. Quest’ultimo risultava inoltre destinatario di un divieto di ritorno nel Comune interessato e di un provvedimento di espulsione.
Il ricorrente ha dedotto un unico motivo, sostenendo che i procedimenti penali a carico del convivente non si erano conclusi con sentenze irrevocabili di condanna. Il Ministero dell’interno ha chiesto il rigetto del ricorso. La relazione ministeriale è stata trasmessa al ricorrente, che non ha presentato osservazioni o controdeduzioni.
Natura della valutazione sulla cittadinanza
La Sezione ha richiamato la propria giurisprudenza, secondo cui la concessione della cittadinanza è subordinata a una valutazione di opportunità politico-amministrativa altamente discrezionale. La posizione del richiedente ha consistenza di interesse legittimo, poiché l’acquisizione della cittadinanza comporta l’inserimento dello straniero nella collettività nazionale e l’assunzione dei diritti e dei doveri propri dei suoi membri.
L’amministrazione deve valutare un complesso di circostanze idonee a dimostrare la stabile integrazione del richiedente, considerando, tra gli altri elementi, le condizioni lavorative, economiche e familiari e l’irreprensibilità della condotta. Particolare rilievo può assumere il rispetto delle regole della convivenza civile, anche quando i fatti considerati non abbiano rilevanza penale o non siano stati definitivamente accertati in sede giudiziaria.
Valutazione degli elementi posti a fondamento del diniego
La Sezione ha rilevato che il ricorrente non aveva formulato alcuna censura specifica riguardo alla sospensione della patente, elemento autonomamente posto a fondamento del provvedimento impugnato.
Quanto ai procedimenti penali a carico del convivente, la Sezione ha escluso che la loro mancata definizione con sentenza irrevocabile impedisse all’amministrazione di considerarli nella valutazione complessiva della domanda. Il motivo di ricorso, limitato all’assenza di condanne definitive, non era quindi idoneo a dimostrare l’illegittimità del diniego.
Conclusioni
La Sezione ha ritenuto la valutazione amministrativa immune dai vizi dedotti e, in parte significativa, non specificamente contestata. Ha pertanto espresso parere per il rigetto del ricorso straordinario.
A tutela dei diritti e della dignità dell’interessato, sono stati disposti l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare il ricorrente, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679.
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