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Sentenza

Sentenza del 31/01/2025 n. 31 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo

IRES - Doppie imposizioni - Esenzione - Dominion test - Se lo statuto dei fondi non garantisce l'automatica distribuzione degli stessi si determina un vulnus della trasparenza fiscale - Sussiste - Anche discrezionalità non ampie non sono consentite - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Giustizia tributaria di Pescara ha rigettato l'appello di C., confermando che l'appellante non ha dimostrato di essere il beneficiario effettivo dei dividendi e che lo statuto dei fondi, prevedendo discrezionalità amministrativa nella distribuzione, compromette la trasparenza fiscale. Appellante condannato al pagamento delle spese del grado di giudizio pari a €4.000 oltre oneri di legge.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

C. ha chiesto la restituzione di ritenute operate sui dividendi percepiti tramite fondi d'investimento (C. Fund UK e C. Fund FR) sostenendo la trasparenza fiscale dei flussi a favore dei sottoscrittori e la coerenza/riconciliazione dei flussi finanziari. L'amministrazione ha negato il rimborso ritenendo che i fondi non fossero beneficiari effettivi. La CTP di Pescara, richiamando la nozione di beneficiario effettivo nel diritto convenzionale (art.10 Convenzione Italia-USA), la prassi OCSE e la giurisprudenza (Cass. n.6005/2023), ha applicato i tre test indicativi (substantive business activity test, dominion test, business purpose test). In particolare il dominion test ha evidenziato che gli statuti dei fondi non imponevano l'automatica distribuzione dei proventi: gli amministratori disponevano di una discrezionalità (seppur non ampia) nel trattenere o non distribuire i proventi per rispettare obbligazioni presenti e future. Tale discrezionalità, anche limitata, è stata ritenuta lesiva della trasparenza fiscale necessaria per riconoscere la qualifica di beneficiario effettivo.

Norme richiamate

  • Art. 10 Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Stati Uniti d'America (L. 3 marzo 2009, n. 20)

    1. I dividendi pagati da un residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se l'effettivo beneficiario dei dividendi è un residente dell'altro Stato contraente l'imposta così applicata non può eccedere: (a) il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario effettivo è una società che ha posseduto almeno il 25 per cento delle azioni con diritto di voto della società che paga i dividendi per un periodo di 12 mesi avente termine alla data alla quale i dividendi sono dichiarati; (b) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi. Questo paragrafo non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.

    La Convenzione concede un regime agevolato solo se il percettore è l'effettivo beneficiario; pertanto occorre accertare la qualità di beneficiario effettivo per applicare le aliquote convenzionali.

  • Art. 26-quater d.P.R. n. 600/1973

    Norma richiamata in tema di esenzione di interessi e flussi reddituali; secondo la giurisprudenza è onere del contribuente provare la qualità di beneficiario effettivo per fruire di esenzioni previste.

  • OCSE Commentario 2014 al Modello di Convenzione fiscale

    Sottolinea che il 'beneficial owner' è il diretto percipiente a condizione che i proventi siano fiscalmente imputabili nel suo Stato di residenza e che il percipiente detenga il potere di impiego e godimento dei proventi; esclude nominee o conduit che agiscono come meri fiduciari.

  • Cass. sez. trib. n. 6005 dell'8/28-2-2023, rv. 667089-01

    Stabilisce l'onere probatorio a carico del contribuente di superare tre test autonomi e disgiunti (substantive business activity, dominion, business purpose) per dimostrare la qualifica di beneficiario effettivo ai fini dell'esenzione/imposizione convenzionale.

Massime di principio

  • Per ottenere benefici convenzionali o esenzioni è necessario provare la qualifica di 'beneficial owner' usando parametri multipli: attività sostanziale, dominion sui proventi e business purpose non fiscale.
  • Gli statuti di fondi o veicoli devono prevedere la distribuzione dei proventi in modo automatico e statutariamente vincolante; qualsiasi discrezionalità amministrativa, anche limitata, può compromettere la trasparenza fiscale e impedire il riconoscimento del beneficiario effettivo.
  • La mera erogazione effettiva dei dividendi in alcuni periodi non è sufficiente da sola a dimostrare la regolarità distributiva: è necessario documentare una regolarità statutaria o una prassi reiterata e comprovata su più periodi d'imposta.
  • È fondamentale predisporre e conservare documentazione che riconcili i flussi finanziari e dimostri la destinazione fiscale dei proventi (es. flussi cash-in/cash-out, convenzioni, regolamenti interni), per superare il controllo sui test OCSE/Cassazione.
  • L'interposizione di società veicolo va valutata anche alla luce del business purpose: se la funzione è prevalentemente fiscale e non economica, il veicolo rischia di essere qualificato come 'conduit' e privato dei benefici convenzionali.
  • In fase preventiva, per operazioni transfrontaliere conviene prevedere statuti e contratti che attribuiscano espressamente ai sottoscrittori il diritto alla tassazione dei proventi nel loro Paese di residenza e riducano ogni margine discrezionale degli amministratori.

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