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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 3530/2024 del 07/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Bari che li aveva ritenuti responsabili per aver "consentito" l'esecuzione di una prestazione professionale da parte di tecnici senza il preventivo impegno contabile e per aver omesso gli adempimenti per regolarizzare l'incarico. Inoltre contestavano la decisione che aveva escluso la copertura assicurativa da parte dei Lloyd's in base all'art. 17 della polizza (clausola "claims-made"), ritenendo la clausola nulla o comunque non opponibile perché la presunta richiesta di risarcimento sarebbe stata notificata al Comune e non agli assicurati e perché, affermano, i due amministratori non erano a conoscenza del perfezionamento delle procedure contabili alla data di stipula della polizza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Confermando i principi di merito, ha ritenuto fondata la responsabilità dei due amministratori nella misura in cui la Giunta comunale (di cui facevano parte) adottò la delibera di conferimento dell'incarico senza provvedere all'impegno di spesa e senza attivare gli strumenti per regolarizzare l'incarico, consentendo di fatto l'esecuzione delle prestazioni nonostante l'assenza di regolarità contabile. Quanto alla polizza assicurativa, la Corte ha condiviso la valutazione che la clausola contrattuale (art. 17) esclude la copertura se la richiesta di risarcimento era già stata presentata all'ente prima della stipula (modello "claims-made"). Dalla documentazione è emersa una richiesta/diffida antecedente alla stipula della polizza, sicché la garanzia non era operativa nei confronti degli assicurati; inoltre la censura sulla nullità della clausola era inidonea a mutare l'esito perché, ove nulla, non vi era norma imperativa sostitutiva che avrebbe reso operativa la copertura rispetto a fatti anteriori. Il ricorso in cassazione è stato quindi rigettato e i ricorrenti condannati alle spese.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 25.1.1995 n. 77 (art. 35, co. 4) / D.Lgs. n. 267/2000 (art. 191, co. 4)

    La norma attribuisce la responsabilità al soggetto che "ha consentito" la fornitura/servizio in mancanza dell'impegno contabile: il comportamento consenziente dell'amministratore o del funzionario che permette l'esecuzione della prestazione senza le formalità contabili comporta l'instaurazione del rapporto obbligatorio direttamente con tale soggetto.

  • D.L. 66/1989 conv. L. 144/1989 (art. 23 co. 3)

    Testo antecedente con analoga finalità: responsabilizzazione di chi permette l'esecuzione di forniture o servizi senza impegno contabile (richiamato nel quadro giurisprudenziale).

  • L. 142/1990 (art. 51) / D.Lgs. 267/2000 (art. 107)

    Riferimenti alla ripartizione delle competenze tra organi e dirigenti; non impediscono che la Giunta che adotta la delibera con conferimento dell'incarico possa essere ritenuta responsabile se la delibera consente l'esecuzione senza impegno contabile.

  • Codice Civile (art. 1294)

    Richiamato il principio della responsabilità solidale fra debitori quando non sussista diversa disposizione.

  • Codice Civile (art. 1917 co.1)

    Modello base dell'assicurazione di responsabilità civile; la polizza "claims-made" è una deroga contrattuale all'ambito temporale di copertura previsto dall'art. 1917 e delinea l'oggetto del contratto assicurativo.

  • Contratto assicurativo (art. 17 - clausola "claims-made")

    La garanzia vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel periodo di efficacia dell'Assicurazione e non in precedenza e non siano state presentate neppure all'Ente di appartenenza dell'Assicurato.

    La clausola esclude la copertura per richieste già avanzate prima della stipula; nel modello "claims-made" il sinistro coincide con la prima domanda di risarcimento, per cui una diffida o richiesta precedente alla polizza fa venir meno l'operatività della garanzia.

  • Codice Civile (artt. 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1932)

    Richiamate per questioni relative al contratto per conto di terzi, alle conseguenze delle dichiarazioni inesatte/reticenze e alla disciplina della nullità e dell'operatività della polizza; la Corte ha ritenuto che le eccezioni prospettate non mutano l'esito quando il rischio si era già concretizzato prima della stipula (art. 1895) e quando la clausola costituisce l'oggetto del contratto (art. 1917/claims-made).

  • Codice Civile (art. 1419 co.2)

    Richiamato il principio secondo cui la nullità di una clausola contrattuale non può essere sostituita da una norma imperativa che produca l'effetto invocato dalle parti se tale norma non esiste; perciò l'annullamento di una clausola claims-made non produce automaticamente la copertura per fatti anteriori.

  • D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (art. 13 co.1-quater)

    Riferimento procedurale relativo all'eventuale ulteriore contributo unificato in caso di soccombenza dei ricorrenti.

Massime di principio

  • Se un servizio professionale è eseguito per un ente locale senza formale impegno di spesa, l'amministratore o il funzionario che ha "consentito" l'esecuzione può essere ritenuto personalmente obbligato: bisogna valutare il comportamento consenziente, non solo la mera qualifica formale.
  • La delibera di conferimento dell'incarico deve indicare l'ammontare della spesa e rispettare il parere di regolarità contabile; delibere prive di copertura sono vulnerabili e possono fondare responsabilità dirette.
  • Le polizze "claims-made" vengono attivate dalla prima richiesta di risarcimento: se la richiesta/diffida è antecedente alla stipula della polizza, la copertura è normalmente esclusa anche se l'atto è stato indirizzato al contraente (ente) piuttosto che all'assicurato.
  • La nullità di una clausola contrattuale che introduce una particolare disciplina della copertura (es. claims-made) non genera automaticamente una copertura retroattiva per fatti anteriori, se non esiste una norma imperativa che lo imponga.
  • In cassazione le censure di merito sui fatti (es. conoscenza del rischio, data della diffida) devono essere adeguatamente impugnate con i motivi e secondo i rimedi previsti (art. 360 co.1 n.5 c.p.c. per l'accertamento di fatto); altrimenti restano insindacabili.
  • Per amministratori e dirigenti pubblici: verificare sempre la completa regolarità contabile prima di autorizzare o eseguire prestazioni; in caso di dubbio attivare misure per non "consentire" l'esecuzione (opporsi formalmente, porre condizioni o richiedere la regolarizzazione amministrativa).

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