Cassazione Civile, Ordinanza n. 33566/2021 del 11/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (acquirente)
La controversia
La controversia nasce da una compravendita di un terreno con fabbricati, stipulata tra le parti per il prezzo complessivo di 120.000 euro. Secondo la ricostruzione della parte attrice, 30.000 euro erano stati corrisposti con assegno circolare e i restanti 90.000 euro con assegno bancario indicato nell'atto di vendita. Il venditore ha agito per ottenere la condanna dell'acquirente al pagamento della somma di 90.000 euro, sostenendo che il secondo titolo non fosse mai stato incassato. Il Tribunale ha rigettato la domanda; la Corte d'appello ha invece accolto la pretesa, ritenendo che il pagamento mediante assegno bancario avesse efficacia estintiva solo al momento dell'incasso e che tale incasso non fosse stato provato dall'acquirente. In cassazione il convenuto ha proposto due motivi: con il secondo ha censurato la decisione per avere invertito l'onere probatorio, poiché, in presenza di quietanza in atto di vendita attestante il pagamento mediante consegna di assegno bancario, sarebbe spettato al creditore dimostrare il mancato incasso del titolo; con il primo ha lamentato la mancanza di prova dell'accordo simulatorio allegato in primo grado dal venditore, ma tale motivo è rimasto assorbito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbito il primo, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione, anche per le spese. La decisione di merito è stata cassata perché la Corte territoriale non ha correttamente applicato il principio sul riparto dell'onere della prova nel pagamento eseguito mediante assegno bancario: il debitore deve provare l'emissione e la consegna del titolo, mentre grava sul creditore la prova del mancato incasso.
Norme richiamate
proposta di definizione ex art. 380-bis cod. proc. civ.
richiamato quale base procedurale della proposta del relatore in camera di consiglio
evocato implicitamente nel riparto dell'onere della prova: chi allega l'estinzione dell'obbligazione mediante assegno deve provare emissione e consegna del titolo, mentre il creditore deve provare il mancato incasso
non applicato direttamente; il richiamo è solo indiretto nel contesto della compravendita e della pretesa di pagamento
Massime di principio
- Nel pagamento eseguito mediante assegno bancario, l'effetto liberatorio non coincide automaticamente con la mera emissione del titolo, ma si collega alla riscossione della somma portata dal titolo, salvo diversa volontà delle parti.
- Ai fini della prova dell'adempimento, il debitore deve dimostrare l'emissione e la consegna dell'assegno; una volta provate tali circostanze, spetta al creditore che contesta il pagamento dimostrare il mancato incasso del titolo.
- La prova del mancato incasso dell'assegno non integra una probatio diabolica, poiché può essere desunta anche dal fatto che il titolo sia ancora in possesso del creditore che lo ha ricevuto.
- Se la sentenza di merito assegna l'onere probatorio alla parte sbagliata rispetto alla natura del pagamento con assegno, essa è censurabile in cassazione per violazione delle regole sul riparto della prova dell'adempimento e del fatto estintivo dell'obbligazione.
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