Cassazione Penale, Ordinanza n. 20980/2026 del 08/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che il motivo non denunciava un vizio effettivo della motivazione, ma sollecitava un riesame del merito; ha inoltre osservato che il motivo di appello sull'art. 131-bis c.p. era generico e fondato solo sul carattere vetusto dell'autovettura. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello, deducendo un unico motivo di vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La censura mirava a contestare il diniego del beneficio, sostenendo sostanzialmente che la vetustà dell'autovettura dovesse valorizzarsi ai fini della lieve offensività. La Corte di cassazione ha tuttavia ritenuto il motivo inammissibile perché, in realtà, chiedeva una nuova valutazione del materiale istruttorio, attività preclusa in sede di legittimità, e perché il motivo di appello era a sua volta estremamente generico, non confrontandosi in modo specifico con le ragioni della decisione impugnata.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto deve essere dedotta e argomentata con specificità; non basta un richiamo generico a un singolo elemento fattuale, come la vetustà del bene oggetto di valutazione.
art. 591 c.p.p.
Il difetto di specificità dei motivi di impugnazione comporta l'inammissibilità dell'appello e, per richiamo, del ricorso per cassazione quando non siano indicate in modo puntuale le ragioni di critica alla decisione impugnata.
art. 606 c.p.p.
Nel giudizio di legittimità non è consentita una nuova valutazione delle risultanze istruttorie sotto la veste del vizio di motivazione.
art. 616 c.p.p.
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
art. 568 c.p.p.
Il ricorso per cassazione, come l'appello, richiede motivi specifici e coerenti con le ragioni della decisione impugnata.
Massime di principio
- La deduzione del vizio di motivazione in cassazione è inammissibile quando, sotto tale veste, mira in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e delle emergenze istruttorie.
- L'onere di specificità dei motivi di impugnazione impone di confrontarsi puntualmente con le ragioni di fatto e di diritto poste a base della decisione impugnata; quanto più la motivazione del provvedimento è analitica, tanto più specifiche devono essere le censure.
- La richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. deve essere sorretta da un'argomentazione concreta e articolata sulla minima offensività del fatto; non è sufficiente un richiamo generico a un singolo dato fattuale.
- La mera genericità del motivo di appello si riflette anche nel giudizio di legittimità, determinando l'inammissibilità del ricorso che riproponga criticità non specifiche.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta normalmente la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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