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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09125/2026 del 09/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna a 2 anni e 4 mesi di reclusione per detenzione di hashish a fini di spaccio. I motivi di ricorso erano due: con il primo lamentava vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena, sostenendo implicitamente l'illogicità o l'inadeguatezza del trattamento sanzionatorio; con il secondo censurava il diniego delle circostanze attenuanti generiche, deducendo un vizio di motivazione sul punto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della Corte territoriale sulla pena fosse congrua e immune da vizi logico-giuridici, perché fondata sulla gravità del fatto, sull'ingente quantitativo di stupefacente rinvenuto, sugli strumenti per pesatura e confezionamento e sui precedenti specifici dell'imputato. Ha inoltre ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti generiche, poiché sorretto dall'assenza di elementi positivi e dalla mancanza di resipiscenza, richiamando il principio per cui, dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p., lo stato di incensuratezza non è sufficiente da solo. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73 co. 1 D.P.R. 309/90

    disposizione incriminatrice applicata alla detenzione di hashish a fini di spaccio.

  • art. 62-bis c.p.

    le attenuanti generiche richiedono elementi positivi valutabili dal giudice; il solo stato di incensuratezza non basta più, dopo la riforma del 2008.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    in caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

  • d.l. 23 maggio 2008, n. 92

    richiamato come fonte della riforma dell'art. 62-bis c.p.

  • legge 24 luglio 2008, n. 125

    conversione del d.l. n. 92/2008, richiamata per la riforma dell'art. 62-bis c.p.

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000

    richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. segue all'inammissibilità salvo assenza di colpa nella determinazione della causa.

Massime di principio

  • In cassazione non è sindacabile la valutazione del giudice di merito sul trattamento sanzionatorio quando la motivazione dia conto in modo logico e coerente degli elementi considerati, quali gravità del fatto, quantità della droga, modalità di confezionamento e precedenti specifici.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice evidenzi l'assenza di elementi positivi o di segni di resipiscenza; non è sufficiente, di per sé solo, il mero stato di incensuratezza dell'imputato.
  • In presenza di ricorso inammissibile, la Corte deve applicare l'art. 616 c.p.p., con condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria, salvo che non emerga assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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