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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34758/2023 del 09/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza d'appello che l'aveva condannata per truffa, deducendo: 1) errore e contraddittorietà nella qualificazione e nel momento di consumazione della truffa (contestava che la Corte territoriale avesse qualificato il fatto come truffa a consumazione prolungata mentre, secondo la difesa, il danno si era realizzato in data 10 aprile 2013 con un unico utilizzo della somma); 2) violazione e erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen. nella determinazione della pena, sostenendo che la motivazione era generica e non giustificava l'aumento della pena oltre il minimo; 3) illogicità e irragionevolezza nella quantificazione della provvisionale per il danno non patrimoniale, che sarebbe stata eccessiva e inclusiva di stress riconducibile ad altri atti processuali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondato e aspecifico il primo motivo, confermando la ricostruzione della Corte d'appello secondo cui la truffa (capo 1) si è perfezionata il 10 aprile 2015, quando è maturato il termine utile per il pagamento della seconda rata e si è realizzato il danno patrimoniale; ha altresì condiviso la valutazione della Corte territoriale secondo cui il reato contestato al capo 2 si è consumato il 24 gennaio 2014 e perciò è stato dichiarato prescritto. Il secondo motivo è stato ritenuto aspecifico e inammissibile perché mira a una rinnovata valutazione della congruità della pena che rientra nella discrezionalità del giudice di merito; la motivazione sulla gravità della condotta e sulla reiterazione degli artifici è stata giudicata adeguata. Il terzo motivo, relativo alla provvisionale, è stato escluso come improcedibile in sede di legittimità sulla base del principio consolidato che la statuizione sulla provvisionale non è sindacabile in cassazione. Conseguentemente la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha comminato alla ricorrente un'ammenda di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 640 cod. pen. (truffa)

    Il principio richiamato dalla Corte è che la truffa è reato istantaneo di danno e si consuma quando si realizza la deminutio patrimonii della persona offesa; nella truffa contrattuale il momento consumativo è quello in cui l'agente consegue effettivamente il profitto e si realizza il danno.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato in relazione alla determinazione della pena: la Corte ha ritenuto che la motivazione del giudice di merito, richiamando la gravità della condotta e le circostanze aggravanti, fosse sufficiente a giustificare la pena superiore al minimo edittale, rientrando nella discrezionalità del giudice di merito.

  • art. 133-bis cod. pen.

    Richiamato quale criterio di riferimento per il trattamento sanzionatorio insieme all'art. 133; la Corte ha ritenuto osservati i criteri previsti per la determinazione della pena.

  • art. 538 cod. proc. pen.

    Il ricorso relativo alla provvisionale è stato ritenuto inammissibile: la statuizione sulla provvisionale è decisione discrezionale e delibativa che non è sindacabile in sede di legittimità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per disporre le conseguenze della inammissibilità del ricorso: condanna al pagamento delle spese processuali e, ravvisati profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, comminazione di una somma a titolo di ammenda da destinare alla cassa delle ammende.

  • Sez. U, n. 2246 del 19/12/1990 (giurisprudenza)

    Richiamata quale principio consolidato secondo cui la statuizione sulla provvisionale in sede penale non è impugnabile con ricorso per cassazione trattandosi di decisione discrezionale e non destinata a passare in giudicato.

Massime di principio

  • La truffa è reato istantaneo di danno: ai fini della prescrizione e della consumazione occorre individuare il momento in cui si realizza la diminuzione patrimoniale della vittima, non semplicemente il momento in cui questa assume un'obbligazione.
  • Nelle truffe contrattuali il reato si consuma quando l'agente consegue effettivamente il profitto e la persona offesa subisce il danno, quindi, se esistono termini per esercitare un diritto di riscatto o per rientrare in possesso delle somme, la decorrenza del termine può determinare la data di consumazione.
  • La determinazione della pena rientra in larga misura nella discrezionalità del giudice di merito; la cassazione non riesamina liberamente la congruità della pena salvo vizi gravi, contraddittorietà o illogicità manifesta della motivazione.
  • Le doglianze generiche o che si limitano a chiedere una diversa valutazione delle risultanze di merito sono inammissibili per aspecificità in cassazione.
  • Le decisioni sulla provvisionale in sede penale sono in linea di principio insindacabili in cassazione, trattandosi di decisioni discrezionali e meramente delibative.
  • L'inammissibilità del ricorso può comportare l'obbligo di sostenere le spese processuali e, se sussistono profili di colpa nella presentazione del ricorso, l'applicazione di una ammenda a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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