Cassazione Civile, Sentenza n. 32123/2024 del 12/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente, già notaio in Germania e attualmente residente in Italia, aveva chiesto l'accertamento dell'illegittimità delle trattenute sulla sua pensione operate da Notarkasse a partire dal 9.3.2002 e la restituzione di € 373.551,62 circa, sostenendo che, essendo residente in Italia e la prestazione percepita in Italia, dovesse applicarsi la legge italiana (e le tutele italiane in materia di pignorabilità e non assoggettabilità alla procedura concorsuale). I giudici di merito avevano invece ritenuto caduto il giudicato interno sulla giurisdizione italiana, applicabile la legge tedesca essendo il rapporto contributivo e previdenziale sorto in Germania, e avevano escluso che la residenza in Italia potesse mutare la legge applicabile; inoltre avevano ritenuto che la trattenuta derivasse da una procedura concorsuale tedesca e fosse stata legittimamente determinata dall'ordinamento tedesco.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del sig. Roellenbleg. Ha confermato che la materia delle pensioni è regolata dalla legislazione del paese in cui il diritto alla pensione è maturato (nel caso di specie la Germania) e che la disciplina del diritto internazionale privato (l. n. 218/1995) non può essere utilizzata per sovvertire quella regola quando si tratta di obbligazioni di natura pubblicistica come le prestazioni previdenziali. Ha inoltre chiarito che le pronunce definitive dei giudici tedeschi che hanno accertato la legittimità delle trattenute vincolano il giudice italiano analogamente al giudicato esterno. Di conseguenza la richiesta di restituzione è stata respinta. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio di legittimità (€ 11.200,00 piu' accessori) e dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
legge n. 218/1995 (riforma IPR)
Disciplina il diritto internazionale privato (giurisdizione, legge applicabile, efficacia delle sentenze straniere). La Corte ha ritenuto che non disciplina le obbligazioni di natura pubblicistica come le prestazioni pensionistiche, per cui non può sovvertire la regola secondo cui la prestazione previdenziale è regolata dalla legge dello Stato che la eroga.
Regolamento CE n. 883/2004
"le persone alle quali si applica il presente regolamento sono soggette alla legislazione di un singolo Stato membro"; "non si applica alle pensioni di invalidità, di vecchiaia o di reversibilità"
Principio di unicità della legislazione sociale: le pensioni di vecchiaia restano regolate dalla legislazione dello Stato che è obbligato a pagare la prestazione (quindi la legge dove è maturato il diritto), anche se il beneficiario risiede in un altro Stato membro. L'eccezione dell'art. 11(3)(e) non opera nel caso in esame perché il ricorrente permane nell'ambito del sistema previdenziale tedesco.
Regolamento CE n. 1346/2000
Regola il riconoscimento delle procedure concorsuali/insolvenza nell'UE. La Corte ha ritenuto che le questioni concernenti la validità delle trattenute su una pensione regolata dalla legge straniera non si risolvono tramite le norme sul riconoscimento delle procedure concorsuali, quando il rapporto previdenziale è già autonomamente regolato dall'ordinamento estero e definito da giudicato in quell'ordinamento.
Regolamento UE n. 1215/2012 (Bruxelles I)
Norma sulla competenza giurisdizionale e il riconoscimento delle sentenze. È stata invocata in relazione alla questione di giurisdizione, ma la Corte ha ritenuto prevalente la natura sostanziale del rapporto previdenziale regolato dal diritto tedesco e il giudicato già formatosi.
Regolamento UE n. 593/2008 (Roma I)
Norme sul diritto applicabile ai contratti. Richiamato dal ricorrente (art. 13) ma la Corte ha escluso l'applicabilità perché la prestazione pensionistica è materia di sicurezza sociale/pubblica e non rientra nelle fattispecie di diritto civile regolate dal Roma I.
art. 11, 3 e 1 del Regolamento CE n. 883/2004
Richiamati dalle parti. La Corte ha specificato che l'art. 11(1) sancisce l'applicazione di una sola legislazione sociale e che l'art. 11(3)(e) non giustifica l'applicazione della legge dello Stato di residenza quando il rapporto previdenziale è già configurato nel sistema dello Stato d'origine.
art. 2909 c.c.
La sentenza tedesca definitiva è stata considerata, nella sostanza, alla stregua di una regolamentazione del caso concreto cui il giudice italiano deve attenersi, con analogia al meccanismo di efficacia del giudicato esterno previsto dall'art. 2909 c.c.
art. 64 ss. legge n. 218/1995
Norme sul riconoscimento di sentenze e provvedimenti stranieri. La Corte ha ritenuto che quelle norme non siano il veicolo appropriato per mettere in discussione la legittimità delle trattenute operate in virtù di una regolamentazione previdenziale estera già definita dal giudicato.
art. 444 c.p.c., artt. 26-bis e 324 c.p.c., art. 14 l. n. 218/1995, art. 12 prel. c.c., art. 1182 comma 3 c.c.
Articoli processuali e civili richiamati nei motivi di ricorso per censure di ordine processuale e di diritto; la Corte ha ritenuto tali censure infondate nel quadro della prevalenza della materia previdenziale regolata dall'ordinamento tedesco e del giudicato.
CGUE, causa C-135/19 (sentenza 5.3.2020)
Citata per chiarire l'interpretazione delle norme di coordinamento della sicurezza sociale: la Corte di Giustizia ha precisato che l'applicazione di regole che collegano una persona allo Stato di residenza presuppone comunque il principio di unicità della legislazione sociale; questo è stato utilizzato per escludere che la mera residenza in Italia possa imporre l'applicazione della legge italiana quando il rapporto previdenziale risulta afferente al sistema di origine.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13 comma 1-quater
Norma sul contributo unificato: la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore versamento da parte del ricorrente, in ragione del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Le prestazioni previdenziali (pensioni di invalidità, vecchiaia, reversibilità) sono generalmente regolate dalla legge dello Stato che è obbligato a corrisponderle; la mera residenza del percettore in altro Stato non basta a trasferire l'applicazione della legge civile del nuovo Stato al rapporto previdenziale già costituito.
- Le questioni relative a pignorabilità e inclusione nella massa concorsuale di una pensione vanno valutate alla luce della legislazione di diritto sostanziale che regola quel trattamento previdenziale (spesso normativa pubblicistica), non come normali obbligazioni civilistiche soggette alle regole ordinarie del diritto internazionale privato.
- Quando un diritto pensionistico è stato definitivamente deciso dall'ordinamento dello Stato che eroga la prestazione (con sentenza passata in giudicato), il giudicato estero concretizza la disciplina di quell'ordinamento e vincola il giudice del paese di residenza del beneficiario, salvo ipotesi molto specifiche di ordine pubblico che dimostrino l'incompatibilità con i principi fondamentali dell'ordinamento interno.
- L'invocazione di norme sui riconoscimenti di procedure concorsuali o sentenze straniere (Reg. 1346/2000, art. 64 ss. l.218/1995 ecc.) non è la via adeguata per contestare la legittimità di trattenute su pensioni regolate da un diritto straniero quando la questione è sostanzialmente interna alla regolazione previdenziale di quell'ordinamento.
- Se il trasferimento di residenza è avvenuto prima della maturazione del diritto pensionistico e il lavoratore ha cessato l'affiliazione al sistema di origine, allora le regole di coordinamento UE (es. Reg. 883/2004) possono portare all'applicazione della legislazione dello Stato di residenza; va sempre verificato lo status assicurativo e temporale degli eventi (quando è maturato il diritto).
- In casi simili, è opportuno valutare contestualmente: a) quale ordinamento ha disciplinato e fatto maturare il diritto alla prestazione; b) se esiste un giudicato definitivo nell'ordinamento di origine; c) se le norme UE di coordinamento della sicurezza sociale mutano l'applicazione della legge sostanziale; d) la possibilità e l'utilità di azioni processuali preventive (es. opposizione a provvedimenti esecutivi) rispetto al ricorso per il riconoscimento/efficacia delle sentenze straniere.
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