Cassazione Civile, Sentenza n. 3460/2024 del 07/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso contestava il decreto del Tribunale di Palermo che aveva ammesso al passivo, in favore della banca opponente, somme per interessi convenzionali derivanti da due mutui. La questione centrale riguardava il calcolo del TAEG: il Fallimento sosteneva che i premi assicurativi versati in unica soluzione alla stipula (polizze a premio unico) dovessero essere considerati integralmente come costo up-front ai fini del TAEG (cioè imputati al momento del pagamento), mentre il Tribunale aveva invece ripartito quei premi sull'intera durata contrattuale (parametrandoli annualmente sui 18 anni) e li aveva quindi inclusi nel TAEG in quota annua. Il ricorrente deduceva che, seguendo l'esempio n.2 dell'allegato 3 del d.m. 8/7/1992, i premi unici non potevano essere rateizzati ai fini del TAEG e che la conseguente valutazione avrebbe reso usurari i tassi applicati (nullità ai sensi dell'art. 1815 c.c.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, le voci assicurative collegate alla concessione del credito devono essere incluse nel calcolo del TAEG. Quando le polizze sono contestuali all'erogazione e funzionali al credito (presunzione di collegamento), il relativo costo, pur pagato up-front, deve essere parametrato alla durata contrattuale (ossia ripartito annualmente) perché rappresenta un costo relativo alla copertura per l'intera vita del finanziamento. La Corte ha richiamato la normativa e la giurisprudenza comunitaria che definiscono il 'costo totale del credito' includendo tali oneri e ha richiamato altresì la disciplina sulla riduzione proporzionale dei costi in caso di estinzione anticipata quale conferma interpretativa. Per tali ragioni la Cassazione ha dato ragione alla resistente e confermato l'ammissione al passivo delle somme richieste dalla banca; ha compensato integralmente le spese di giudizio.
Norme richiamate
Norma sulla nullità delle clausole che prevedono interesse usurario; la Corte verifica la nullità solo se il TAEG, calcolato includendo i costi collegati al credito (comprese le assicurazioni), supera il tasso soglia.
d.m. 8 luglio 1992 (art. 2 e allegati 1 e 3)
Regole tecniche per il calcolo del TAEG; il ricorrente richiamava un esempio pratico dell'allegato 3 per sostenere l'imputazione up-front dei premi, ma la Corte ha ritenuto che la normativa e la prassi interpretativa richiedano la parametrizzazione alla durata del rapporto quando il costo è connesso alla copertura per l'intera durata.
legge n. 108/1996 (artt. 1 e 2)
Normativa richiamata in tema di usura e tassi; la Corte la richiama nel quadro della normativa antitrust/usura ma valuta il caso sulla base del criterio di inclusione dei costi accessori nel TAEG.
Delitto di usura; la Corte ricorda che, ai fini della valutazione dell'usura, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione collegate all'ottenimento del credito, conformemente al comma 4.
art. 121 TUB (e normative europee di recepimento)
Definizione del 'costo totale del credito' nel diritto interno come comprensivo di tutti i costi conosciuti dal creditore, inclusi servizi accessori e premi assicurativi collegati al contratto di credito.
art. 125-sexies TUB (introdotto dall'art. 11-octies d.l. 73/2021 conv. l. 106/2021)
Norma che disciplina il diritto del consumatore, in caso di rimborso anticipato, alla riduzione proporzionale degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, confermando l'interpretazione che i costi up-front devono essere considerati in ragione della durata residua.
Direttiva 2008/48/CE e Direttiva 2014/17/UE (art. 16 e art. 25)
Fonti UE che definiscono il concetto di costo totale del credito includendo costi accessori (es. premi assicurativi) e che, secondo la Corte di giustizia, richiedono che la riduzione dei costi in caso di estinzione anticipata operi anche sui costi up-front in proporzione alla durata residua.
Giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenze Lexitor e Unicredit Bank Austria)
Confermano che il 'costo totale del credito' comprende tutti i costi che il consumatore deve pagare e che la riduzione per estinzione anticipata deve applicarsi anche ai costi pagati up-front, interpretazione che la Corte di Cassazione richiama a supporto della ripartizione temporale dei premi assicurativi.
Norma processuale relativa al contributo unificato; la Corte dà atto dei presupposti per un possibile ulteriore versamento da parte del ricorrente.
Massime di principio
- Se le polizze assicurative sono state stipulate contestualmente al mutuo e sono funzionali all'ottenimento del credito (presunzione di collegamento), i premi devono essere inclusi nel calcolo del TAEG.
- I premi pagati up-front per assicurazioni aventi durata pari a quella del mutuo vanno, ai fini della verifica del tasso soglia, parametrizzati alla durata contrattuale (ossia ripartiti su base annua), non imputati interamente al momento del pagamento.
- La nozione di "costo totale del credito" (normativa italiana ed europea) include interessi, commissioni e costi accessori noti al creditore, come i premi assicurativi, salvo spese espressamente escluse (es. imposte notarili).
- La presunzione di collegamento tra polizza e finanziamento sorge dalla contestualità della stipula e può essere superata solo con prove contrarie; quindi il collegamento non necessita di clausole esplicite quando la polizza è condizione per ottenere il credito.
- In caso di estinzione anticipata il consumatore ha diritto alla riduzione proporzionale dei costi compresi nel costo totale del credito anche se originariamente pagati up-front; questa regola rafforza l'interpretazione di ripartizione temporale dei premi.
- Per il finanziatore: trasparenza e corretta indicazione nel TAEG dei costi accessori evitano contestazioni; per il consumatore: contestare il TAEG richiede dimostrare se e come i costi accessori sono stati computati.
- Le contestazioni sulla sussistenza di usura devono valutare il TAEG complessivo comprensivo dei costi collegati; se il TAEG risultasse superiore al tasso soglia, le clausole usurarie possono essere annullate secondo art. 1815 c.c.
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