Cassazione Penale, Sentenza n. 8596/2025 del 03/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava in cassazione l'ordinanza del 20/09/2024 della Corte d'Appello di Bologna che aveva dichiarato inammissibile l'appello presentato pro Kiremitci per mancato deposito del specifico mandato ad impugnare previsto dall'art. 581 cod. proc. pen. nel caso di imputato giudicato in assenza. Il ricorrente deduceva che la legge n. 114/2024 (entrata in vigore il 25/08/2024) aveva abrogato il comma 1-ter e modificato il comma 1-quater inserendo la locuzione "di ufficio", per cui l'onere del mandato sussisterebbe soltanto per il difensore d'ufficio; sostenendo che l'ordinanza era posteriore all'entrata in vigore della legge, chiedeva che l'appello fosse ritenuto ammissibile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto applicabile al caso il testo dell'art. 581 comma 1-quater vigente al momento della proposizione dell'appello (13/07/2024), anteriore alle modifiche introdotte dalla legge n. 114/2024, in virtù del principio tempus regit actum e in conformità alle indicazioni delle Sezioni Unite (informazione provvisoria del 24/10/2024). Poiché l'appello era carente del mandato specifico ad impugnare, l'ordinanza impugnata è stata confermata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 alla cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 581 comma 1-quater cod. proc. pen.
art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.
Nel testo vigente al momento della proposizione dell'appello (prima delle modifiche della legge 114/2024) l'impugnazione proposta per imputato giudicato in assenza doveva essere corredata, a pena di inammissibilità, del mandato specifico ad impugnare.
art. 581 comma 1-ter cod. proc. pen.
art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
Il comma 1-ter, abrogato dalla legge n. 114/2024, riguardava oneri formali relativi alla dichiarazione/elezione di domicilio e al deposito di documenti; la sua abrogazione è centrale per la riforma che ha inciso sugli obblighi documentali nelle impugnazioni.
legge n. 114 del 9 agosto 2024, art. 2 comma 1 lett. o)
legge n. 114/2024, art. 2, comma 1, lett. o)
Ha abrogato il comma 1-ter e ha modificato il comma 1-quater inserendo le parole "di ufficio": conseguentemente, dalla sua entrata in vigore (25/08/2024) l'onere del deposito del mandato ad impugnare, per l'imputato giudicato in assenza, grava solo sul difensore d'ufficio e non più sul difensore di fiducia.
principio tempus regit actum
Le norme processuali si applicano in base al momento in cui è stato compiuto l'atto: le impugnazioni proposte prima dell'entrata in vigore della riforma vanno valutate secondo la disciplina allora vigente.
Informazione provvisoria Sezioni Unite 24/10/2024
informazione provvisoria Sez. U. 24/10/2024
Le Sezioni Unite hanno indicato che la disciplina previgente dell'art. 581 continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24/08/2024, confermando l'applicazione del criterio temporale sopra richiamato.
Prevede le conseguenze per il ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso, tra cui la condanna al pagamento delle spese e, quando l'inammissibilità derivi da profili di colpa nell'atto impugnatorio, il versamento di una somma alla cassa delle ammende.
art. 611 cod. proc. pen. (modificato d.lgs. 10.10.2022 n.150)
art. 611 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. 10/10/2022 n.150
Norma procedurale relativa al trattamento del ricorso in Cassazione; qui richiamata in relazione alla trattazione del ricorso senza intervento diretto delle parti.
art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Indica i limiti e i casi di sindacato di Cassazione sul vizio di motivazione; la Corte ha precisato che, nelle questioni di diritto processuale sui presupposti della decisione, può valutare la correttezza in diritto anche oltre la motivazione resa dal giudice a quo.
Massime di principio
- Verificare sempre la data di proposizione dell'atto processuale rispetto alla data di entrata in vigore di eventuali riforme processuali: si applica la norma vigente al momento dell'atto (principio tempus regit actum).
- Quando l'imputato è stato giudicato in assenza, allegare preventivamente il mandato specifico ad impugnare anche se la riforma recente sembra limitarne l'onere al difensore d'ufficio: è il modo più sicuro per evitare inammissibilità.
- In assenza di norme transitorie, interpretare che le impugnazioni presentate prima dell'entrata in vigore della riforma sono regolate dal previgente testo normativo; consultare eventuali pronunce delle Sezioni Unite che risolvono dubbi di applicazione temporale.
- L'inammissibilità per vizi formali dell'atto può comportare non solo il rigetto dell'impugnazione ma anche condanne alle spese e sanzioni pecuniarie (cassa delle ammende) se l'inammissibilità dipende da colpa nell'atto impugnatorio.
- In caso di dubbio sull'applicabilità di una modifica normativa, è opportuno produrre comunque gli elementi richiesti dalla disciplina previgente (mandato, dichiarazione/elezione di domicilio) o chiedere misure conservative per evitare perdita dei diritti di impugnazione.
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