Sentenza del 31/01/2025 n. 97 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La vicenda riguarda un avviso di accertamento per IVA relativo al 2016: l'Amministrazione riteneva che la fornitrice B. S.r.l. fosse una "cartiera" e che le fatture ricevute dalla P. S.r.l. si riferissero ad operazioni soggettivamente inesistenti, chiedendo il recupero dell'IVA. La contribuente contestava la pretesa sostenendo che non era dimostrata la sua consapevolezza di partecipare a una frode e produceva, tra l'altro, sentenze penali di proscioglimento. L'Agenzia replicava sostenendo che la verifica avrebbe dovuto mettere in luce la sostanziale inesistenza/ non operatività del fornitore e che elementi nel PVC dimostrerebbero la possibile conoscenza della frode da parte del cessionario.
La decisione
La Corte d'appello ha rigettato l'appello dell'Agenzia e ha confermato l'accoglimento del ricorso in primo grado a favore della P. S.r.l. Ha ritenuto assorbente la questione della consapevolezza del destinatario delle fatture e ha affermato che l'Amministrazione non ha fornito elementi adeguati per dimostrare, neppure per presunzioni basate su elementi oggettivi e specifici, che la contribuente sapesse o avrebbe dovuto sapere, con ordinaria diligenza, della soggettiva inesistenza della B. S.r.l. La Corte ha valorizzato elementi a favore della normalità dell'operatività del fornitore (prezzi congrui, ordini e accettazioni via mail, documenti di trasporto regolari, visure CCIAA con dipendenti e bilanci). Ha inoltre escluso che la sede legale in un'abitazione privata fosse, di per sé, prova decisiva di cartolarità. L'appello incidentale della contribuente è stato assorbito; l'Agenzia è stata condannata alle spese di lite pari a €1.800,00 oltre accessori.
Norme richiamate
Cassazione civile, sez. trib., 10/05/2024
L'onere della prova in caso di riprese per operazioni soggettivamente inesistenti e di operazioni oggettivamente inesistenti non è il medesimo. Nel primo caso, se l'Amministrazione finanziaria contesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, ha l'onere di provare, non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente. Ove l'Amministrazione assolva a detto onere istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un'operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi.
La Cassazione distingue onere probatorio a seconda che la fattura riguardi operazioni soggettivamente o oggettivamente inesistenti: per la soggettiva inesistenza l'Amministrazione deve dimostrare anche la consapevolezza del destinatario (anche mediante presunzioni fondate su elementi oggettivi specifici). Solo se tale onere è assolto, il contribuente deve provare di aver adottato la diligenza massima.
Cassazione civile, sez. trib., 24/03/2022 n. 457
Richiamata dalla Corte quale consolidamento del principio per cui l'Amministrazione deve fornire elementi specifici per presumere la consapevolezza del cessionario nelle operazioni soggettivamente inesistenti.
Corte territoriale (sentenza 6/02/2024 n. 200)
Ulteriore richiamo giurisprudenziale interno che conferma l'orientamento sulla distribuzione dell'onere della prova tra Amministrazione e contribuente nelle fattispecie di presunte operazioni fittizie.
Massime di principio
- Nelle contestazioni per fatture emesse da fornitori ritenuti "cartiere" (operazioni soggettivamente inesistenti) l'Amministrazione deve provare non solo la fittizietà del fornitore ma anche, mediante elementi oggettivi e specifici, che il destinatario conosceva o avrebbe dovuto conoscere la frode.
- La mera formalità di documenti (fatture, DDT, pagamenti) e la presenza di prezzi congrui possono essere elementi idonei a contrastare l'assunto di partecipazione consapevole alla frode, se non sussistono indici oggettivi sospetti.
- Dati pubblici come visure CCIAA, indicazione di dipendenti e bilanci redatti non suscitano, di per sé, il sospetto di cartolarità e possono avvalorare l'operatività del fornitore.
- La sede legale collocata in un'abitazione privata non costituisce, di per sé, prova decisiva di inesistenza / cartolarità; occorrono elementi più specifici e concreti per presumere la consapevolezza del cessionario.
- Non è generalmente dovuto all'operatore commerciale un obbligo di verifica ispettiva estesa (es. recarsi fisicamente presso la sede del fornitore) salvo che sussistano indizi oggettivi tali da imporre ulteriori controlli.
- Se l'Amministrazione riesce a dimostrare la consapevolezza del destinatario mediante presunzioni fondate, allora grava sul contribuente l'onere di provare di aver adottato la massima diligenza per non partecipare alla frode.
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