Cassazione Civile, Ordinanza n. 18803/2026 del 09/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce dall'ordinanza sindacale con cui il Comune, esercitando poteri di autotutela possessoria sulle strade vicinali, ha ordinato la rimozione di ostacoli e cartelli che impedivano il transito sulla strada denominata S. Andrea. La società ricorrente, interessata alla strada, ha impugnato la decisione del Consiglio di Stato che aveva confermato l'annullamento dell'ordinanza disposto dal TAR, sostenendo che i giudici amministrativi avessero sconfinato nella giurisdizione ordinaria perché avrebbero dovuto limitarsi a verificare l'esistenza del pubblico passaggio, senza compiere accertamenti sulla demanialità della strada, sulla titolarità dominicale del mappale e sull'uso pubblico. Con i quattro motivi, la società ha dedotto: 1) violazione della giurisdizione per avere il Consiglio di Stato affrontato questioni di diritti soggettivi e svolto accertamenti non necessari ai fini dell'autotutela possessoria; 2) violazione del giudicato interno sulla giurisdizione, assumendo che una precedente pronuncia del Consiglio di Stato avesse già delimitato la cognizione al solo "passaggio sulla strada"; 3) ulteriore violazione dei limiti della cognizione incidentale ex art. 8 c.p.a., perché il giudice amministrativo avrebbe deciso su aspetti riservati al giudice ordinario e già oggetto di altra lite pendente; 4) omessa pronuncia su alcuni motivi d'appello, prospettata come vizio di giurisdizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo non deducesse un effettivo difetto di giurisdizione, ma un error in iudicando sull'esercizio del potere di autotutela e sulla valutazione incidentale dei diritti, quindi estraneo al sindacato delle Sezioni Unite. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la doglianza non riguardava una decisione sulla giurisdizione preclusa da giudicato, ma il modo in cui il Consiglio di Stato aveva esercitato la giurisdizione già riconosciutagli. Il terzo motivo è stato parimenti inammissibile, perché la violazione dei limiti della cognizione incidentale ex art. 8 c.p.a. integra, al più, un errore di giudizio interno alla giurisdizione amministrativa, non un eccesso di potere giurisdizionale. Anche il quarto motivo è stato ritenuto inammissibile, sia perché il Consiglio di Stato aveva comunque pronunciato sui motivi di appello, sia perché l'omessa pronuncia denunciata riguardava semmai un errore nel decidere il merito, non un problema di giurisdizione. La ricorrente è stata condannata alle spese nei confronti del controricorrente; nulla è stato liquidato verso il Comune rimasto intimato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c.
è richiamato come norma formale di deduzione del motivo, ma la Corte precisa che i motivi formulati non integrano un vero vizio inerente alla giurisdizione.
art. 103, comma 1, Cost.
viene evocato come parametro costituzionale della giurisdizione del giudice amministrativo; la Corte ribadisce che la controversia rientra nella giurisdizione amministrativa quanto alla legittimità dell'ordinanza.
attribuisce al giudice amministrativo la cognizione incidentale sulle questioni pregiudiziali o incidentali relative a diritti, senza efficacia di giudicato, salvo le eccezioni di legge; la sua violazione non determina, di regola, eccesso di potere giurisdizionale.
art. 378, l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. F
è qualificato come fondamento del potere sindacale di autotutela possessoria iuris publici sulle strade, immediatamente finalizzato al ripristino dello stato dei luoghi e sindacabile dal giudice amministrativo.
è evocato in relazione al dedotto giudicato interno; la Corte chiarisce che, nel caso concreto, la censura non investe un giudicato sulla giurisdizione ma il modo di esercizio della giurisdizione.
è richiamato nel quarto motivo in relazione all'omessa pronuncia, ma la Corte osserva che la doglianza non si traduce in un vizio di giurisdizione.
è citato per affermare che l'uso pubblico della strada legittima i poteri comunali di regolamentazione e di autotutela.
art. 111, ultimo comma, Cost.
è indicato come base del ricorso per cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato per motivi inerenti alla giurisdizione.
è richiamato quale norma che consente il ricorso alle Sezioni Unite per motivi inerenti alla giurisdizione.
è menzionato come disposizione che si coordina con il ricorso per cassazione contro le sentenze del Consiglio di Stato per motivi di giurisdizione.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
fondamento del raddoppio del contributo unificato nei casi di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso una sentenza del Consiglio di Stato è ammissibile solo quando denunci un vero e proprio eccesso di potere giurisdizionale o una decisione sulla giurisdizione preclusa da giudicato; non è invece utilizzabile per contestare errori di merito o di procedura commessi all'interno della giurisdizione esercitata.
- La violazione dei limiti della cognizione incidentale ex art. 8 c.p.a. integra, di regola, un error in procedendo o un errore di giudizio interno alla giurisdizione amministrativa, non un difetto di giurisdizione.
- Quando il giudice amministrativo conosce incidentalmente di diritti soggettivi per decidere sulla legittimità dell'atto impugnato, tale accertamento resta funzionale al petitum sostanziale della causa e non sposta la controversia nella giurisdizione ordinaria.
- L'omessa pronuncia o la mancata considerazione di alcune doglianze del ricorso amministrativo non costituisce, di per sé, un problema di giurisdizione, ma eventualmente un vizio di attività o di giudizio del giudice che resta interno al suo potere decisorio.
- Il potere comunale di autotutela possessoria sulle strade pubbliche o di uso pubblico è sindacabile dal giudice amministrativo quanto alla sussistenza dei presupposti e alla conformità alla disciplina applicabile.
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