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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17573/2025 del 09/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Bari dell'11 gennaio 2024. Dal testo emerge che i motivi di ricorso riproducevano profili di censura già esaminati e disattesi nei giudizi di merito; la doglianza investiva, in sostanza, la valutazione della pluralità dei fatti di resistenza contestati e la conseguente applicazione del concorso formale ex art. 81, comma 1, c.p., oltre che la misura della pena irrogata. La Corte ha ritenuto i motivi non consentiti in sede di legittimità perché non introducevano censure nuove o specifiche, ma reiteravano contestazioni già respinte con motivazione ritenuta corretta e immune da illogicità manifeste.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le censure erano meramente riproduttive di questioni già vagliate e respinte in appello con argomentazioni giuridicamente corrette e coerenti rispetto alle emergenze probatorie, anche con riferimento alla pluralità dei fatti di resistenza e alla giustificazione del concorso formale ex art. 81, comma 1, c.p. Conseguentemente ha applicato l'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81, comma 1, c.p.

    La pluralità dei fatti di resistenza contestati è stata ritenuta tale da giustificare l'applicazione del concorso formale.

  • art. 616 c.p.p.

    All'inammissibilità del ricorso conseguono la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità sono inammissibili i motivi di ricorso che si limitano a riprodurre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La Corte di cassazione non può essere investita di doglianze meramente reiterative o generiche quando la decisione di merito abbia fornito una motivazione puntuale, coerente con le risultanze processuali e immune da manifeste illogicità.
  • La pluralità di fatti contestati può legittimare l'applicazione del concorso formale quando le condotte siano valutate come unificate secondo il criterio dell'art. 81, comma 1, c.p., e tale apprezzamento, se sorretto da motivazione congrua, non è sindacabile in cassazione come meramente fattuale.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., incluse le spese processuali e il versamento alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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