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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15715/2024 del 05/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda avvisi di accertamento ICI emessi per gli anni 2008-2011. Il contribuente aveva impugnato gli avvisi sostenendo che l’immobile fosse destinato ad abitazione principale e, quindi, dovesse beneficiare dell’esclusione o comunque del regime di favore previsto dalla normativa sull’ICI. In cassazione ha dedotto, con due motivi connessi, da un lato, il vizio di ultrapetizione perché la sentenza d’appello avrebbe deciso sulla base dell’aliquota agevolata e della detrazione ex art. 8 del d.lgs. n. 504/1992, mentre egli avrebbe invocato l’esenzione prevista dal d.l. n. 93/2008; dall’altro, la nullità della sentenza per avere ritenuto decisivo il classamento catastale dell’unità in categoria A/10, mentre per l’esenzione sarebbe dovuto contare l’effettivo uso abitativo dell’immobile.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure perché, per l’esenzione ICI invocata dal contribuente, rileva la classificazione catastale oggettiva dell’unità immobiliare; un immobile iscritto in categoria A/10 resta escluso dal beneficio, e l’eventuale divergenza tra classamento e destinazione concreta deve essere fatta valere dal contribuente con l’impugnazione dell’atto catastale o con dichiarazione di variazione catastale. Quanto al dedotto vizio di ultrapetizione, la Corte ha comunque affermato di poter decidere nel merito, essendo il dispositivo della sentenza conforme a diritto e non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto. È stata inoltre posta a carico del ricorrente la sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Viene richiamato dal ricorrente per denunciare violazione o falsa applicazione di legge e vizio di ultrapetizione.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Viene richiamato dal ricorrente per denunciare la nullità della sentenza impugnata.

  • art. 111, comma 2, Cost.

    Richiamato quale fondamento costituzionale dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo.

  • art. 384 c.p.c.

    Interpretato in modo costituzionalmente orientato per consentire alla Cassazione di decidere nel merito quando la decisione impugnata è conforme a diritto e non servono ulteriori accertamenti di fatto.

  • d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 8

    Norma evocata dal ricorrente come possibile base del regime di favore; la Corte distingue però il caso esaminato, affermando che per l’esenzione oggetto della controversia rileva la classificazione catastale dell’immobile.

  • d.l. 27 maggio 2008, n. 93, art. 1, conv. in l. 24 luglio 2008, n. 126

    Per l’esclusione dall’ICI dell’abitazione principale la Corte afferma che deve aversi riguardo all’oggettiva classificazione catastale dell’unità immobiliare; un immobile classificato A/10 non beneficia dell’esenzione.

  • d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. a)

    Richiamato in relazione alla tassazione ICI e alla rilevanza del dato catastale nell’individuazione degli immobili esclusi o assoggettati all’imposta.

  • d.l. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 23, comma 1-bis, conv. in l. 27 febbraio 2009, n. 14

    Richiamato in tema di ruralità dei fabbricati esclusi dall’ICI, per ribadire che anche in tale ambito la rilevanza è data dalle risultanze catastali.

  • d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 8, comma 2

    Citato solo per distinguere la diversa giurisprudenza relativa alle plurime unità immobiliari destinate ad abitazione principale.

  • d.l. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9

    Richiamato come disposizione che consente il riconoscimento della ruralità sulla base dei requisiti previsti e della corrispondente categoria catastale.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • l. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    Richiamata quale norma che ha introdotto l’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • In tema di ICI, quando l’agevolazione o l’esclusione dall’imposta dipendono dalla natura dell’immobile, assume rilievo decisivo la classificazione catastale oggettiva dell’unità immobiliare, salvo che il contribuente contesti e modifichi formalmente quel classamento.
  • La destinazione di fatto dell’immobile non basta, da sola, a ottenere il beneficio fiscale se il bene risulta catastalmente accatastato in categoria incompatibile con l’agevolazione; l’eventuale divergenza tra uso effettivo e classamento va fatta valere con gli strumenti propri della tutela catastale.
  • Il vizio di ultrapetizione non comporta necessariamente cassazione con rinvio quando il dispositivo della decisione impugnata è conforme a diritto e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto: la Cassazione può decidere nel merito in base ai principi di economia processuale e ragionevole durata del processo.
  • Le regole agevolative o di esenzione in materia tributaria vanno interpretate in modo rigoroso e non estensivo, soprattutto quando l’ambito del beneficio è delimitato da specifiche categorie catastali.
  • La giurisprudenza sull’abitazione principale non è automaticamente trasferibile ad altre ipotesi agevolative: occorre verificare se la norma applicabile attribuisca rilievo prevalente allo specifico uso dell’immobile oppure alla sua classificazione catastale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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