Sentenza del 30/01/2025 n. 40 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di un accertamento ai fini delle imposte sui redditi per l'anno 2015, che imputava alla ricorrente la quota di costi ritenuti derivanti da operazioni inesistenti per complessivi euro 387.547,00 emersi a carico della società X srl. L'Amministrazione aveva ritenuto che, nella societa' a ristretta base di quattro soci, i maggiori risultati economici fossero da attribuire proporzionalmente ai soci come utili occulti. La ricorrente contestava la motivazione della sentenza di primo grado, la validita' del concetto di ristretta base azionaria, il travisamento dei fatti in ragione della distanza tra residenza e sede sociale e la qualificazione come tardivi di documenti consistenti nella sentenza di rigetto presentata dalla societa' partecipata.
La decisione
L'appello e' stato rigettato. Il collegio ha ritenuto applicabile la consolidata giurisprudenza, richiamando espressamente la sentenza della Corte di Cassazione n. 21158/2024, che legittima la presunzione di attribuzione pro quota ai soci degli utili extra bilancio nelle societa' a ristretta base azionaria e dispone l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente. La corte ha ritenuto che gli argomenti offerti dalla ricorrente fossero insufficienti a superare la presunzione (la sola distanza dalla sede sociale e la qualifica di socio non operativo non sono idonee), e ha dato credito all'ufficio sulla plausibilita' della distribuzione degli utili nel 2015, anche in considerazione della cessione della quota della ricorrente nel febbraio 2016 e della definitività della pronuncia favorevole all'amministrazione. Confermata quindi la decisione di primo grado e condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 3.000,00.
Norme richiamate
d.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)
Consente la presunzione di attribuzione pro quota ai soci degli utili extra bilancio nelle societa' di capitali a ristretta base azionaria e giustifica l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente.
Corte di Cassazione, Sez. 5, sent. n. 21158 del 29/07/2024
"...In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la previsione di cui all'art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973, legittima la presunzione di attribuzione pro quota ai soci degli utili extra bilancio prodotti da societa' di capitali a ristretta base azionaria, con la conseguente inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale non puo' limitarsi a denunciare la propria estraneita' alla gestione e conduzione societaria, ma deve dimostrare - eventualmente anche ricorrendo alla prova presuntiva - che i maggiori ricavi non sono stati effettivamente realizzati dalla societa' e che quest'ultima non li ha distribuiti, ma accantonati o reinvestiti, ovvero che degli stessi se ne e' appropriato altro soggetto"
La Cassazione conferma che, in presenza di ristretta base societaria, l'onere probatorio si inverte a carico del socio; il socio deve fornire elementi di prova, anche presuntivi, per dimostrare che gli utili non sono stati distribuiti o che non sussistono gli elementi posti a base dell'accertamento.
Massime di principio
- In societa' a ristretta base azionaria l'Amministrazione puo' presumere la distribuzione pro quota di utili occulti e imputare tali somme ai soci, con inversione dell'onere della prova.
- Il socio che riceve un accertamento fondato su tale presunzione deve attivarsi per fornire prove concrete o presuntive che dimostrino che i maggiori risultati non sono stati distribuiti ma accantonati, reinvestiti o appropriati da terzi.
- La sola residenza distante o la qualifica di socio non operativo non sono, di norma, idonee a superare la presunzione di distribuzione degli utili.
- La cessione della quota successiva all'esercizio oggetto d'accertamento non esclude la possibilita' che la distribuzione sia avvenuta nell'esercizio stesso e non costituisce prova automatica di assenza di distribuzione.
- Documenti prodotti tardivamente possono comunque assumere rilevanza se il relativo contenuto viene confermato o resa definitiva la pronuncia favorevole all'Ufficio; pero' la prova tardiva deve essere valutata nel suo complesso dal giudice.
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