Cassazione Penale, Ordinanza n. 13235/2026 del 10/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha quindi confermato la decisione di merito che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per evasione. Conseguentemente ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva confermato la condanna di primo grado per evasione. Il ricorrente deduceva: 1) errata applicazione della fattispecie di evasione e vizio di motivazione, sostenendo che egli fosse stato trovato presso il cancello della propria abitazione e che mancasse l'intenzione di sottrarsi alla misura cautelare; 2) omessa motivazione sui criteri per le circostanze attenuanti generiche e sulla richiesta di esclusione della recidiva; 3) inoffensività della condotta. La Corte di cassazione ha rilevato che i motivi riproponevano censure già esaminate e respinte dalla Corte d'appello con motivazione ritenuta compiuta e logica: quanto al primo motivo, il ricorrente, oltre a fuggire alla vista degli operanti per tornare in casa, si era cambiato la maglietta e si era fatto trovare in biancheria intima, per dissimulare la propria assenza; quanto al terzo motivo, tale condotta escludeva sia la minima offensività sia, a fortiori, la totale inoffensività; quanto al secondo motivo, le attenuanti generiche erano già state riconosciute e non vi erano ragioni per escludere la recidiva, valorizzandosi comportamento post delictum, precedenti penali e loro natura, indice di particolare inclinazione a delinquere.
Norme richiamate
La condotta descritta è stata ritenuta integrare il reato di evasione, essendo incompatibile con la tesi dell'assenza di volontà di sottrarsi alla misura.
Le circostanze attenuanti generiche risultavano già riconosciute; non emergevano ulteriori ragioni per una diversa modulazione favorevole.
La recidiva è stata mantenuta in considerazione dei precedenti penali, del loro rilievo e del comportamento post delictum, ritenuti indicativi di una personalità incline a delinquere.
In caso di declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In tema di evasione, la volontà di sottrarsi alla misura può essere desunta da condotte concludenti incompatibili con una mera presenza occasionale nei pressi del domicilio, specie quando l'agente ponga in essere atti di dissimulazione della propria assenza.
- Il motivo di ricorso per vizio di motivazione è inammissibile quando si risolve nella mera reiterazione di censure già affrontate e logicamente respinte in appello, senza confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi.
- La pretesa inoffensività della condotta non è sostenibile quando il fatto presenti una concreta capacità lesiva della tutela penale, anche solo in termini di minima offensività, che nel caso esclude a fortiori la totale inoffensività.
- La recidiva può essere confermata valorizzando i precedenti penali, la loro natura e il comportamento successivo al reato, quando tali elementi rivelino una più marcata propensione a delinquere.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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