Cassazione Penale, Sentenza n. 43714/2024 del 29/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 29/05/2024 che aveva respinto la richiesta di esecuzione della pena presso il domicilio ai sensi della legge n.199/2010 (detenzione domiciliare presso l'abitazione della madre). Il ricorrente deduceva contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge (art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione all'art. 1 legge n.199/2010), sostenendo che la concessione del beneficio ex art.1 l.n.199/2010 è indipendente da valutazioni di meritevolezza e deve limitarsi a verificare l'idoneità del domicilio e l'assenza di un rischio concreto di reiterazione del reato, non potendo essere negata sulla base di una generica possibilità di commettere altri reati.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondate le censure e ha confermato che l'art.1, comma 2, lett. d) della legge n.199/2010 esclude l'applicabilità della detenzione domiciliare quando sussiste la concreta possibilità che il condannato possa commettere altri delitti o quando non sussista l'idoneità/effettività del domicilio in funzione della tutela delle persone offese. Il Tribunale di sorveglianza aveva adeguatamente motivato la sussistenza di tali ragioni sulla base dei precedenti per reati violenti e vessatori (dieci reati tra 2020 e 2021), di comportamenti molesti e di un provvedimento disciplinare in carcere del 14/03/2023, nonché di informazioni negative delle Forze dell'ordine e di episodi postumi (simulazione dell'allontanamento del figlio). Tali elementi costituiscono "specifiche e motivate ragioni" per ritenere il rischio di reiterazione. Perciò il ricorso è respinto e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
legge n.199/2010, art.1 comma 2 lett. d)
«vi è la concreta possibilità che il condannato possa darsi alla fuga ovvero sussistono specifiche e motivate ragioni per ritenere che il condannato possa commettere altri delitti ovvero quando non sussista l'idoneità e l'effettività del domicilio anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato»
La norma consente la detenzione domiciliare in deroga alle regole ordinarie ma contiene un'esenzione esplicita (comma 2) che impedisce la misura quando sussiste un rischio concreto di commissione di altri reati o quando il domicilio non è idoneo per la tutela delle persone offese. La Corte ha ritenuto applicabile questa eccezione sulla base di precedenti violenti, comportamenti recenti molesti e notizie negative delle Forze dell'ordine.
legge 26 luglio 1975, n.354, art.47-ter
Articolo che disciplina le regole generali per la detenzione domiciliare; la Cort precisa che la legge n.199/2010 può consentire deroghe a tali regole, ma non elimina le esclusioni previste espressamente dal comma 2 dell'art.1.
codice di procedura penale, art.606 lett. b) ed e)
Le censure del ricorrente sono state formulate ai sensi di tali lettere (vizio di motivazione e violazione/apPLICAZIONE di norme). La Corte ha ritenuto le doglianze infondate poiché la motivazione del Tribunale è risultata logica, coerente e ancorata a elementi di fatto.
giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez.1, n.2292 del 15/12/2021)
Richiamato il principio secondo cui l'esecuzione domiciliare prevista dall'art.1 l.n.199/2010 è applicabile anche in deroga alle regole generali (art.47-ter), ma la Corte del presente caso sottolinea che resta operativa l'esclusione del comma 2 quando ricorrono le ipotesi ivi indicate.
Massime di principio
- La detenzione domiciliare prevista dall'art.1 della legge n.199/2010 può essere applicata in deroga alle regole ordinarie, ma non è automatica: il comma 2 individua ipotesi di esclusione che devono essere verificate e motivate.
- L'esistenza di una "concreta possibilità" di commissione di altri reati (art.1, comma 2, lett. d)) può essere valutata anche sulla base di precedenti penali per reati della stessa natura, di comportamenti successivi ai fatti e di condotte rilevate durante la detenzione (es. provvedimenti disciplinari).
- Le motivazioni del giudice devono essere specifiche e basate su fatti concreti; valutazioni generiche o astratte sul rischio di recidiva sono insufficienti, ma una motivazione ben articolata che colleghi fatti passati e comportamenti recenti è sufficiente per escludere il beneficio.
- L'idoneità ed effettività del domicilio vanno valutate in relazione anche alla tutela delle persone offese: un domicilio che non garantisca tale tutela può giustificare il diniego.
- Informazioni negative fornite dalle Forze dell'ordine e comportamenti post-delitto (anche simulazioni o condotte manipolative) possono concorrere a dimostrare il rischio di ulteriori reati e quindi legittimare il rifiuto del trasferimento domiciliare.
- In situazioni analoghe, il ricorrente dovrebbe fornire elementi concreti contrari alla valutazione del giudice (es. prova dell'idoneità del domicilio, cambiamenti comportamentali rilevanti, programmi terapeutici efficaci, valutazioni positive dei servizi competenti) per contrastare la presunzione di rischio risultante da precedenti e condotte recenti.
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