Sentenza del 31/01/2025 n. 88 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis (liquidazione automatizzata) per l'anno d'imposta 2014: l'accertamento evidenziava una differenza di reddito (reddito dichiarato €7.943.712 vs reddito accertato €7.976.772) derivante da un maggior valore di perdita indicato da A. SPA (perdita indicata €46.093 invece della corretta €12.963). Tale minor reddito dichiarato aveva ridotto l'IRES dovuta di €9.093 oltre interessi e sanzioni. Il contribuente aveva giustificato la maggiore perdita come riconducibile a istanza ex art. 2 D.L. 201/2011 (rimborsi/deduzione IRAP), sostenendo in primo grado che l'errore fosse di natura formale e non arrecasse danno erariale; la Commissione di primo grado aveva accolto il ricorso rilevando incertezza delle istruzioni del quadro RF e la rilevanza dell'istanza ex D.L. 201/2011. L'Ufficio ha impugnato sostenendo contraddittorietà ed insufficienza motivazionale della sentenza di primo grado.
La decisione
La Corte tributaria regionale ha accolto l'appello dell'Ufficio, riformando la decisione di primo grado e dichiarando valida l'accertamento effettuato mediante liquidazione automatizzata. Il Collegio ha ritenuto infondata la giustificazione basata sul D.L. 201/2011, osservando che la deduzione analitica IRAP si applica a partire dal periodo d'imposta 2012 (con effetto in UNICO 2013) e che per annualità pregresse era prevista solo la possibilità di istanza di rimborso, non la creazione di perdite da riportare negli anni successivi. La Corte ha quindi ritenuto che vi sia stata una inadempienza dichiarativa della contribuente e un effettivo danno erariale; la cartella è stata confermata e sono state liquidate spese per €1.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
Autorizza la liquidazione automatizzata della dichiarazione e l'emissione di accertamenti basati sui dati risultanti dalle dichiarazioni; il Collegio ha ritenuto legittimo l'accertamento automatico effettuato dall'Ufficio in presenza di incongruenze tra dichiarato e risultante.
art. 54-bis d.P.R. n. 600/1973
Norma citata nel testo come riferimento alle procedure di liquidazione automatizzata; contribuisce a legittimare l'accertamento basato sui dati dichiarati.
Introduce la deduzione analitica IRAP relativa alle spese per il personale dipendente a partire dal periodo d'imposta in corso al 31/12/2012; per annualità pregresse è prevista la possibilità di istanza di rimborso. La Corte ha interpretato la norma nel senso che non autorizza il contribuente a creare perdite retroattive nelle dichiarazioni dei periodi successivi e non giustifica omissioni dichiarative relative a esercizi anteriori.
Istruzioni quadro RF - Modello UNICO
Le istruzioni di compilazione del quadro RF sono state valutate dalla Corte: la generica incertezza invocata dal contribuente non è ritenuta sufficientemente comprovata né idonea ad escludere il danno erariale o a giustificare l'omissione dichiarativa.
Massime di principio
- Le liquidazioni automatizzate ex art. 36-bis, basate sui dati desumibili dalle dichiarazioni, sono legittime quando emergono incongruenze documentate tra dichiarato e risultante; il contribuente deve provare che i dati sono corretti e giustificati.
- L'art. 2 D.L. 201/2011 consente la deduzione analitica IRAP a partire dal periodo d'imposta 2012 e, per periodi anteriori, solo la procedura di rimborso: non può essere utilizzato per creare perdite retroattive in altre annualità per giustificare minori imponibili.
- L'incertezza interpretativa delle istruzioni di compilazione (es. quadro RF) non esime automaticamente il contribuente dall'obbligo dichiarativo né impedisce di ritenere l'esistenza di un danno erariale se il comportamento ha prodotto un concreto minor gettito.
- In caso di controlli automatizzati il peso probatorio grava sul contribuente per dimostrare la correttezza dei dati dichiarati e l'effettiva sussistenza di voci che hanno inciso sulla determinazione del reddito (es. perdite), specialmente se tali voci non risultano da dichiarazioni precedenti.
- Se si intende fruire di benefici o rimborsi previsti da norme nuove o riequilibranti (es. DL 201/2011), è opportuno seguire le procedure specifiche (istante di rimborso) e conservare la documentazione: non è consigliabile sostituire procedure formali con annotazioni o variazioni in dichiarazioni relative a periodi diversi.
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