Cassazione Penale, Sentenza n. 17021/2022 del 02/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione contro la conferma della condanna (svolta in giudizio abbreviato e poi in appello) a 1 anno e 8 mesi di reclusione e Euro 1.200 di multa per tentata estorsione aggravata in concorso (capo A) e danneggiamento in concorso (capo B), con assoluzione dal capo C. I motivi dedotti: 1) inosservanza ed errata applicazione degli artt. 110, 56, 629 (in relazione all'art. 628) e difetto di motivazione: si contesta che non vi sia stata violenza o minaccia concreta e che la condotta del Dori sia stata solo passiva, senza contributo causale; si rimarca che l'accusa descriveva solo la prospettazione di una esplicita "loro competenza di zona e protezione per il predetto bar"; 2) erronea applicazione dell'art. 635 c.p. e difetto di motivazione: il danneggiamento semplice sarebbe stato depenalizzato dal d.lgs. n.7/2016 e dunque non più reato penale; 3) mancata assunzione di prova decisiva e omessa valutazione: la Corte d'appello non ha preso in considerazione la sentenza di assoluzione irrevocabile del coimputato Gianluca Cioccariello (Tribunale di Larino 22/01/2020, irrevocabile 09/09/2020), né ha acquisito tale pronuncia ai sensi dell'art. 238-bis c.p.p.; 4) errori nel trattamento sanzionatorio (errata base per la determinazione della pena e indebita applicazione del secondo comma dell'art. 629); 5) errata valutazione della gravità e dell'art. 62-bis c.p.; 6) errata considerazione dei precedenti contravvenzionali alla luce dell'art. 460, comma 5 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il terzo motivo (mancata considerazione della sentenza assolutoria, decisiva e intervenuta con giudicato a favore del coimputato Cioccariello). Ha rilevato che, pur non essendo vincolata dalla sentenza assolutoria, la Corte territoriale avrebbe dovuto motivare in modo specifico le ragioni per le quali giungeva a conclusioni opposte rispetto al Tribunale che aveva assolto il concorrente per gli stessi fatti. L'omissione di tale confronto motivazionale è vizio decisivo. Perciò la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Salerno. Per effetto dell'accoglimento del motivo assorbente, le altre questioni non sono state esaminate. Sentenza emessa a Roma il 29/03/2022.
Norme richiamate
Riferimento al concorso di persone nel reato; la censura riguarda la mancata dimostrazione del contributo causale del Dori rispetto al coimputato
Richiamato in relazione alla configurazione del tentativo e alla riduzione della pena; la difesa ha contestato la corretta applicazione della riduzione sul base edittale
art. 628, comma 3, n. 1 c.p.
Norma sull'estorsione aggravata: contestata l'effettiva sussistenza di minaccia o violenza e lo stato di intimidazione della vittima
art. 629, commi 1 e 2 c.p.
Richiamato in relazione al trattamento sanzionatorio del reato (anche per il tentativo); censurata la partenza per il calcolo della pena e l'applicazione del secondo comma non pertinenti
Norma sul danneggiamento: la difesa ha sostenuto che il danneggiamento semplice, così come contestato, è stato depenalizzato
art. 2, comma 1 d.lgs. n. 7/2016; art. 4, comma 1, lett. c
Ha depenalizzato certe fattispecie di danneggiamento, trasformandole in illeciti amministrativi/pecuniari; la linea argomentativa della difesa è che il capo B non costituisce più reato
Prevede l'acquisizione di sentenze relative a procedimenti connessi o pertinenti; la Corte ha ritenuto obbligatoria la considerazione della sentenza assolutoria definitiva del coimputato
art. 460, comma 5 cod. proc. pen.
Disciplina l'estinzione degli effetti penali per i decreti penali relativi a contravvenzioni se non ripetute entro termini; richiamato dalla difesa in riferimento ai precedenti contravvenzionali del Dori
Norma sulle circostanze aggravanti e sulla valutazione della pericolosità sociale; censurata la motivazione sulla gravità e il rilievo dei precedenti
Norme sulla continuazione, precedenti e loro efficacia nella determinazione della pena; richiamate dalla difesa per la valutazione dei precedenti
Giurisprudenza: Cass. Sez. 2, n. 29517/2015 (Grancini)
Richiama il principio che la Corte che, in presenza di sentenze divergenti tra giudici diversi, conferma una condanna deve motivare specificamente le ragioni per cui ritiene sussistenti elementi di prova diversi rispetto alla sentenza assolutoria
Massime di principio
- Se un coimputato è stato assolto con sentenza passata in giudicato, la Corte che condanna un altro concorrente per gli stessi fatti deve confrontare esplicitamente le prove e spiegare perché ritiene che la valutazione probatoria conduca a risultati differenti; l'omissione di tale confronto può determinare l'annullamento della sentenza
- La difesa deve attivarsi tempestivamente per far pervenire e far acquisire alle Corti le sentenze irrevocabili favorevoli al concorrente (anche mediante art. 238-bis c.p.p.); il giudice di merito è obbligato a considerare e valutare tale pronuncia
- Quando una fattispecie è stata depenalizzata per norma sopravvenuta (es. d.lgs. n.7/2016), il giudice deve verificare l'operatività della depenalizzazione e, se applicabile, non può mantenere una condanna penale per quella fattispecie
- Nella determinazione della pena per reati tentati o per reati con aumenti/particolari commi sanzionatori, il punto di partenza deve essere il minimo edittale corretto in vigore al momento del fatto e l'applicazione di particolari commi è ammessa solo se ricorrono le condizioni previste dalla norma
- I precedenti contravvenzionali e i decreti penali vanno valutati alla luce dell'art. 460 c.p.p.; se gli effetti penali si sono estinti, non possono essere utilizzati penalmente contro l'imputato
- La sentenza emessa in rito abbreviato non impedisce il libero convincimento di altro giudice, ma se vi sono pronunce contrarie intervenute in giudizio ordinario per i medesimi fatti, il giudicante deve rendere conto puntualmente delle ragioni della diversa valutazione
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