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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3663/2024 del 29/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro che aveva annullato l'ordinanza del GIP del Tribunale di Cosenza (2/11/2022) che aveva applicato ad Artese la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di pubblico ufficio e servizio per nove mesi. Il Procuratore deduceva vizi di motivazione e violazione di legge in relazione ai capi 23 e 25 dell'incolpazione: capo 23 (presunta turbativa d'asta per l'affidamento del "Centro diurno per minori") con l'accusa che la gara era stata rimodulata per favorire la cooperativa "Il Melograno" risultata unica partecipante e aggiudicataria (a supporto, conversazioni intercettate); capo 25 (presunta turbativa relative al "Centro anziani") con l'accusa che l'indagata aveva rassicurato la RTI "San Biagio onlus" inducendola a sottoscrivere il contratto e disponendo che il Comune si sarebbe fatto carico di lavori strutturali non previsti dal Capitolato (modifica sostanziale delle condizioni di gara). Il ricorso per cassazione contestava l'esclusione dei gravi indizi di colpevolezza operata dal Tribunale del riesame.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse del ricorrente. Ha ritenuto che il Procuratore avesse impugnato soltanto la valutazione della gravità indiziaria senza indicare le ragioni dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari (ossia l'effettiva necessità di mantenere, modificare o imporre una misura cautelare). Poiché l'accoglimento del gravame in cassazione non avrebbe automaticamente ripristinato una misura cautelare e il pubblico ministero non ha mostrato un interesse concreto a tale fine, il ricorso è stato respinto. La Corte ha inoltre osservato che le esigenze cautelari possono ritenersi implicitamente sussistenti solo se la misura è stata richiesta in relazione ai reati per i quali opera la presunzione di cui all'art. 275, comma 3 c.p.p., circostanza non presente nel caso.

Norme richiamate

  • art. 353 cod. pen.

    La contestazione penale riguardava, per i capi indicati, reati riferiti a turbativa d'asta (segnalati come art. 353 nel testo). Tuttavia, la decisione di inammissibilità non si è pronunciata nel merito sull'applicazione della norma, perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse processuale del pubblico ministero.

  • art. 3 del Capitolato speciale di gara

    Nel ricorso si è richiamata la violazione del capitolato (art. 3) per dimostrare che la soluzione prospettata dall'indagata avrebbe comportato una modifica sostanziale dell'appalto e un indebito accollo di costi all'amministrazione. La Corte ha riporta tale censura come elemento fattuale dell'accusa, ma la decisione sulla procedura è stata presa per motivi processuali, non per valutazione del capitolato.

  • art. 275, comma 3 c.p.p.

    La Corte richiama la disposizione per precisare che le esigenze cautelari possono essere ritenute implicitamente sussistenti soltanto quando la misura è stata chiesta in relazione a reati per i quali opera la presunzione prevista da tale norma. Nel caso di specie tale presunzione non opera, per cui non è possibile dedurre automaticamente l'esistenza delle esigenze cautelari dall'unica critica alla gravità indiziaria.

  • Giurisprudenza Corte di Cassazione, Sez. 6, n. 46129 del 25/11/2021 (Marcus Steven)

    Sez. 6, n. 46129 del 25/11/2021

    Richiamato il principio consolidato secondo cui il pubblico ministero non ha interesse a ricorrere per cassazione avverso un'ordinanza del riesame che esclude i gravi indizi di colpevolezza se il ricorso non mira concretamente alla costituzione, al mantenimento o alla reintegrazione di uno stato di privazione della libertà o di altra misura cautelare. In mancanza di tale interesse il ricorso è inammissibile.

Massime di principio

  • Il pubblico ministero che impugna in Cassazione un'ordinanza del Tribunale del riesame deve dimostrare un interesse concreto e attuale alla decisione: non è sufficiente contestare solo la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza senza riferire all'effettiva necessità di una misura cautelare (mantenimento, modifica o imposizione).
  • Se l'impugnazione riguarda esclusivamente la gravità indiziaria e non le esigenze cautelari, la Corte di Cassazione può dichiarare il ricorso inammissibile per carenza di interesse.
  • Le esigenze cautelari possono essere ritenute implicitamente sussistenti solo in presenza della presunzione prevista dall'art. 275, comma 3 c.p.p.; in assenza di tale presunzione, il ricorrente deve esplicitare le ragioni della necessità cautelare.
  • Nelle ipotesi di presunte turbative d'asta (favoritismi, modifiche delle condizioni di gara, indebiti accolli di costi all'amministrazione) la fase di merito e di riesame valuta la gravità degli indizi: tuttavia, per agire in Cassazione il Pubblico ministero deve collegare tale valutazione a un interesse pratico relativo alle misure cautelari.
  • Per la difesa: la mancata indicazione da parte del PM delle esigenze cautelari costituisce un argomento processuale forte per chiedere l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse; per l'accusa: occorre sempre esplicitare perché la censura sulla gravità indiziaria è rilevante ai fini delle esigenze cautelari.

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