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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21172/2024 del 29/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (assicurazione)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di responsabilità professionale nei confronti di un avvocato, condannato in appello al risarcimento del danno in favore di alcuni eredi. Lo stesso avvocato aveva chiesto la manleva alla propria assicuratrice per due polizze stipulate il 30 giugno 2016: una polizza base, che copriva le richieste pervenute nel periodo di efficacia dell'assicurazione purché originate da fatti posti in essere nello stesso periodo, e una polizza integrativa per gli "errori pregressi" relativi a fatti posti in essere nei tre anni antecedenti la data di effetto della copertura. La Corte d'appello aveva ritenuto la polizza integrativa autonoma rispetto alla base e aveva individuato il "fatto" rilevante non nelle condotte omissive del difensore nel giudizio risarcitorio, ma nel momento in cui il danno era divenuto percepibile e conoscibile, coincidente con il passaggio in giudicato della sentenza d'appello del 2016 che aveva confermato l'inadempimento professionale. Aveva quindi respinto l'eccezione di inoperatività per dichiarazioni inesatte o reticenti dell'assicurato e aveva accolto la manleva. La compagnia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. per falsa interpretazione delle clausole di polizza, avendo confuso il fatto costitutivo del rischio con la percepibilità del danno e avendo autonomizzato indebitamente la garanzia integrativa; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost., perché la Corte d'appello aveva liquidato con formula estremamente sintetica l'eccezione di reticenza dell'assicurato; 3) violazione dell'art. 1892 c.c., perché l'obbligo di disclosure riguarda circostanze oggettivamente incidenti sulla valutazione del rischio e non soltanto sinistri già conclamati o la percezione del danno da parte del terzo. La Cassazione ha ritenuto fondati il primo e il terzo motivo, ha respinto il secondo, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione per nuovo esame e per le spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo del ricorso, rigettato il secondo, cassato la sentenza della Corte d'appello di Milano e rinviato la causa alla medesima Corte in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di legittimità. La ratio dell'annullamento sta nell'erronea interpretazione delle clausole di assicurazione professionale e nell'erronea applicazione dell'art. 1892 c.c., avendo il giudice di merito confuso il rischio assicurato con il danno civilistico e individuato il fatto rilevante nel giudicato sulla responsabilità professionale anziché nelle condotte dell'assicurato e nelle circostanze da lui dovute dichiarare al momento della stipula.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    L'interpretazione del contratto deve ricercare la comune intenzione delle parti e non può sovrapporre al testo clausole o significati estranei alla pattuizione, specie quando si parla di "fatti posti in essere dall'assicurato" e di "errori pregressi".

  • art. 1363 c.c.

    Le clausole vanno lette nel loro insieme; non è consentito isolare la garanzia integrativa dalla polizza base quando la prima richiama le condizioni normative della seconda.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione deve rendere comprensibile il ragionamento decisorio; una formula estremamente laconica può integrare vizio solo se non consente di comprendere la ratio.

  • art. 111 Cost.

    La decisione deve essere sorretta da motivazione intelligibile e non meramente apparente.

  • art. 1892 c.c.

    Le dichiarazioni inesatte o reticenti rilevano quando omettono circostanze di fatto e di diritto conosciute o conoscibili dall'assicurato, oggettivamente idonee a incidere sulla valutazione del rischio e sul premio; non basta richiamare la mera percezione del danno da parte del terzo.

  • art. 1917 c.c.

    Nel rischio della responsabilità civile ciò che deve essere futuro e incerto è la causa del danno, non necessariamente il danno in senso civilistico.

  • art. 1895 c.c.

    Il rischio deve riguardare un evento futuro e incerto; non è assicurabile un rischio i cui presupposti causali si siano già verificati al momento della stipula.

  • art. 1896 c.c.

    La futura incertezza del rischio è requisito essenziale della copertura assicurativa; se la causa del danno è già avvenuta, il contratto non può validamente coprirla.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma del procedimento camerale in Cassazione richiamata per la trattazione del ricorso.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Usato per denunciare violazione o falsa applicazione di norme di diritto sull'interpretazione del contratto e sull'art. 1892 c.c.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Usato per denunciare nullità della sentenza per motivazione apparente o insufficiente al livello richiesto dalla Costituzione e dal codice di rito.

Massime di principio

  • Nell'assicurazione della responsabilità civile, il rischio assicurato deve essere futuro e incerto quanto alla sua causa: non è consentito coprire un evento i cui presupposti causali siano già verificatisi prima della stipula, anche se il danno patrimoniale emerge successivamente.
  • In sede di interpretazione di una polizza, le clausole vanno lette sistematicamente e in coerenza con il testo complessivo; non è corretto attribuire a espressioni come "fatti posti in essere dall'assicurato" il significato di mera percezione del danno da parte del terzo danneggiato.
  • L'obbligo di dichiarazione dell'assicurato ex art. 1892 c.c. riguarda circostanze obiettive, note o conoscibili, idonee a incidere sulla valutazione del rischio da parte dell'assicuratore; non si limita a sinistri già definitivamente accertati.
  • La motivazione di merito è censurabile quando, nel risolvere questioni di copertura assicurativa, confonde il concetto civilistico di danno con quello assicurativo di rischio e così altera il corretto perimetro della garanzia.
  • Una garanzia integrativa per errori pregressi non può essere svuotata di contenuto mediante un'interpretazione che faccia coincidere il sinistro con il momento del giudicato sulla responsabilità, se il testo contrattuale collega invece la copertura alle condotte professionali già poste in essere prima della stipula.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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