Cassazione Civile, Sentenza n. 32126/2024 del 12/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità in considerazione del verbale di conciliazione. Non è stata disposta alcuna statuizione sulle spese del giudizio, ai sensi dell'art. 391, ultimo comma, c.p.c.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in Cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 79/2023 (r.g. 2518/2020). La7 S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione contro Soldati; Telecom Italia S.p.A. ha poi proposto un successivo ricorso avverso la stessa sentenza. Sono stati depositati controricorsi e controricorsi adesivi tra le parti. Le parti hanno quindi stipulato un verbale di conciliazione dinanzi alla Commissione di Certificazione presso l'Università degli Studi di Roma TRE, con il quale le due società (La7 e Telecom) hanno rinunciato ai ricorsi per cassazione e il Sig. Soldati ha accettato tali rinunzie.
Norme richiamate
art. 391 c.p.c.
La Corte ha applicato il principio secondo cui, in presenza di estinzione del giudizio per rinunzia/conciliativa delle parti, non si provvede sulla regolazione delle spese del giudizio di legittimità (nulla sulle spese) come previsto dall'ultimo comma dell'art. 391 c.p.c.
Massime di principio
- Se le parti raggiungono un verbale di conciliazione che comporta la rinuncia ai ricorsi di Cassazione, il giudizio di legittimità deve essere dichiarato estinto: il giudice di legittimità non decide più sul merito.
- La rinuncia con accettazione da parte della controparte è condizione efficace per l'estinzione del processo: è necessario un atto formale (verbale di conciliazione o rinuncia depositata) per farne dichiarare l'estinzione.
- In caso di estinzione per conciliazione/rinuncia, il giudice di Cassazione di norma non si pronuncia sulle spese, conformemente all'art. 391, ultimo comma, c.p.c.; è quindi opportuno prevedere nella conciliazione una disciplina esplicita delle spese se le parti vogliono regolamentarle.
- Se non tutte le parti rinunciano o se vi sono rinunce parziali, l'estinzione non è automatica: occorre verificare la completezza delle rinunce e l'accettazione da parte dei resistenti per ottenere la dichiarazione di estinzione.
- Per chi vuole evitare incertezza sulle spese o altri effetti collaterali, è consigliabile inserire nel verbale di conciliazione clausole chiare su rinuncia, regolazione delle spese e esonero da future pretese processuali.
Testo integrale
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