Cassazione Civile, Ordinanza n. 21537/2022 del 07/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso a seguito di verifica fiscale per l'anno d'imposta 2005 nei confronti di una società poi in liquidazione e concordato preventivo. L'Ufficio contestava, tra l'altro: la deduzione come spese di cancelleria dell'acquisto di otto penne di marca di pregio, che riteneva invece spese di rappresentanza; la duplicazione di costi e IVA relativi a due contratti di sponsorizzazione, il secondo dei quali sarebbe stata una mera reiterazione del primo; la difformità tra costi fatturati e traffico telefonico effettivo; la deduzione di provvigioni passive fatturate da una società estera senza adeguata documentazione sull'inerenza; la mancata applicazione dell'IVA a due clienti. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente. In appello, la C.T.R. aveva rigettato il gravame dell'Amministrazione ritenendolo al limite dell'ammissibilità e comunque infondato. In Cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) nullità della sentenza per carenza assoluta o apparenza della motivazione; 2) omesso esame di un fatto decisivo con riguardo alla qualificazione delle penne come spese di rappresentanza; 3) nullità per violazione dell'art. 53 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 342 c.p.c., assumendo che l'appello fosse inammissibile per difetto di specificità. La società ha resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato, deducendo l'omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità dell'appello e sulla novità di alcune censure introdotte in appello dall'Ufficio (in particolare su provvigioni e sponsorizzazioni).
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale per motivazione apparente della sentenza d'appello, ritenendo la motivazione del rigetto del gravame troppo criptica e inidonea a rendere comprensibili le ragioni della decisione. Il secondo motivo del ricorso principale è stato assorbito. Quanto al ricorso incidentale, il primo motivo è stato rigettato perché la CTR aveva comunque deciso nel merito, implicitamente esaminando il tema dell'ammissibilità generale dell'appello; il secondo motivo è stato accolto, poiché la sentenza impugnata aveva omesso di pronunciare sulle eccezioni di inammissibilità relative alla novità di alcune contestazioni introdotte dall'Ufficio in appello. In dispositivo la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Toscana in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
l'obbligo di motivazione è violato quando la motivazione sia totalmente mancante, meramente apparente, inconciliabile o incomprensibile, così da non consentire di comprendere le ragioni della decisione
art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato in relazione al requisito di specificità dei motivi di appello nel processo tributario
richiamato in relazione alla necessità di specifiche censure nell'atto di appello
impone la corrispondenza tra chiesto e pronunciato, con nullità in caso di omessa pronuncia sulle eccezioni ritualmente sollevate
richiamato insieme all'art. 112 c.p.c. a presidio dell'obbligo di pronuncia e di motivazione della sentenza
Massime di principio
- La motivazione della sentenza è apparente, e quindi nulla, quando il giudice si limiti a formule apodittiche o criptiche che non consentano di comprendere la ratio decidendi e di controllare l'iter logico della decisione.
- Nel processo tributario il requisito di specificità dell'appello va valutato tenendo conto della concreta struttura delle censure: è decisivo verificare se il gravame consenta di individuare con chiarezza le ragioni della contestazione rispetto alla sentenza di primo grado.
- L'omessa pronuncia sussiste solo quando il giudice non si sia affatto espresso su una questione ritualmente devoluta; non ricorre se la questione risulti assorbita o implicitamente decisa nel merito.
- È inammissibile, in appello, introdurre una contestazione sostanzialmente nuova rispetto a quella posta a base dell'accertamento e del primo giudizio, quando ciò comporti un mutamento del thema decidendum.
- Quando il ricorso principale è accolto per un vizio che impone la cassazione della sentenza, il ricorso incidentale condizionato diviene esaminabile solo nei limiti dell'interesse residuo e secondo la sorte delle questioni dedotte.
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