Cassazione Civile, Sentenza n. 32127/2024 del 12/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il lavoratore era stato sospeso cautelarmente il 18/10/2013 e successivamente assoggettato a procedimento disciplinare per assenza ingiustificata; ATAC comunicò la proposizione della destituzione e, con nota del 09/02/2015 ricevuta il 23/02/2015, informò che per mancata nomina del consiglio di disciplina la società avrebbe applicato la sanzione con effetto estintivo dalla data della comunicazione. Il ricorrente lamentava che tale comportamento gli aveva impedito di chiedere la NASPI all'INPS e che ATAC non gli aveva corrisposto le retribuzioni dal periodo di sospensione (18/10/2013) fino al 23/02/2015, chiedendo il pagamento di €30.959,04 e il risarcimento per la NASPI non percepita.
La decisione
Il Tribunale di Roma accolse parzialmente la domanda riconoscendo il danno per la NASPI perduta (entro il massimale indicato) e respingendo la domanda retributiva in ragione della sospensione. La Corte d'appello accoglieva l'appello di ATAC e rigettava integralmente le pretese del ricorrente, ritenendo che il danno per la mancata NASPI fosse causato dall'omessa presentazione, da parte del lavoratore, della domanda amministrativa all'INPS (fattore autonomo e sopravvenuto) e che, alla luce della comunicazione del 23/02/2015, il diritto alla NASPI poteva essere fatto valere solo da tale data; inoltre la Corte confermò che la sospensione escludeva il diritto alle retribuzioni per il periodo contestato. La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del Radatti, confermando la decisione della Corte d'appello e condannando il ricorrente alle spese di giudizio.
Norme richiamate
r.d. n. 148/1931, art. 53, co. 8, all. A
Norma richiamata in relazione alla facoltà della datrice di lavoro di disporre la destituzione (sanzione disciplinare) nei casi previsti dal regolamento; utilizzata per descrivere la natura della sanzione intimata al lavoratore.
disciplina NASPI: d.l. n. 76/2013, conv. L. n. 99/2013, art. 4‑bis, co. 6
Norma riferita alle regole sul trattamento di disoccupazione (NASPI) e alla disciplina procedurale/evidenziale; la Corte ricorda che la NASPI è una prestazione previdenziale non pensionistica che richiede la presentazione di una domanda amministrativa.
Codice civile, artt. 1175 e 1375
Richiamati dalle parti in tema di dovere di diligenza e buona fede; la Corte li valuta ma ritiene che la questione decisiva sia l'assenza del nesso causale fra comportamento datoriale e perdita della NASPI.
Codice civile, artt. 1176 e 1218
Richiamati in relazione alla responsabilità contrattuale e all'onere di diligenza; la Corte li dichiara non pertinenti rispetto alla ratio decisoria sul nesso causale e sull'omessa istanza amministrativa.
Codice civile, artt. 2697 e 1227
Richiamati riguardo agli oneri probatori: la Corte conferma che la prova dell'omessa presentazione e della conseguente assenza di provvedimento INPS è stata acquisita e che l'omissione del lavoratore costituisce causa autonoma dell'evento dannoso.
Codice civile, artt. 1223 e 1226
Richiamati in tema di liquidazione del danno; la Corte ritiene che il Tribunale non abbia riconosciuto una perdita retributiva risarcibile perché la sospensione legittimamente escludeva la retribuzione, perciò non sussisteva quella voce di danno.
Codice civile, artt. 2935, 2964, 2966
Norme sul termine di decadenza/prescrizione richiamate dal ricorrente: la Corte ritiene non pertinenti i rilievi sulla sospensione/interruzione dei termini, perché ha deciso che il termine per fare valere il diritto iniziava quando il diritto poteva essere esercitato (ossia dalla comunicazione del 23/02/2015).
Codice di procedura civile, artt. 115 e 116
Richiamati relativamente ai mezzi di prova e alla valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione di merito sulla mancata istanza e sull'assenza del provvedimento INPS.
Codice penale, artt. 40 e 41
Richiamati in via analogica come criteri di causalità giuridica: la Corte utilizza il principio dell'interruzione causale (causa sopravvenuta e autonoma) per escludere il nesso di causalità fra la condotta datoriale e la perdita della NASPI.
Codice di procedura civile, art. 112
Richiamato nella doglianza di mancata pronuncia sul motivo: la Corte ritiene che il dovere di pronuncia sia stato assolto perché il lavoratore non aveva impugnato la sospensione, dunque la questione era già trattata.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, co. 1‑quater
Norma richiamata nella liquidazione delle spese per l'ulteriore contributo unificato da versare dal ricorrente, come annotate le spese di cassazione.
Massime di principio
- La NASPI è una prestazione previdenziale che richiede la presentazione di una domanda amministrativa: l'assenza di una istanza è causa autonoma che può interrompere il nesso causale tra un comportamento datoriale e la perdita dell'indennità.
- La decorrenza del termine per proporre la domanda amministrativa in materia di prestazioni non pensionistiche inizia quando il diritto può effettivamente essere fatto valere (es. dopo una comunicazione formale che determina la data di estinzione del rapporto).
- Una comunicazione datoriale che ritarda o fissa l'efficacia estintiva del rapporto può far decorrere il termine per la domanda amministrativa da quella nuova data, riducendo l'impatto di eventi anteriori sulla decadenza del diritto.
- La sospensione cautelare dal servizio, se qualificata dal giudice come legittima, può escludere il diritto alla retribuzione per il periodo sospeso; tale esclusione può impedire che la mancata retribuzione costituisca voce di danno risarcibile.
- Nel valutare il nesso causale, il giudice può applicare il criterio della causalità giuridica (anche con riferimenti agli artt. 40 e 41 c.p.): un comportamento omissivo dell'attore che sia autonomamente idoneo a causare l'evento dannoso interrompe la responsabilità del presunto responsabile.
- Le doglianze processuali che non attaccano specificamente la premessa di fatto o giuridica decisiva vengono spesso dichiarate inammissibili; è importante proporre motivi coerenti con la specifica ratio decidendi impugnata.
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