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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 32121/2024 del 12/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente, ex notaio tedesco residente in Italia, ha impugnato la decisione che aveva rigettato le sue domande volte all'accertamento negativo dell'obbligo di restituzione di € 21.198,00 corrispostigli dalla cassa previdenziale tedesca (Notarkasse) e all'accertamento dell'illegittimità delle trattenute operate sulla sua pensione in esecuzione di una procedura concorsuale individuale pendente in Germania. Ha sostenuto che, essendo residente in Italia al momento del pagamento della pensione, andava verificata la conformità della procedura di insolvenza tedesca all'ordine pubblico italiano e che sarebbe dovuta applicarsi la legge italiana (anche in forza del Regolamento 883/2004 e di talune norme UE in materia di riconoscimento), nonché il § 814 BGB tedesco in favore della non ripetizione dell'indebito. Ha dedotto cinque motivi di ricorso sollevando questioni di giurisdizione, legge applicabile e omissione di esame di fatti decisivi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che le obbligazioni pensionistiche siano di natura pubblicistica e che, per i trattamenti di invalidità, vecchiaia o reversibilità, si applichi la legge dello Stato che è obbligato a corrispondere la prestazione (qui la Germania), come emergente dall'art. 11 del Regolamento CE n. 883/2004. Ne consegue che la questione è regolata dal diritto tedesco e che le pronunce giurisdizionali tedesche, per la loro natura, vincolano anche il giudice italiano; le regole sul riconoscimento di procedure e sentenze straniere in materia concorsuale non trovano qui applicazione come strumento di modificazione del rapporto previdenziale sostanziale. Quanto al § 814 BGB invocato, la Corte ha escluso la sua applicazione per carenza di specificità dell'impugnazione. Il ricorso è stato pertanto rigettato; il ricorrente condannato alle spese di giudizio di legittimità liquidate in € 7.200,00 oltre oneri e alla corresponsione dell'eventuale ulteriore contributo unificato previsto.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.c.

    Richiamato nella censura di legittimità ma non decisivo: riferimento a mezzi istruttori e valutazione della Corte di merito.

  • art. 3, comma 2, l. n. 218/1995

    Norma del diritto internazionale privato citata in relazione alla giurisdizione e alla determinazione della legge applicabile; la Corte rileva che la disciplina dell'internazional privato si applica alle fattispecie di diritto privato, non a quelle di natura pubblicistica come le obbligazioni pensionistiche.

  • artt. 43 e 47 del Regolamento CE n. 1346/2000

    Richiamati in relazione al riconoscimento di procedure di insolvenza straniere; la Corte ritiene che tali norme non modifichino il principio per cui il rapporto previdenziale resta regolato dalla legge dello Stato che eroga la prestazione.

  • art. 1182, comma 3, c.c.

    Citato dal ricorso ma non ritenuto risolutivo dalla Corte nel quadro della natura pubblicistica della materia previdenziale.

  • artt. 26-bis e 324 c.p.c.

    Richiamati in atti processuali; la Corte non ha ritenuto che mutino la regola sostanziale circa la legge applicabile alle pensioni erogate da altro Stato.

  • Regolamento UE n. 1215/2012 (art. 1)

    Invocato in relazione alla competenza e alla esecutività delle decisioni; non ha portato la Corte a ritenere che si potesse rimettere in discussione la legittimità delle trattenute già accertata in Germania.

  • Regolamento UE n. 593/2008 (art. 13)

    Richiamato nella prospettazione complessiva circa legge applicabile e rapporti transnazionali; non ha alterato la conclusione che la materia previdenziale sia regolata dalla legge dello Stato erogatore.

  • art. 1, Regolamento CE n. 1346/2000

    Normativa fallimentare e sul riconoscimento delle procedure concorsuali estere; la Corte ha escluso che il suo uso potesse sostituire la regola di diritto sostanziale che governa i trattamenti previdenziali.

  • art. 1 del Regolamento UE n. 1215/2012

    Richiamato dal ricorrente in tema di giurisdizione e riconoscimento; la Corte non ha ritenuto che spostasse la legge applicabile sul punto sostanziale.

  • art. 11, paragrafo 1, Regolamento CE n. 883/2004

    le persone alle quali si applica il presente regolamento sono soggette alla legislazione di un singolo Stato membro

    Principio di unicità della legislazione sociale: la legge applicabile al diritto pensionistico è quella dello Stato membro che è obbligato a corrispondere la prestazione; ciò comporta che, pur essendo residente in altro Stato, il pensionato resta soggetto alla legislazione dello Stato erogatore quando il rapporto previdenziale è maturato lì.

  • art. 11, comma 2 e 3, lett. e), Regolamento CE n. 883/2004

    La Corte precisa che l'eccezione che collegherebbe la legge al paese di residenza non si applica alla fattispecie in cui il rapporto previdenziale è integralmente costituito in altro Stato e la persona continua ad appartenere al sistema di previdenza di quel paese.

  • § 814 BGB

    ciò che è stato prestato per l'adempimento di una obbligazione non può essere ripetuto se l'adempiente era consapevole di non essere obbligato alla prestazione

    Norma tedesca sulla ripetizione dell'indebito: la sua applicazione era stata invocata dal ricorrente, ma la Corte ha ritenuto la censura carente di specificità e non ha potuto applicarla per mancanza di puntuali allegazioni probatorie.

  • art. 14, l. n. 218/1995

    Norma richiamata in ordine alla disciplina di conflitto; comunque la Corte ha sottolineato che la materia previdenziale è regolata da norme speciali di diritto dell'Unione e principi di diritto internazionale pubblico.

  • art. 12 prel. c.c.

    Principio generale del diritto internazionale privato; richiamato ma non decisivo rispetto alla regola speciale del Regolamento 883/2004.

  • art. 64 ss. l. n. 218/1995

    Norme sul riconoscimento delle sentenze e atti stranieri: la Corte ha ritenuto che non si potessero utilizzare per rimettere in discussione la determinazione della normativa sostanziale che regola il rapporto previdenziale.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato per analogia sul valore vincolante del giudicato esterno; la Corte ha osservato che il giudicato in Germania sulla legittimità delle trattenute vincola il giudice italiano alla stregua di regolazione del caso concreto.

  • art. 366 nn. 4 e 6 c.p.c.

    Norme sul contenuto e sui requisiti del ricorso per cassazione: la Corte ha rilevato carenze di specificità in ordine alla questione relativa al § 814 BGB.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Norma richiamata in ordine all'obbligo di versamento di un eventuale ulteriore contributo unificato dal ricorrente in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Le obbligazioni previdenziali (pensioni di vecchiaia, invalidità, reversibilità) sono di natura pubblicistica: la legge applicabile è, di regola, quella dello Stato che è obbligato a corrispondere la prestazione (Reg. 883/2004, art.11).
  • Se il rapporto previdenziale è interamente costituito e regolato dall'ordinamento estero che eroga la pensione, le pronunce giurisdizionali di quell'ordinamento che accertano la legittimità di trattenute o trattenute concorsuali vincolano il giudice italiano nella stessa vicenda sostanziale.
  • Le norme sul riconoscimento di procedure concorsuali e sentenze straniere (regimi di insolvenza) non sono uno strumento per rimettere in discussione la legge sostanziale che regola un diritto previdenziale integralmente sorto all'estero.
  • Il trasferimento di residenza in Italia dopo che il diritto alla pensione si è formato non determina automaticamente l'applicazione della legge italiana al rapporto previdenziale, salvo i casi tipizzati e le condizioni previste dal Regolamento 883/2004.
  • Chi invoca l'applicazione di una norma straniera favorevole (es. § 814 BGB) deve specificare in modo puntuale i fatti e le prove che giustificano l'eccezione; richieste generiche o mancanti di riferimenti processuali non saranno esaminate.
  • In controversie transnazionali che coinvolgono pensioni, occorre distinguere tra questioni di giurisdizione/riconoscimento e questioni di diritto sostanziale: la prima categoria può essere rilevante processualmente, ma non sempre incide sulla regola sostanziale che determina la legge applicabile al trattamento pensionistico.

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