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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20899/2019 del 05/08/2019

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietari espropriati)

La controversia

Due proprietari hanno chiesto alla Corte d’appello di Ancona, adita il 14 febbraio 2007, la determinazione definitiva dell’indennità per l’espropriazione di circa 540 mq di terreno, in parte di proprietà esclusiva e in parte in comunione, ricompreso nel piano di fabbricazione comunale in zona B di completamento con indice di fabbricabilità di 3 mc/mq e destinato alla costruzione di una strada. L’espropriazione era stata disposta con decreto dell’11 gennaio 2007; i proprietari avevano rifiutato l’indennità provvisoria e chiesto anche quella per l’occupazione temporanea dal 16 gennaio 2002 all’11 gennaio 2007. La Corte d’appello, riuniti i giudizi, ha determinato l’indennità di espropriazione in Euro 47.717,67 e quella di occupazione in Euro 19.882,35, oltre interessi legali. La società ricorrente ha proposto quattro motivi. Primo: ha contestato la qualificazione dei terreni come edificabili, sostenendo che mancassero condizioni di edificabilità effettiva, che l’edificazione avrebbe intercluso altri lotti, che per una porzione l’indice fosse già stato consumato dalla costruzione esistente e che fosse già prevista una strada; ha inoltre invocato l’edificabilità effettiva anziché quella legale. Secondo: ha censurato la scelta della Corte d’appello di fondarsi sulla stima della Commissione provinciale, lamentando la mancata considerazione di altre valutazioni pubbliche e il mancato ricorso alla consulenza tecnica d’ufficio. Terzo: ha invocato la disciplina dell’espropriazione parziale, sostenendo che i vantaggi derivanti dall’accordo di programma e i risparmi conseguiti dai proprietari dovessero incidere sull’indennità. Quarto: ha contestato l’indennità di occupazione quale conseguenza degli asseriti errori nella determinazione dell’indennità di espropriazione. Con memoria ha inoltre proposto querela di falso contro documenti della Commissione espropri.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato inammissibile la querela di falso: oltre ai difetti di indicazione e produzione dei documenti, la querela nel giudizio di legittimità può riguardare atti del procedimento di cassazione o documenti producibili ai sensi dell’art. 372 c.p.c., non i documenti posti a fondamento della decisione di merito, la cui eventuale falsità può essere fatta valere con revocazione dopo l’accertamento nella sede competente. Ha rigettato il primo motivo perché il procedimento espropriativo era stato avviato prima del 2003 e il D.P.R. n. 327 del 2001 non era applicabile; inoltre, la società non aveva validamente contestato il dato della destinazione in zona B con indice edificatorio, né aveva formulato una censura ammissibile di omesso esame, limitandosi a prospettare circostanze fattuali e critiche di merito senza indicare le prove a sostegno. La Corte ha ribadito che la qualificazione edificatoria va determinata, senza considerare il vincolo espropriativo, con riferimento alla data del decreto di esproprio e secondo il criterio dell’edificabilità legale; gli elementi di effettività possono integrare la valutazione del valore venale, ma le contestazioni concrete della ricorrente non erano state ritualmente dedotte e documentate. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo: la scelta di disporre una consulenza tecnica rientra nella discrezionalità del giudice di merito e la censura non individuava in modo adeguato fatti decisivi omessi né documentava contenuto e tempestiva sottoposizione al contraddittorio delle stime alternative o dell’istanza peritale. Il terzo motivo è stato respinto perché richiamava una disciplina non applicabile ratione temporis, non indicava correttamente la norma pertinente e prospettava vantaggi dell’accordo di programma senza dimostrare un vantaggio immediato e speciale per la porzione residua causalmente connesso all’opera pubblica. Il quarto motivo, meramente consequenziale, è caduto con le altre censure. Il ricorso è stato integralmente rigettato; la ricorrente è stata condannata a rifondere ai controricorrenti Euro 5.000 per compensi, Euro 200 per esposti, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 372 c.p.c.

    nel giudizio di cassazione, la querela di falso è proponibile limitatamente ad atti del relativo procedimento, come il ricorso o il controricorso, ovvero a documenti producibili ai sensi dell’art. 372 c.p.c., mentre non può riguardare atti e documenti che il giudice di merito abbia posto a fondamento della sentenza impugnata, in quanto la loro eventuale falsità, se definitivamente accertata nella sede competente, può essere fatta valere come motivo di revocazione.

    La querela di falso in Cassazione è circoscritta agli atti del giudizio di legittimità e ai documenti che possono essere prodotti ai sensi dell’art. 372 c.p.c.; non può investire i documenti fondanti la decisione di merito, la cui eventuale falsità va fatta valere mediante revocazione dopo il relativo accertamento.

  • D.L. n. 333/1992, art. 5-bis

    La giurisprudenza di questa Corte ha conferito rilievo quindi al criterio dell’edificabilità legale per la determinazione del valore venale dell’area quale criterio principale, così affermando che l’indennità di espropriazione va determinata in relazione al valore venale distinguendo tra suoli edificabili e non edificabili in ragione del criterio dell’edificabilità legale senza che sia consentito alcun ricorso, integrativo o sostitutivo, all’edificabilità di fatto.

    Per la determinazione dell’indennità, la distinzione tra aree edificabili e non edificabili si fonda principalmente sull’edificabilità legale; l’edificabilità di fatto non può sostituire o integrare tale criterio come criterio autonomo.

  • art. 42 Cost.

    La Corte Costituzionale ha puntualizzato la necessità che la discrezionalità del legislatore nel fissare il criterio di quantificazione dell’indennizzo espropriativo, in termini più o meno restrittivi, sia comunque ancorata alle effettive caratteristiche del bene espropriato, in quanto un criterio astratto (e tale sarebbe quello che – senza alcun correttivo-tenesse conto delle pregresse, e non più attuali, caratteristiche dell’area) sarebbe di per sè in contrasto con il precetto dell’art. 43 Cost., comma 3 il quale esige che tendenzialmente l’indennizzo espropriativo sia quantificato tenendo conto delle caratteristiche dell’area espropriata nel momento in cui il proprietario ne è privato;

    L’indennizzo espropriativo deve tendenzialmente riflettere le caratteristiche effettive dell’area al momento della perdita della proprietà; non è conforme al principio richiamato una valutazione astratta fondata su caratteristiche non più attuali.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    E’ stato così introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia.

    Il vizio deducibile ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l’omesso esame di un fatto storico, discusso tra le parti e decisivo; non coincide con l’omessa valutazione di singoli elementi istruttori se il fatto storico rilevante è stato comunque considerato.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

    Il ricorrente deve specificare il fatto storico asseritamente omesso, la fonte da cui risulta, quando e come sia stato discusso e perché sia decisivo; non basta lamentare che il giudice non abbia menzionato o valorizzato tutte le prove.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

    Il ricorso deve rispettare gli oneri di specifica indicazione e produzione documentale; per la censura di omesso esame occorre rendere verificabili il fatto, la sua fonte, la discussione processuale e la decisività.

  • L. n. 2359/1865, art. 41, comma 1

    In ogni caso, con tale argomentazione Edilpicena non si riferisce a un vantaggio immediato e speciale arrecato alla parte non espropriata del bene scaturente dall’esecuzione dell’opera pubblica ma a una serie agevolazioni e vantaggi accordati ai signori V. C. nell’ambito dell’Accordo di Programma, in difetto, almeno in prospettazione, del necessario nesso di interdipendenza fra vantaggio ed opera pubblica in funzione della quale viene disposto il provvedimento ablativo.

    Ai fini della disciplina dell’espropriazione parziale richiamata dalla Corte, non sono sufficienti vantaggi genericamente accordati ai proprietari nell’ambito di un accordo di programma: il vantaggio deve essere immediato e speciale per la parte non espropriata e connesso all’esecuzione dell’opera pubblica.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto, ricorrendone i presupposti, dell’obbligo della parte ricorrente di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Massime di principio

  • La querela di falso proposta nel giudizio di cassazione può riguardare gli atti del procedimento di legittimità e i documenti producibili ai sensi dell’art. 372 c.p.c.; non può invece investire i documenti posti a fondamento della decisione impugnata, la cui eventuale falsità, una volta accertata nella sede competente, può essere fatta valere con la revocazione.
  • Ai fini dell’indennità di espropriazione, la distinzione tra suoli edificabili e non edificabili si fonda principalmente sull’edificabilità legale; la ricognizione della qualità dell’area va riferita al momento del decreto di esproprio, senza attribuire rilievo al vincolo espropriativo in quanto tale.
  • La valutazione del valore venale deve tener conto delle caratteristiche effettive dell’area; elementi quali l’esaurimento degli indici edificatori, la cessione di volumetria e l’ubicazione possono incidere sull’edificabilità concreta, ma devono essere specificamente allegati e provati.
  • Il giudizio sulla necessità e utilità della consulenza tecnica d’ufficio appartiene alla discrezionalità del giudice di merito ed è, di regola, insindacabile in Cassazione; la censura deve comunque confrontarsi con la motivazione e indicare con precisione fatti decisivi e risultanze ritualmente introdotte.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non ricorre per la sola mancata considerazione di singoli elementi istruttori quando il fatto storico rilevante sia stato comunque esaminato dal giudice; il ricorrente deve indicare il fatto, la fonte, la discussione processuale e la decisività.
  • Nel dedurre che l’indennità debba considerare gli effetti dell’espropriazione parziale, non bastano vantaggi generali o agevolazioni riconosciute ai proprietari: occorre prospettare un vantaggio immediato e speciale per la porzione non espropriata, in rapporto di interdipendenza con l’opera pubblica.
  • Quando il motivo relativo all’indennità di occupazione è formulato come conseguenza degli asseriti errori nella determinazione dell’indennità di espropriazione, esso viene meno se sono rigettate le censure principali da cui dipende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCompravendita immobiliare
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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