Sentenza del 31/01/2025 n. 40 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo
CONTENZIOSO - Litisconsorzio - Producibilità documentale - I documenti del terzo chiamato in causa incolpevolmente contumace nel precedente grado sono pienamente utilizzabili ai fini della decisione in appello - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'atto di presa in carico e dell'avviso di accertamento relativo al 2014: il ricorrente ha sostenuto di non aver ricevuto la notifica via PEC perché la sua casella era nella disponibilità del Curatore fallimentare durante la procedura; perciò non avrebbe potuto impugnare e l'Ufficio sarebbe decaduto dal potere impositivo per prescrizione. Ha inoltre dedotto carenza di motivazione e difetti nella quantificazione degli interessi. Procedimentalmente ha censurato che il primo grado ha deciso prima della scadenza del termine per la costituzione dell'AE dopo l'integrazione del contraddittorio.
La decisione
La Corte d'appello ha ritenuto applicabile la disciplina previgente dell'art. 14 d.lgs. 546/1992, per cui il rapporto tra l'atto di presa in carico (ADER) e l'avviso di accertamento (AE) era di litisconsorzio facoltativo; quindi non era dovuta la rimessione al primo giudice. La mancata costituzione dell'AE in primo grado si è convertita in motivo d'impugnazione e i documenti depositati dall'AE in appello sono stati utilizzati. Da tali documenti è emersa la notifica dell'avviso alla PEC del contribuente il 17/12/2019 e la successiva domanda di accertamento con adesione del 17/1/2020, con ulteriore riscontro di notifica il 30/12/2019: l'avviso perciò si è reso definitivo per mancata impugnazione. Le eccezioni del contribuente (mancata conoscenza, impossibilità di impugnare per effetto del fallimento, prescrizione) sono state respinte. L'appello dell'AE/ADER è stato accolto; il ricorso del contribuente è stato respinto; il contribuente è condannato alle spese del doppio grado e al pagamento di una somma ex art. 96 c.p.c. di €10.000 in favore di ADER, oltre alle spese liquidate in complessivi €5.000 per ciascun grado e per ciascuna parte come indicato in sentenza.
Norme richiamate
art. 14 d.lgs. 546/1992
testo previgente alla modifica introdotta dal d.lgs. 220/2023
Non prevedeva litisconsorzio necessario tra soggetto che emette l'atto impugnato e soggetto che ha emesso l'atto presupposto: si configura quindi, nella vicenda, un litisconsorzio facoltativo e non è dovuta la rimessione ex art. 354 c.p.c.
art. 1, comma 1, lett. d) d.lgs. 220/2023
Modifica la disciplina del processo tributario introducendo la fattispecie del litisconsorzio necessario tra emittente dell'atto impugnato e dell'atto presupposto; la modifica non è applicabile ai giudizi instaurati prima della sua entrata in vigore.
art. 354 c.p.c.
La rimessione al giudice di primo grado prevista dall'art. 354 c.p.c. opera quando manca il contraddittorio di parti che costituiscono litisconsorzio necessario; non si applica nel caso di litisconsorzio facoltativo.
art. 23 d.lgs. 546/1992
Prevede il termine di 60 giorni per la costituzione delle parti chiamate in causa dopo la notifica dell'atto di integrazione del contraddittorio; tale termine decorre dalla notifica e la mancata costituzione in primo grado può rendere la parte contumace, ma i documenti prodotti successivamente in appello sono utilizzabili se l'assenza è incolpevole.
art. 96 c.p.c.
Consente la condanna per lite temeraria o per conducte processuale abusiva; applicata dalla Corte per condannare il ricorrente al pagamento di una somma a favore di ADER per aver proposto un ricorso ritenuto infondato e consapevolmente temerario.
Massime di principio
- Se il processo è stato introdotto con la previgente formulazione dell'art. 14 d.lgs. 546/1992, il rapporto tra autore dell'atto impugnato e autore dell'atto presupposto è spesso considerato litisconsorzio facoltativo: la mancata costituzione del terzo in primo grado non impone la rimessione al giudice di prime cure.
- La mancata costituzione incolpevole del terzo chiamato in causa in primo grado non impedisce che i documenti prodotti da quel terzo in appello siano utilizzati per decidere il merito.
- La rimessione ex art. 354 c.p.c. opera solo per il litisconsorzio necessario; è importante qualificare correttamente il tipo di litisconsorzio per decidere su eventuali rimedi procedurali.
- La prova della regolare notifica (anche via PEC) grava sull'Ufficio che agisce in giudizio; se provata, l'atto diventa definitivo per mancata impugnazione e le eccezioni di decadenza o prescrizione possono essere rigettate.
- Nel contesto fallimentare, il potere di impugnare spetta di regola al Curatore, ma il fallito conserva, in molti casi, la possibilità di impugnare autonomamente quando il Curatore non eserciti il potere; quindi l'asserita incapacità processuale del fallito non esclude automaticamente l'efficacia delle notifiche.
- Chi propone ricorsi evidentemente infondati espone sé stesso al rischio di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.; valutare attentamente la fondatezza delle eccezioni procedurali e di merito prima di agire.
- In caso di integrazione del contraddittorio è fondamentale che l'Ufficio chiamato sia effettivamente informato con congruo anticipo, ma l'assenza per incolpevole contumacia non impedisce l'utilizzo delle prove da esso prodotte successivamente.
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