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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 3452/2024 del 07/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La società locatrice ha chiesto la dichiarazione di risoluzione del contratto di locazione e il rilascio dell'immobile; il conduttore ha resistito e, in via riconvenzionale, chiesto la restituzione del deposito cauzionale di € 900,00. La mediazione obbligatoria era stata esperita in relazione alla domanda principale (dell'attore) ma non in relazione alla domanda riconvenzionale; il Tribunale di Roma ha chiesto alle Sezioni Unite se l'obbligo di mediazione previsto dall'art. 5 d.lgs. n. 28/2010 debba valere anche per la domanda riconvenzionale quando la mediazione è già stata effettuata anteriormente alla prima udienza solo rispetto alla domanda principale.

La decisione

Le Sezioni Unite hanno deciso che la condizione di procedibilità prevista dall'art. 5 d.lgs. n. 28/2010 sussiste soltanto per l'atto introduttivo del giudizio (la domanda principale) e non per le domande riconvenzionali. La Corte ha motivato che la finalità deflattiva della mediazione si realizza come filtro prima dell'introduzione della lite; una ripetizione obbligatoria della mediazione per ogni nuova domanda nel processo sarebbe contraria alla ragionevole durata del processo, alla certezza del diritto e al disegno normativo che limita i casi e i tempi della mediazione. Rimane comunque rimesso al mediatore il compito di esaminare tutte le istanze e gli interessi delle parti nel procedimento di mediazione e al giudice la possibilità/obbligo di esperire il tentativo di conciliazione per tutto il corso del processo ove possibile. Gli atti sono restituiti al Tribunale di Roma; non è stata disposta pronuncia sulle spese del procedimento di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 5 d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28

    «[c]hi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di (...) è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione», quale «condizione di procedibilità della domanda giudiziale».

    La Corte interpreta questa norma come condizione di procedibilità applicabile all'atto introduttivo del giudizio (la domanda principale) e non estendibile automaticamente alle domande riconvenzionali, per ragioni di finalità deflattiva, ragionevole durata del processo e certezza del diritto.

  • art. 363-bis c.p.c.

    Norma procedurale che consente il rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione; utilizzata dal Tribunale di Roma per sollevare la questione di diritto alle Sezioni Unite.

  • art. 36 c.p.c.

    Riferimento alla disciplina sull'ammissibilità delle domande riconvenzionali, richiamata per distinguere tra riconvenzionali "collegate" all'oggetto della lite e quelle "eccentriche".

  • art. 6 d.lgs. n. 28/2010

    Stabilisce la durata massima del procedimento di mediazione (tre mesi, prorogabili) e viene richiamato per motivare il limite temporale imposto alla mediazione e l'improponibilità di ripeterla indefinitamente per ogni domanda.

  • art. 7 d.lgs. n. 28/2010

    Richiamato per le modifiche apportate alla procedura e per sottolineare i limiti posti dal legislatore al regime di mediazione, inclusi i termini e le modalità di rinvio da parte del giudice.

  • artt. 185 e 185-bis c.p.c.

    Norme del codice di procedura civile che attribuiscono al giudice il potere/dovere di proporre tentativi di conciliazione nel corso del processo; la Corte le richiama come strumenti che possono supplire alla funzione conciliativa una volta che il processo sia instaurato.

  • art. 8, comma 3, d.lgs. n. 28/2010

    «Il mediatore si adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia».

    Il mediatore ha il dovere di sollecitare che le parti mettano "sul tappeto" tutti i profili della lite, comprese eventuali richieste del convenuto, così da favorire una composizione globale.

  • art. 11 d.lgs. n. 28/2010

    Regola la formazione del processo verbale e della proposta di conciliazione; citata per spiegare gli effetti dell'accordo o della proposta redatta dal mediatore.

  • art. 23, secondo comma, d.lgs. n. 28/2010

    Prevede che restino ferme le disposizioni che prevedono procedimenti obbligatori di conciliazione diversi e che tali procedimenti si esperiscono in luogo di quelli del decreto, richiamata per escludere concorsi di più procedure obbligatorie.

  • art. 3 d.l. n. 132/2014 conv. l. n. 162/2014

    Normativa citata per ricordare l'alternatività tra strumenti (es. negoziazione assistita) e i limiti entro cui si applicano; conferma che il legislatore ha voluto evitare duplicazioni di filtri stragiudiziali.

Massime di principio

  • La mediazione obbligatoria prevista dall'art. 5 d.lgs. n. 28/2010 è condizione di procedibilità per l'atto introduttivo del giudizio (la domanda principale) e non si estende automaticamente alle domande riconvenzionali presentate nel corso della stessa causa.
  • Se la mediazione è stata regolarmente esperita senza esito prima dell'introduzione del giudizio per la domanda principale, non è richiesto un nuovo tentativo obbligatorio per la domanda riconvenzionale, salvo che non sussistano disposizioni speciali che dispongano diversamente per specifiche materie.
  • Il mediatore deve essere sollecitato (e si deve adoperare) a far emergere tutte le pretese e profili rilevanti della controversia, comprese eventuali rivendicazioni difensive o riconvenzionali, perché la soluzione stragiudiziale sia effettivamente complessiva.
  • Il giudice, durante il processo, può e deve promuovere il tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 185 e 185-bis c.p.c.; tale tentativo giudiziale è uno strumento rilevante per risparmiare risorse giurisdizionali anche dopo l'insorgere del processo.
  • In presenza di domande che appartengano a procedimenti obbligatori diversi (o disciplinati da regole speciali), occorre verificare le norme specifiche: l'esclusione dell'obbligo per le riconvenzionali non esclude che procedure speciali possano imporre diversi obblighi di composizione extragiudiziale.
  • Per evitare eccezioni procedurali e abusi dilatori, la mancata mediazione deve essere eccepita tempestivamente (entro i termini previsti dalla legge) e il giudice ha strumenti per valutare eventuali indebite dilazioni derivanti da riconvenzionali tardive.

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