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Sentenza

Sentenza del 31/01/2025 n. 41 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo

IRES - Esenzione - Gli organismi di investimento collettivo del risparmio stranieri beneficiano dell'esenzione dell'imposta sui dividendi - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Richiesta di rimborso di ritenute operate nel 2002 sui dividendi distribuiti da società italiane (importo complessivo € 1.244.884,93). Il fondo sosteneva di essere un OICR armonizzato, residente e vigilato in Lussemburgo (CSSF) e denunciava una disparità di trattamento rispetto ai fondi italiani, configurando una violazione dei principi UE di libertà di stabilimento e divieto di discriminazione (art. 63 TFUE). Il COP eccepiva, tra l'altro, l'inammissibilità delle istanze per imposte anteriori al 1/1/2004 (riferendosi alla Circolare n.3/2011 e alla giurisprudenza CJEU), l'assenza di prova che il fondo fosse il beneficiario effettivo, e l'assenza di prova dell'effettiva tassazione in Lussemburgo.

La decisione

Il giudice d'appello ha ritenuto inammissibile per difetto di specificità la doglianza sull'inammissibilità basata sul presunto limite temporale anteriore al 1/1/2004. Ha escluso rilievo retroattivo della novella del 2020/2021 e ha confermato che il ricorrente ha provato la residenza fiscale e la vigilanza della CSSF; pertanto gravava sul COP l'onere di provare che la vigilanza lussemburghese fosse meno pervasiva di quella italiana, cosa non dimostrata. La prova dell'accredito dei dividendi e delle ritenute è stata ritenuta soddisfacente; l'Ufficio non ha fornito elementi per dimostrare che il fondo fosse mera "conduit" o che non fosse il beneficiario effettivo. Tuttavia il giudice ha accolto parzialmente l'appello del COP sul punto che, fino al 2010, gli OICR italiani erano assoggettati a un'imposta sostitutiva del 12,5% sul risultato di gestione: conseguentemente il rimborso è dovuto solo nella misura eccedente la tassazione che sarebbe risultata a carico di un fondo italiano (ossia il recupero è limitato alla differenza tra le ritenute subite e l'imposta sostitutiva teoricamente dovuta), maggiorata degli interessi. Spese compensate.

Norme richiamate

  • L. n. 178/2020 art. 1 commi 631 e 633

    Ha esteso, a partire dal 1/1/2021, l'esenzione dalla ritenuta sui dividendi anche agli OICR di diritto estero conformi alla direttiva UCITS o vigilati ai sensi della direttiva AIFM; la norma è interpretata come adeguamento ai principi UE e non ha effetto retroattivo rispetto ai fatti controversi.

  • Direttiva 2009/65/CE (Direttiva UCITS)

    Definisce i requisiti per gli OICR "armonizzati"; la conformità alla direttiva è elemento idoneo a giustificare un trattamento paritario rispetto agli OICR italiani.

  • Direttiva 2011/61/UE (AIFM)

    Riguarda la vigilanza sui gestori di OICR non-UCITS; la vigilanza da parte dell'Autorità del paese d'istituzione è elemento rilevante per escludere discriminazioni fiscali.

  • DPR 600/1973 artt. 27 e 27-ter

    Norme all'epoca vigenti che disciplinavano la misura delle ritenute sui dividendi (27% sulle ordinarie, 12,5% su risparmio); applicate 'ratione temporis' per il calcolo delle ritenute oggetto di rimborso.

  • Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea art. 63

    Principio UE invocato di divieto di discriminazione e libertà di stabilimento/circolazione dei capitali, che impedisce trattamenti nazionali ingiustificatamente meno favorevoli verso OICR stabiliti in altro Stato membro.

  • Legge 7/7/1983 n. 77 art. 9 comma 2

    Prevedeva l'imposta sostitutiva del 12,5% sul risultato netto di gestione per gli OICR italiani; utilizzata come parametro di confronto per evitare un vantaggio indebido al fondo estero, limitando il rimborso alla differenza.

  • Trattato di Vienna art. 31 (principio di buona fede)

    Rinvocato per affermare che, in applicazione dei principi UE, il trattamento fiscale non deve creare ingiustificate disparità; supporta l'interpretazione in base alla quale il rimborso è limitato per eguagliare la posizione di un fondo italiano.

  • D. Lgs. 546/1992 art. 53

    Norma processuale richiamata per dichiarare inammissibile la doglianza per difetto di specificità in sede di appello.

  • Corte di Giustizia UE, C-540/07

    Giurisprudenza richiamata dall'Agenzia e dalla circolare; menzionata ma non utilizzata dal giudice per escludere in radice le istanze anteriori al 2004, in assenza di specifica argomentazione applicativa.

  • Circolare Agenzia delle Entrate n. 3/2011

    Richiamata dal COP per sostenere l'inammissibilità delle richieste anteriori al 2004; la Corte la ritiene insufficiente a fondare l'eccezione in appello senza argomentazione dettagliata.

Massime di principio

  • Un OICR estero residente in altro Stato membro che dimostri di essere soggetto a vigilanza prudenziale equivalente (es. CSSF per Lussemburgo) può invocare i principi UE di libertà di stabilimento e divieto di discriminazione per ottenere pari trattamento fiscale rispetto agli OICR nazionali.
  • L'onere della prova: il fondo richiede di provare la propria residenza e la vigilanza; una volta fornita tale prova, spetta all'Amministrazione dimostrare che la vigilanza estera è meno pervasiva o che il fondo è mero 'conduit' (treaty shopping).
  • Per contestare il beneficiario effettivo, l'Amministrazione deve produrre elementi, anche presuntivi, che inducano fondato dubbio su un trasferimento dei dividendi a terzi; non è sufficiente sollevare l'eccezione senza prove.
  • Quando la normativa nazionale applicata in concreto risulti discriminatoria rispetto ad OICR esteri, il giudice può disapplicare la norma interna, ma il rimborso può essere limitato per evitare di riconoscere al ricorrente una posizione più favorevole rispetto a quella che avrebbero avuto gli OICR nazionali (ad es. compensando con l'imposta sostitutiva del 12,5% che gravava sui fondi italiani).
  • Le modifiche legislative successive (es. esenzioni introdotte dal 2011/2021) non operano retroattivamente; la valutazione si basa sul regime applicabile nel periodo oggetto del rimborso.
  • In sede di appello le eccezioni procedurali richiedono specificità argomentativa ai sensi delle norme processuali (art. 53 D.lgs. 546/1992); richiamare circolari o sentenze senza spiegare il nesso logico non è sufficiente.

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