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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44819/2023 del 07/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Bari che aveva confermato la condanna per il reato di ricettazione. I motivi di ricorso per cassazione erano: (i) violazione di legge per mancata dichiarazione di improcedibilità dell'azione penale ex art. 344-bis cod. proc. pen. (art. 2, commi 1 e 2 della legge n. 134/2021), connessa alla censura di illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, della legge n. 304/2021 rispetto agli artt. 3, 25 e 27 Cost., perché il nuovo istituto sarebbe stato sostanziale e non processuale con riflessi sulla prevedibilità della sanzione e sull'irretroattività della norma più favorevole; (ii) violazione per aver escluso l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. senza valutare la richiesta di riformulazione in termini di 'scarsa offensività' e senza motivare adeguatamente la mancata riqualificazione nell'art. 712 cod. pen.; (iii) vizio di motivazione per sentenza redatta secondo una tecnica di "copia-incolla" e mancanza di risposta ai punti di censura sollevati in appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. In particolare: (i) ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 344-bis cod. proc. pen. nella parte in cui limita l'improcedibilità ai reati commessi dal 1° gennaio 2020, confermando l'orientamento secondo cui la scelta legislativa è discrezionale e giustificabile; (ii) ha ritenuto infondato il motivo relativo all'art. 131-bis cod. pen., ritenendo che la pena prevista per la ricettazione esclude l'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e che la Corte d'appello ha adeguatamente argomentato perché non fosse possibile la riqualificazione ex art. 712 cod. pen.; (iii) ha dichiarato infondato anche il motivo sul difetto di motivazione, ritenendo che la Corte d'appello abbia risposto alle censure di appello con argomentazioni congrue e coerenti con le risultanze processuali. Inoltre il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 344-bis cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale relativa alla limitazione temporale dell'improcedibilità (applicabile ai reati commessi dal 1/1/2020), valutandola come scelta legislativa discrezionale compatibile con la riforma della sospensione della prescrizione e la graduale introduzione dell'istituto

  • art. 2 comma 3 legge n. 304/2021

    La censura di illegittimità costituzionale sollevata con riferimento a questa disposizione è stata ritenuta assorbita dalla valutazione sul carattere della nuova improcedibilità e non fondata rispetto agli artt. 3, 25 e 27 Cost.

  • artt. 3, 25, 27 Cost.

    Richiamati dal ricorrente per fondare la questione di illegittimità costituzionale; la Corte ha ritenuto che la limitazione cronologica dell'improcedibilità non leda i principi invocati, essendo una scelta legislativa ragionevole e non arbitraria

  • art. 131-bis cod. pen.

    La Corte ha escluso l'applicabilità dell'istituto della particolare tenuità del fatto al reato di ricettazione nel caso concreto, in ragione della pena prevista per il reato e delle risultanze che impedivano la riqualificazione nella fattispecie meno grave (art. 712 cod. pen.)

  • art. 712 cod. pen.

    La Corte d'appello ha argomentato e motivato perché la condotta non potesse essere riqualificata nella fattispecie dell'art. 712; la Cassazione ha ritenuto le argomentazioni congrue e non svalutabili

  • legge 27 settembre 2021, n. 134 (introduzione dell'art. 344-bis)

    Richiamata come atto normativo che ha introdotto l'art. 344-bis; la Corte ha ritenuto legittima la scelta di limitarne l'efficacia temporale

  • legge 9 gennaio 2019, n. 3

    Richiamata dalla Corte per spiegare la coerenza della riforma sull'interruzione/sospensione della prescrizione e la ragione della graduale introduzione delle modifiche procedurali

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, avendo ravvisato profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento alla Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00

Massime di principio

  • Le censure di illegittimità costituzionale dell'art. 344-bis relative alla limitazione temporale (applicazione solo ai reati commessi dal 1/1/2020) incontrano, in via prevalente, la valutazione negativa della Corte di Cassazione: la temporalità è vista come scelta legislativa discrezionale e ragionevole e difficilmente è ritenuta incostituzionale.
  • L'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. (esimente per particolare tenuità del fatto) richiede un esame puntuale del quadro edittale e delle risultanze: se la pena prevista per il reato non rientra nei limiti o nelle condizioni dell'art. 131-bis, o se gli elementi fattuali non dimostrano la scarsa offensività, la causa di non punibilità non si applica e la richiesta di riqualificazione deve essere motivata concretamente.
  • La semplice asserzione di vizio di motivazione (es. "copia-incolla") è insufficiente: è necessario dimostrare in concreto l'assenza di argomentazioni sulle specifiche censure o la contraddittorietà delle motivazioni; la Corte di merito è tenuta a rispondere ai punti salienti dell'impugnazione e la Cassazione valuta la congruità della risposta.
  • Le questioni manifestamente infondate possono determinare l'inammissibilità del ricorso per cassazione e l'applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.; pertanto va valutata con cautela l'opportunità di proporre ricorsi quando la giurisprudenza di legittimità è consolidata.
  • Quando si contesta la mancata declaratoria di improcedibilità, occorre provare che i presupposti oggettivi e temporali della norma favorevole siano effettivamente verificati nel caso concreto; in mancanza di tali elementi la censura è destinata a essere respinta.

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