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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 3453/2024 del 07/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza d'appello che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore del giudice tedesco ai sensi del Reg. CE n.6/2002 (modelli comunitari). Cuki deduceva: (i) di aver rinunciato, nella memoria di replica in appello, alla domanda di accertamento negativo di contraffazione del modello comunitario, con conseguente venuta meno dell'attrazione della giurisdizione ex Reg. 6/2002 e necessità di applicare il Reg. UE n.1215/2012 (art.7) per la sola domanda di accertamento negativo di concorrenza sleale; (ii) l'intervenuta sopravvenienza fattuale e giuridica consistente nelle decisioni dell'EUIPO e del Tribunale UE dichiarative della nullità del modello comunitario, le quali avrebbero definitivamente escluso la materia del contendere sulla contraffazione e radicato la giurisdizione italiana sulla domanda di concorrenza sleale; (iii) la mancata fissazione dell'udienza di discussione richiesta, lesiva del diritto di difesa; (iv) la violazione dell'art.5 c.p.c. e della ratio della perpetuatio iurisdictionis, dovendosi però escludere l'operatività del principio quando una sopravvenienza attribuisca la giurisdizione al giudice precedentemente incompetente.

La decisione

La Corte di Cassazione, Sezioni Unite, ha accolto i motivi primo e quarto del ricorso (assorbendo gli altri), ritenendo che: (a) la rinuncia alla domanda di accertamento negativo di contraffazione può essere efficacemente formulata nella memoria di replica e restringe il thema decidendum; (b) la regola prevista dall'art.5 c.p.c. (perpetuatio iurisdictionis) non impedisce che una circostanza sopravvenuta (qui: la declaratoria di nullità del modello comunitario) faccia sorgere la giurisdizione del giudice italiano per la domanda residua di concorrenza sleale; (c) in caso di concorrenza sleale pura l'individuazione della giurisdizione avviene secondo l'art.7, n.2 del Reg. UE n.1215/2012 (forum del luogo dell'evento dannoso o del luogo in cui il danno si è concretizzato). Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio al Tribunale di Torino, in diversa composizione, per la decisione della controversia; liquidazione delle spese di legittimità demandata al giudice di merito.

Norme richiamate

  • Regolamento (CE) n. 6/2002 (sui disegni e modelli comunitari), art. 82

    La Corte d'appello aveva applicato questa norma per radicare la giurisdizione nello Stato in cui il convenuto ha domicilio. Tuttavia la Cassazione ha riconosciuto che se la domanda relativa al modello viene rinunciata o il modello è poi dichiarato nullo, l'attrazione di giurisdizione del Reg. 6/2002 viene meno rispetto alle domande residuali.

  • Regolamento (UE) n. 1215/2012 (Bruxelles I bis), art. 7, n. 2

    Applicabile alle azioni per illeciti civili (compresa la concorrenza sleale 'pura'): la giurisdizione si individua nel luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire. La Corte ha ritenuto che, una volta venuto meno il fondamento del Reg. 6/2002, la domanda di concorrenza sleale debba essere valutata secondo questo criterio.

  • Regolamento (CE) n. 44/2001, art. 5.3 (citato)

    Citato dalla Corte d'appello come precedente criterio di collegamento fra domande connesse; la Cassazione richiama il passaggio al Reg.1215/2012 e chiarisce che non può mantenere efficacia quando la domanda connessa è stata rinunciata o il titolo su cui si fondava è sopravvenutaneamente annullato.

  • Art. 5 c.p.c. (perpetuatio iurisdictionis)

    La Corte precisa che la disposizione mira a favorire la continuità della giurisdizione, ma non impedisce che una sopravvenienza di fatto o di diritto attribuisca la giurisdizione al giudice anteriormente incompetente; pertanto la perpetuatio non opera se la sopravvenienza determina acquisizione di giurisdizione.

  • Art. 306 c.p.c. (rinuncia alla domanda)

    Richiamato indirettamente per sostenere che la parte può rinunciare alla domanda o a parti di essa anche in sede di conclusionali o memoria di replica, restringendo il thema decidendum.

  • Altre norme processuali citate: artt. 112, 352, 374 c.p.c.

    Art.112 (divieto di ultrà petizione) evocato dalla ricorrente; art.352 (udienza di discussione) e art.374 (assegnazione alle Sezioni Unite) richiamati nel contesto delle censure sulla mancata fissazione dell'udienza e del rinvio alle Sezioni Unite.

Massime di principio

  • La rinuncia a una domanda (o a capi di essa) è ammessa anche nelle memorie di replica o nelle conclusionali: restringe il thema decidendum e può incidere sulla regola della connessione delle domande ai fini della giurisdizione.
  • Una sopravvenuta declaratoria di nullità del titolo (es. modello comunitario) può modificare la base di giurisdizione: se viene meno la domanda connessa che aveva attratto la competenza di altro Stato, la giurisdizione va riesaminata alla luce delle domande residue.
  • L'art.5 c.p.c. (perpetuatio iurisdictionis) non impedisce che una circostanza sopravvenuta attribuisca giurisdizione al giudice precedentemente incompetente; va valutato se la sopravvenienza renda il giudice competente rispetto alla domanda residua.
  • Per le azioni di concorrenza sleale 'pure' (illeciti extracontrattuali) la giurisdizione può farsi valere secondo l'art.7, n.2 del Reg. 1215/2012 (forum del luogo dell'evento dannoso o del danno concretizzato), soprattutto quando non sussiste più un titolo comunitario connesso.
  • In presenza di domande concatenate ratione della tutela di titoli comunitari, verificare sempre se le rinunce o le decisioni di nullità sopravvenute incidono sulla connessione e dunque sul regime di competenza applicabile.
  • Se nuove circostanze rilevanti emergono in epoca avanzata del processo, è opportuno chiedere formalmente la fissazione dell'udienza di discussione o la rimessione in termini per consentire il pieno esercizio del contraddittorio; il mancato esame delle sopravvenienze può essere motivo utile di impugnazione.

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