Cassazione Penale, Ordinanza n. 16790/2025 del 06/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che aveva confermato il provvedimento del magistrato di sorveglianza, il quale aveva applicato in via provvisoria la detenzione domiciliare e aveva respinto la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale. In cassazione ha dedotto, formalmente, violazione di legge e vizi motivazionali, ma la Suprema Corte rileva che le doglianze miravano in realtà a ottenere una rivalutazione del merito, in particolare della prognosi di non recidivanza e dei presupposti dell'affidamento in prova, già negativamente apprezzati per i numerosi precedenti penali, le pendenze a carico e l'assenza di una stabile prospettiva lavorativa o di attività risocializzante.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero diretti a sollecitare valutazioni di merito estranee al giudizio di legittimità e, per la parte relativa a violazione di legge e vizi di motivazione, li ha considerati manifestamente infondati. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La pronuncia non richiama espressamente la norma, ma la disciplina applicata riguarda l'affidamento in prova al servizio sociale e il controllo di legittimità sulla valutazione dei presupposti di ammissione alla misura alternativa.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione del merito, quando la doglianza riguarda apprezzamenti prognostici e fattuali già logicamente motivati dal giudice di sorveglianza.
- Il giudice di sorveglianza può negare l'affidamento in prova al servizio sociale quando, sulla base dei precedenti penali, delle pendenze processuali e dell'assenza di una concreta prospettiva lavorativa o risocializzante, ritenga non formulabile una prognosi favorevole di non recidivanza.
- Quando l'ordinanza impugnata sia sorretta da motivazione adeguata e non manifestamente illogica, il ricorso che si limiti a contrapporre una lettura alternativa dei fatti è inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in difetto di elementi che escludano la colpa del ricorrente, anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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