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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21537/2022 del 07/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso a seguito di verifica fiscale per l'anno d'imposta 2005 nei confronti di una società poi in liquidazione e concordato preventivo. L'Ufficio contestava, tra l'altro: la deduzione come spese di cancelleria dell'acquisto di otto penne di marca di pregio, che riteneva invece spese di rappresentanza; la duplicazione di costi e IVA relativi a due contratti di sponsorizzazione, il secondo dei quali sarebbe stata una mera reiterazione del primo; la difformità tra costi fatturati e traffico telefonico effettivo; la deduzione di provvigioni passive fatturate da una società estera senza adeguata documentazione sull'inerenza; la mancata applicazione dell'IVA a due clienti. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente. In appello, la C.T.R. aveva rigettato il gravame dell'Amministrazione ritenendolo al limite dell'ammissibilità e comunque infondato. In Cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) nullità della sentenza per carenza assoluta o apparenza della motivazione; 2) omesso esame di un fatto decisivo con riguardo alla qualificazione delle penne come spese di rappresentanza; 3) nullità per violazione dell'art. 53 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 342 c.p.c., assumendo che l'appello fosse inammissibile per difetto di specificità. La società ha resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato, deducendo l'omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità dell'appello e sulla novità di alcune censure introdotte in appello dall'Ufficio (in particolare su provvigioni e sponsorizzazioni).

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale per motivazione apparente della sentenza d'appello, ritenendo la motivazione del rigetto del gravame troppo criptica e inidonea a rendere comprensibili le ragioni della decisione. Il secondo motivo del ricorso principale è stato assorbito. Quanto al ricorso incidentale, il primo motivo è stato rigettato perché la CTR aveva comunque deciso nel merito, implicitamente esaminando il tema dell'ammissibilità generale dell'appello; il secondo motivo è stato accolto, poiché la sentenza impugnata aveva omesso di pronunciare sulle eccezioni di inammissibilità relative alla novità di alcune contestazioni introdotte dall'Ufficio in appello. In dispositivo la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Toscana in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    l'obbligo di motivazione è violato quando la motivazione sia totalmente mancante, meramente apparente, inconciliabile o incomprensibile, così da non consentire di comprendere le ragioni della decisione

  • art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato in relazione al requisito di specificità dei motivi di appello nel processo tributario

  • art. 342 c.p.c.

    richiamato in relazione alla necessità di specifiche censure nell'atto di appello

  • art. 112 c.p.c.

    impone la corrispondenza tra chiesto e pronunciato, con nullità in caso di omessa pronuncia sulle eccezioni ritualmente sollevate

  • art. 132, comma 4, c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 112 c.p.c. a presidio dell'obbligo di pronuncia e di motivazione della sentenza

Massime di principio

  • La motivazione della sentenza è apparente, e quindi nulla, quando il giudice si limiti a formule apodittiche o criptiche che non consentano di comprendere la ratio decidendi e di controllare l'iter logico della decisione.
  • Nel processo tributario il requisito di specificità dell'appello va valutato tenendo conto della concreta struttura delle censure: è decisivo verificare se il gravame consenta di individuare con chiarezza le ragioni della contestazione rispetto alla sentenza di primo grado.
  • L'omessa pronuncia sussiste solo quando il giudice non si sia affatto espresso su una questione ritualmente devoluta; non ricorre se la questione risulti assorbita o implicitamente decisa nel merito.
  • È inammissibile, in appello, introdurre una contestazione sostanzialmente nuova rispetto a quella posta a base dell'accertamento e del primo giudizio, quando ciò comporti un mutamento del thema decidendum.
  • Quando il ricorso principale è accolto per un vizio che impone la cassazione della sentenza, il ricorso incidentale condizionato diviene esaminabile solo nei limiti dell'interesse residuo e secondo la sorte delle questioni dedotte.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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