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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 32125/2024 del 12/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il lavoratore contestava la trattenuta in busta paga per il periodo 16/03-22/03/2020 (euro 685,35) qualificata come "permessi non retribuiti", sostenendo di avere diritto alla retribuzione perché l'impossibilità a lavorare derivava da chiusura governativa dello scalo per COVID-19. La società spiegava di aver collocato il dipendente in permesso non retribuito per esaurimento ferie/permessi retribuiti. In primo grado il Tribunale accolse il lavoratore ritenendo sussistente impossibilità sopravvenuta per factum principis non riconducibile ai permessi sindacali previsti dal CCNL. La Corte d'appello confermò, criticando la scelta datoriale e ritenendo che la società avesse malgovernato gli strumenti emergenziali (richiamando l'art.19 d.l. 18/2020). In cassazione la società deduceva che, per il settore del trasporto aereo, l'accesso alla cassa integrazione ordinaria con causale "emergenza COVID-19" non era possibile (art.10 d.lgs.148/2015) e che l'unico strumento era la cassa integrazione straordinaria o gli strumenti specifici (Fondo di solidarietà), la cui mancata attivazione era dovuta a cause non imputabili alla datrice di lavoro (mancato accordo sindacale). La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo, affermando che l'impossibilità temporanea per factum principis esclude il diritto automatico alla retribuzione e che l'errata qualificazione in busta paga è irrilevante rispetto alla prova del diritto del lavoratore.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di Aviapartner, ha cassato la sentenza della Corte d'Appello e, decidendo nel merito, ha rigettato la domanda del lavoratore Fullin. Ha ritenuto che per il settore del trasporto aereo la cassa integrazione ordinaria (compresa la causale "emergenza COVID-19" dell'art.19 d.l. 18/2020) non fosse applicabile, essendo previste forme diverse di tutela (cassa integrazione straordinaria / Fondo di solidarietà). L'esito negativo dell'istanza sindacale per la CIG in deroga non è imputabile al datore di lavoro. Inoltre la Corte ha precisato che la causale indicata in busta paga non vincola il giudice: il lavoratore deve provare il proprio credito retributivo e il datore di lavoro può dimostrare l'esatto adempimento o l'esistenza di cause di impossibilità sopravvenuta. Per la novità della questione le spese sono compensate.

Norme richiamate

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato in relazione agli obblighi di adempimento delle obbligazioni; il principio di corrispettività delle prestazioni nel rapporto di lavoro consente di valutare la mancanza di diritto alla retribuzione in caso di impossibilità sopravvenuta non imputabile.

  • art. 1256 c.c.

    Norma sull'impossibilità della prestazione; utilizzata per qualificare l'evento pandemico/chiusura come causa di impossibilità temporanea della prestazione lavorativa (factum principis).

  • art. 1463 c.c.

    Riferimento alla compensazione dei debiti; richiamato nel quadro delle obbligazioni e dei relativi effetti, ma non decisivo rispetto all'onere probatorio specifico nel rapporto di lavoro.

  • art. 19 d.l. n. 18/2020 ("Cura Italia")

    Introduceva una causale straordinaria per la cassa integrazione ordinaria con riferimento all'emergenza COVID-19; la Corte ha ritenuto che tale causale presupponga l'applicabilità della cassa integrazione ordinaria al datore di lavoro, condizione che per il settore aereo difetta.

  • art. 22 d.l. n. 18/2020

    Riferimento alla possibilità di ricorrere a forme di cassa integrazione in deroga; la Corte ha osservato che per la società l'accesso alla CIGD era l'unica strada alternativa ma che il mancato accordo sindacale non è addebitabile al datore di lavoro.

  • art. 10 d.lgs. n. 148/2015

    Stabilisce che le imprese del trasporto aereo e del sistema aeroportuale non rientrano nell'ambito applicativo della cassa integrazione ordinaria: centrale per la decisione perché escludeva l'uso della causale "emergenza COVID-19" per il ricorrente.

  • art. 20 co. 3 lett. a) d.lgs. n. 148/2015

    Prevede l'accesso al trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per determinate imprese, collegato alla disciplina specifica del settore aereo; la Corte lo ha richiamato per individuare lo strumento applicabile.

  • decreto interministeriale 07/04/2016 n. 95269

    Istituisce il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo; la Corte lo ha richiamato come lo strumento previsto per integrare e sostenere il reddito nel settore, alternativa alla cassa integrazione ordinaria.

  • art. 40 co. 9 d.lgs. n. 148/2015

    Norma richiamata in relazione all'istituzione del Fondo del settore aereo e al raccordo con la disciplina della cassa integrazione.

  • D.P.C.M. 08/03/2020 (art. 2 co.1 lett. s))

    Decreti governativi dell'emergenza citati dalla Corte come contesto normativo che imponeva misure di contenimento, da considerare nella valutazione del "factum principis".

  • D.P.C.M. 11/03/2020 (art.1 n.7)

    Ulteriore provvedimento di contenimento citato a supporto della valutazione che l'evento (chiusura aeroporto) derivava da atti pubblici di contenimento dell'epidemia.

  • art. 115 co.1 c.p.c.

    Richiamato in tema di oneri di prova e possibilità per il giudice di valutare la prova; la Corte sottolinea la ripartizione degli oneri probatori tra lavoratore (diritto al credito) e datore di lavoro (giustificazioni/impossibilità).

Massime di principio

  • La chiusura/limitazione dell'attività imposta da provvedimenti governativi (factum principis) può integrare una impossibilità temporanea della prestazione: in tal caso il lavoratore non ha automaticamente diritto alla retribuzione per le giornate non lavorate.
  • La spettanza o meno della retribuzione va valutata sulla base della causa dell'interruzione e degli strumenti normativamente e contrattualmente applicabili al settore; l'indicazione della causale in busta paga non vincola il giudice.
  • È essenziale verificare l'ambito soggettivo di applicazione degli ammortizzatori sociali: alcuni settori (es. trasporto aereo) sono esclusi dalla cassa integrazione ordinaria e hanno strumenti specifici (CIGS o Fondo di solidarietà).
  • La mancata attivazione o il mancato esito di trattative sindacali per l'accesso a specifiche forme di sostegno non è automaticamente attribuibile a colpa del datore di lavoro se lo strumento non è oggettivamente disponibile o richiede accordi.
  • Onere della prova: il lavoratore che chiede la retribuzione deve dimostrare il proprio credito; il datore di lavoro può difendersi provando l'esatto adempimento o l'esistenza di cause giustificatrici (es. impossibilità sopravvenuta).
  • In caso di emergenze straordinarie è buona prassi documentare gli sforzi compiuti dal datore di lavoro per attivare gli strumenti di tutela (richieste, incontri con OO.SS., istanze agli enti competenti) per dimostrare la correttezza dell'operato.
  • La qualificazione contabile delle trattenute (es. "permessi non retribuiti") può essere errore formale; il giudice deve però valutare la sostanza giuridica dell'interruzione della prestazione e la fondatezza del credito avanzato dal lavoratore.
  • Nel contenzioso relativo a periodi COVID-19 conviene verificare prima l'applicabilità normativa al singolo datore di lavoro e, se necessario, ricorrere agli strumenti specifici del settore (Fondi, CIGS, CIGD), oltre a conservare la documentazione delle comunicazioni e delle decisioni prese.

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