Cassazione Penale, Ordinanza n. 14051/2026 del 17/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva confermato la condanna di primo grado per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità, sostenendo che la mancata risposta alla convocazione del curatore fallimentare non potesse essergli addebitata perché il difensore fiduciario sarebbe decaduto a seguito della dichiarazione di fallimento e avrebbe quindi interrotto ogni rapporto con lui. Con il secondo motivo ha denunciato difetto di motivazione sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti contestate.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto aspecifico perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva valorizzato il fatto che il difensore contattato dal curatore fosse lo stesso che aveva proposto reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, sicché doveva ritenersi munito di mandato successivo al fallimento. Il secondo motivo è stato qualificato manifestamente infondato, poiché la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche era ritenuta adeguata e conforme al principio secondo cui il giudice non deve esaminare tutti gli elementi dedotti, ma solo quelli ritenuti decisivi o rilevanti. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il giudice di merito può negare le circostanze attenuanti generiche con motivazione sintetica, purché fondi la decisione sugli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo è inammissibile per aspecificità quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a riproporre deduzioni astratte o non pertinenti.
- Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è sufficientemente motivato quando il giudice individua gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover confutare analiticamente tutte le allegazioni difensive o tutti i dati favorevoli agli imputati.
- In presenza di ricorso dichiarato inammissibile, l'esito comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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