Sentenza del 31/01/2025 n. 55 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La X srl ha impugnato l'avviso di accertamento relativo al canone per due impianti pubblicitari, sostenendo che, in base alla legge n.160/2019, il criterio per individuare il beneficiario del tributo è la competenza sull'area stradale: il gettito spettava alla Provincia per pubblicità collocata su strade provinciali e fuori dal centro abitato. Nel caso di specie la Provincia di Vicenza aveva rilasciato l'autorizzazione, per cui nulla spettava al Comune e l'avviso emesso dal concessionario comunale era infondato. L'I.C.A. ha invece sostenuto la legittimità dell'accertamento, affermando che la richiesta del Canone Unico da parte del Comune era corretta a prescindere dalla titolarità della strada.
La decisione
La Corte di Giustizia Tributaria di Vicenza, sez. I, con sentenza n. 521/2022 dell'1/12/2022 ha accolto il ricorso della X srl annullando l'atto impugnato. L'I.C.A. ha proposto appello ma la Commissione (organo d'appello) ha respinto l'appello confermando la sentenza di primo grado: ha ritenuto che, ai sensi dell'art.1 comma 835 della legge n.160/2019, il versamento del canone si effettua direttamente all'ente che rilascia la concessione/autorizzazione e quindi spettava alla Provincia di Vicenza, che aveva autorizzato gli impianti. La Commissione ha inoltre richiamato l'orientamento giurisprudenziale (es. TAR Lazio n.3855/2022) secondo cui l'applicazione del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari esclude duplicazioni con il canone per le occupazioni. Le spese del grado d'appello sono state compensate per la novità della questione.
Norme richiamate
Legge n.160/2019, art. 1, comma 835
il versamento del canone è effettuato direttamente agli Enti, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari
Il canone unico è riscosso direttamente dall'ente che rilascia la concessione/autorizzazione; pertanto l'ente autorizzante (qui la Provincia) è titolare del gettito, evitando duplicazioni con il Comune.
Legge n.160/2019, commi 819-820 (richiamati nella motivazione)
Il comma 820 prevede che, per evitare duplicazioni di entrate, l'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari (cfr. lettera b) del comma 819) esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni (lettera a) del comma 819); ciò implica che non possono gravare due pretesi per lo stesso fatto imponibile.
Giurisprudenza richiamata: TAR Lazio, sentenza 4 aprile 2022 n. 3855
Sostiene l'interpretazione secondo cui l'applicazione del canone per la diffusione pubblicitaria esclude la doppia imposizione per l'occupazione; conforme all'interpretazione che assegna il gettito all'ente autorizzante.
Massime di principio
- Quando la legge assegna il canone all'ente che rilascia la concessione/autorizzazione, il gettito spetta a quell'ente anche se l'impianto è materialmente sul territorio di un altro ente.
- Il Canone Unico è finalizzato a evitare duplicazioni: se si applica il canone per la diffusione pubblicitaria, non può essere contemporaneamente imposto un canone per l'occupazione sugli stessi impianti.
- Per decidere la spettanza del canone è determinante l'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione e la classificazione della strada (es. provinciale vs comunale) e la collocazione rispetto al centro abitato; verificare sempre l'autorità autorizzante e la tipologia di via.
- In presenza di giurisprudenza di merito ancora oscillante, è opportuno valutare i precedenti locali e nazionali (TAR, Commissioni tributarie) e considerare l'eventuale impugnazione; le pronunce che interpretano la legge 160/2019 tendono a favorire l'ente autorizzante.
- Il concessionario comunale non può legittimamente esigere il canone se l'autorizzazione è stata rilasciata da altro ente; l'operato del concessionario va valutato alla luce della competenza sostanziale prevista dalla normativa sul Canone Unico.
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