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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39831/2025 del 11/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso proponeva due motivi: (1) inosservanza dell'art. 108 c.p.p. e nullità per il diniego dei termini a difesa in ragione di una nomina difensiva tardiva: l'imputato, all'epoca latitante, aveva lamentato di non aver potuto esaminare il corposo materiale investigativo e che il difensore di fiducia era stato nominato solo pochi giorni prima dell'udienza, costringendolo a optare per il giudizio abbreviato per "incognita"; (2) violazione di legge e vizio di motivazione rispetto all'art. 74, comma 1, DPR 309/90: si contestava la qualificazione dell'imputato quale capo/promotore del sodalizio deducendo che egli fosse un mero gregario di soggetti sovraordinati (Raffaele Imperiale e Bruno Carbone), sulla base anche di dichiarazioni confessorie e di una informativa della Squadra Mobile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Sul primo motivo ha ritenuto infondato che la tardiva nomina del difensore costituisca, di per sé, causa applicabile dell'art. 108 c.p.p.: la Corte territoriale aveva rilevato che l'atto di nomina era datato 27/09/2022 (dieci giorni prima dell'udienza), che l'imputato era stato assistito da ufficio fino alla nomina e che lo stesso era latitante, per cui non poteva validamente dolersi di mancata conoscenza degli sviluppi processuali; inoltre l'eccezione di nullità relativa al diniego dei termini era stata sollevata solo in sede di gravame e quindi tardivamente (la nullità va eccepita immediatamente). Sul secondo motivo la Cassazione ha confermato la valutazione di merito ritenendola non manifestamente illogica: la motivazione di merito indicava elementi concreti (conversazioni captate, accordi per importazioni di rilevante entità, organizzazione delle consegne, iniziative di riorganizzazione del sodalizio) idonei a sostenere la qualifica di promotore/organizzatore. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 108 cod. proc. pen.

    Il termine a difesa serve a garantire una difesa effettiva ma non impone automaticamente il rinvio dell'udienza per ogni nomina tardiva; è riferito a ipotesi quali rinuncia, revoca, incompatibilità o abbandono del difensore e la nullità per mancata concessione va eccepita immediatamente.

  • art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.

    Limita la trattazione del ricorso ai motivi esposti nei termini strettamente necessari per la motivazione; la difesa deve articolare i motivi nei limiti previsti.

  • art. 74, comma 1, d.P.R. 309/90

    La qualificazione di ruolo di vertice o promotore del sodalizio è valutata alla luce degli elementi probatori: la Corte ha ritenuto che le intercettazioni, gli accordi per importazioni e l'organizzazione delle consegne siano compatibili con la sussistenza dell'aggravante.

  • Giurisprudenza citata (Sez.4, n. 4928 del 27/10/2022 e Sez.1, n. 16487 del 23/01/2025)

    Principi richiamati: il diritto di difesa va bilanciato con la ragionevole durata del processo; l'eccezione di nullità relativa alla mancata concessione dei termini va fatta valere immediatamente dal difensore presente, non può essere sollevata tardivamente in sede di gravame.

Massime di principio

  • La nomina tardiva del difensore non garantisce automaticamente il rinvio dell'udienza ai sensi dell'art. 108 c.p.p.; occorre verificare se ricorrano ipotesi specifiche (rinuncia, revoca, incompatibilità, abbandono).
  • La nullità per mancata concessione del termine a difesa deve essere eccepita immediatamente in udienza dal difensore presente; se sollevata per la prima volta in appello o in cassazione risulta, di norma, inammissibile o tardiva.
  • Lo status di "capo" o "promotore" di un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti è valutato in concreto sulla base di elementi fattuali quali intercettazioni, capacità di organizzare importazioni e consegne, rapporti con fornitori esteri e attività di direzione/coinvolgimento degli esecutori; le corti di legittimità non riformano agevolmente valutazioni di merito non manifestamente illogiche.
  • La condizione di latitanza dell'imputato indebolisce la contestazione di mancata conoscenza degli atti o degli sviluppi processuali quando risultino atti di nomina e informazioni idonee a dimostrare la possibilità di tutela difensiva.
  • In fase difensiva, per contestare efficacemente questioni procedurali, è opportuno documentare tempestivamente la tardività della nomina e richiedere formalmente i termini a difesa in udienza; inoltre, se si intende contestare la qualificazione del ruolo criminale, va prodotto e valorizzato contraddittorio probatorio in grado di contrastare gli elementi probatori rilevanti (intercettazioni, operazioni d'importazione, atti di gestione).

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