Cassazione Civile, Ordinanza n. 20578/2024 del 24/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da un’intimazione di pagamento notificata nel 2013, successiva a una cartella di pagamento che la CTR ha ritenuto notificata correttamente nel 2011. Il contribuente aveva eccepito la prescrizione della pretesa fiscale e lamentato profili di invalidità legati alla pretesa mancanza di notificazione dell’atto presupposto. In sede di rinvio, la CTR ha respinto le censure ritenendo che l’intimazione di pagamento sia un atto sollecitatorio impugnabile solo per vizi propri e che le questioni relative alla cartella dovessero essere fatte valere impugnando tempestivamente quest’ultima. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo, da un lato, la violazione dell’art. 78 d.P.R. n. 131 del 1986 per asserita errata valutazione della prescrizione del credito e, dall’altro, la violazione dell’art. 384, comma 1, c.p.c. per mancata osservanza, da parte della CTR in rinvio, del principio di diritto enunciato dalla Corte.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la CTR aveva fondato il rigetto su una ratio autonoma e decisiva: l’eccezione di prescrizione era improponibile in sede di impugnazione dell’intimazione di pagamento, essendo riferibile semmai alla cartella di pagamento non impugnata tempestivamente. La parte della motivazione che affrontava anche il merito della prescrizione è stata considerata un’ulteriore ratio decidendi solo ad abundantiam. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato, poiché la CTR si è attenuta al precedente principio di diritto della Cassazione, esaminando proprio la questione dell’irretrattabilità del credito e della mancata impugnazione della cartella. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e con attestazione dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 78 d.P.R. n. 131 del 1986
richiamato come norma la cui violazione era dedotta nel primo motivo, ma senza che la Corte ne ricavasse una diversa regola rispetto alla questione della proponibilità dell’eccezione di prescrizione in sede di impugnazione dell’intimazione
la Corte ha escluso che il giudice di rinvio si fosse discostato dal principio di diritto già enunciato nella precedente cassazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dei presupposti processuali per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
cartella di pagamento
atto presupposto rispetto all’intimazione di pagamento; le censure relative alla prescrizione dovevano essere veicolate contro tale atto e non contro l’intimazione
intimazione di pagamento
sollecito di pagamento impugnabile solo per vizi propri e non per profili relativi all’atto presupposto non tempestivamente contestato
Massime di principio
- L’intimazione di pagamento, in quanto atto meramente sollecitatorio fondato su una pregressa cartella, è impugnabile solo per vizi propri e non consente di far valere questioni che avrebbero dovuto essere dedotte contro la cartella di pagamento.
- L’eccezione di prescrizione del credito iscritto a ruolo, se riferita alla pretesa contenuta nella cartella, deve essere fatta valere con l’impugnazione dell’atto presupposto; se la cartella non è stata tempestivamente impugnata, la contestazione non può essere riproposta contro l’intimazione.
- Quando la decisione di merito è sorretta da più rationes decidendi autonome e ciascuna è idonea da sola a giustificarla, la censura che non colpisce tutte le rationes comporta l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
- Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione; non vi è violazione dell’art. 384 c.p.c. quando la decisione di rinvio si muove coerentemente entro il perimetro tracciato dalla precedente cassazione.
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