Cassazione Civile, Sentenza n. 3462/2024 del 07/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La banca chiese l'ammissione di due crediti derivanti da finanziamenti (concesso originariamente alla Casa di Cura Maria Ausiliatrice) garantiti da fideiussione prestata dalla Casa di Cura Lay e da ipoteca su immobili della stessa Lay. Il giudice delegato e il Tribunale di Cagliari respinsero l'insinuazione al passivo ritenendo: (i) nullo il mutuo fondiario per superamento del limite di finanziabilità ex art. 38 T.U.B.; (ii) inefficaci/ revocabili la fideiussione del 2002 e l'ipoteca del 2004 per essere atti compiuti in pregiudizio dei creditori. La banca ricorse in Cassazione su più motivi, chiedendo la riforma del decreto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo e l'ottavo motivo di ricorso e ha cassato il decreto del Tribunale di Cagliari nella parte relativa alla valutazione delle garanzie, rinviando il giudizio al medesimo Tribunale in diversa composizione per nuovo esame conforme ai principi esposti. La Corte ha ritenuto che la nullità del mutuo fondiario per eccedenza di finanziamento non comporta automaticamente l'inefficacia delle garanzie prestate da un terzo e ha censurato la motivazione del Tribunale che aveva semplicemente richiamato le valutazioni rese in un diverso procedimento senza ricostruire gli elementi dell'atto relativo all'ipoteca del 2004. Il nono motivo (sulla non revocabilità della fideiussione) è stato invece rigettato: la Corte ha affermato che la fideiussione costituisce atto dispositivo suscettibile di revocatoria. Gli altri motivi sono stati assorbiti. Il Tribunale dovrà riesaminare la revocabilità dell'ipoteca del 2004 con specifica motivazione sul rapporto tra le parti dell'atto.
Norme richiamate
art. 2855 cod. civ.
norma richiamata come base per il calcolo degli interessi sui crediti insinuati al passivo
art. 54 legge fallimentare
norma richiamata in relazione all'ammissione dei crediti e agli interessi nel fallimento
art. 38 d.lgs. n. 385/1993 (T.U.B.)
prevede il limite di finanziabilità per i mutui fondiari; la Corte osserva che anche se la violazione può incidere sulla validità del mutuo fondiario, tale nullità non comporta automaticamente l'inefficacia delle garanzie prestate da un terzo
art. 1424 cod. civ.
norma sulla conservazione/ conversione del contratto nulla; richiamata nel dibattito sulla conversione del mutuo fondiario in mutuo ordinario, ma la Corte rileva che la questione non risolve la sorte delle garanzie prestate da terzi
art. 2901 cod. civ.
regola l'azione revocatoria ordinaria; la Corte afferma che tale azione può investire anche la prestazione di una fideiussione, trattandosi di atto dispositivo che può aggravare l'eventus damni
art. 66 legge fallimentare
attribuisce al curatore la facoltà di esperire l'azione revocatoria nel fallimento e di opporsi allo stato passivo; richiamata come fondamento della eccezione revocatoria esercitata contro gli atti della fallita
art. 1414 cod. civ.
norma sulla simulazione, richiamata dalla ricorrente relativamente all'ipotesi di dissimulazione del mutuo, ma non decisiva nel provvedimento di Cassazione
Massime di principio
- La nullità del mutuo fondiario per violazione del limite di finanziabilità ex art. 38 T.U.B. non determina automaticamente l'inefficacia delle garanzie personali o reali prestate da un terzo: tali garanzie vanno valutate autonomamente rispetto al contratto principale.
- La fideiussione è suscettibile di azione revocatoria (art. 2901 c.c.) perché costituisce atto dispositivo che può aggravare l'eventus damni del patrimonio del garante; può quindi essere impugnata dal curatore ai sensi dell'art. 66 legge fallimentare.
- Per dichiarare revocabile un'ipoteca o altra garanzia è necessario che il giudice motivi specificamente il nesso tra l'atto contestato e l'aggravamento del pregiudizio ai creditori nel rapporto fra le parti dell'atto; non è sufficiente richiamare motivazioni relative ad atti diversi.
- La valutazione della revocabilità in sede di opposizione allo stato passivo richiede esame puntuale degli elementi costitutivi dell'atto impugnato e delle circostanze conoscibili dalle parti al momento dell'operazione; elementi estratti da altri procedimenti possono essere utilizzati solo se ricostruiti e rapportati all'atto in esame.
- La conversione del mutuo fondiario in mutuo ordinario (ove applicabile) non incide, di per sé, sui diritti di terzi che abbiano prestato garanzie; la sorte delle garanzie dipende da autonome verifiche di revocabilità o inefficacia.
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