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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25079/2026 del 06/09/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Il correntista aveva convenuto in giudizio l'istituto di credito sostenendo che, pur essendogli stato concesso un fido, la banca avesse segnalato la sua posizione alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia come credito a sofferenza senza avergli comunicato la revoca del fido e senza che ricorressero i presupposti normativi. Il Tribunale aveva ritenuto non provata dalla banca una situazione patrimoniale grave e deficitaria idonea a giustificare la segnalazione e aveva liquidato il danno in euro 10.000,00, oltre rivalutazione e interessi. Il correntista proponeva appello principale. La banca proponeva appello incidentale tardivo, contestando tra l'altro la liquidazione del danno. La Corte d'appello rigettava l'appello principale e accoglieva il secondo motivo dell'appello incidentale, rigettando integralmente le domande del correntista e ordinando la restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado. In cassazione il correntista deduceva, con il primo motivo, la violazione dell'art. 334 c.p.c., sostenendo che l'appello incidentale tardivo della banca fosse inammissibile perché la banca non era parzialmente soccombente, non essendo risultata vittoriosa su alcun capo della decisione. Con il secondo motivo denunciava la violazione della disciplina CICR, TUB e delle circolari della Banca d'Italia in materia di segnalazione a sofferenza, sostenendo che i dati valorizzati dalla Corte territoriale, comprese le raccomandate non ritirate, non fossero sufficienti e che mancasse anche la comunicazione dell'appostazione a sofferenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile quando l'impugnazione principale può modificare l'assetto degli interessi risultante dalla decisione, anche se l'impugnante incidentale è parzialmente soccombente sul quantum. Nel caso concreto la banca era parzialmente soccombente perché il giudice di primo grado aveva liquidato un importo risarcitorio, mentre aveva ritenuto eccessiva e arbitraria la somma maggiore richiesta dal correntista. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile: la Corte ha richiamato il principio secondo cui la segnalazione a sofferenza presuppone una situazione patrimoniale valutabile come deficitaria o di grave difficoltà economica, senza necessità di una situazione di insolvenza coincidente con quella fallimentare. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse motivato esaustivamente sulla situazione critica del correntista e che tale valutazione di fatto non fosse sindacabile in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 3.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie, esborsi e accessori di legge, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 334 c.p.c.

    L'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile quando l'impugnazione principale mette in discussione l'assetto degli interessi risultante dalla decisione, anche se l'impugnazione incidentale riguarda un capo diverso o motivi diversi e anche nelle cause scindibili.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È indicato come parametro della denuncia di violazione o falsa applicazione di norme di diritto contenuta nel secondo motivo di ricorso.

  • art. 5 l. fall.

    È richiamato per evidenziare che l'eccedenza del passivo sull'attivo costituisce uno dei fatti esteriori rivelatori dell'impotenza a soddisfare le obbligazioni, pur non essendo decisiva da sola ai fini della segnalazione a sofferenza.

  • artt. 53, 67, 107 e 108 d.lgs. 385/1993

    Sono indicati quali disposizioni del TUB in attuazione delle quali è stata emanata la disciplina richiamata in materia di segnalazione dei crediti a sofferenza.

  • Delibera CICR 29 marzo 1994

    È richiamata quale fonte della disciplina relativa ai presupposti della segnalazione alla Centrale dei rischi; la nozione rilevante di insolvenza è più ampia e meno rigorosa di quella fallimentare e comprende una situazione patrimoniale deficitaria o di grave difficoltà economica.

  • Circolare Banca d'Italia n. 139 dell'11 febbraio 1991

    È richiamata quale fonte applicativa della disciplina della Centrale dei rischi e della nozione di insolvenza rilevante per la segnalazione a sofferenza.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    È richiamato quale base per l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, ove dovuto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Impone, in presenza dei relativi presupposti, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Massime di principio

  • La segnalazione alla Centrale dei rischi della posizione di un cliente come credito a sofferenza presuppone una valutazione negativa della situazione patrimoniale del debitore, apprezzabile come deficitaria o caratterizzata da grave difficoltà economica, e non richiede necessariamente un'insolvenza coincidente con quella rilevante ai fini fallimentari.
  • Ai fini della segnalazione a sofferenza non è necessario dimostrare l'incapienza o l'irrecuperabilità del patrimonio del debitore; tuttavia, la banca deve poter fondare la segnalazione su elementi obiettivi rivelatori di una situazione patrimoniale critica.
  • L'eccedenza del passivo sull'attivo patrimoniale non prova da sola l'insolvenza rilevante ai fini della segnalazione, ma costituisce un fatto esteriore tipico che deve essere attentamente valutato insieme agli altri elementi del caso concreto.
  • L'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile quando l'impugnazione principale è idonea a modificare l'assetto degli interessi derivante dalla sentenza impugnata, anche se l'impugnazione incidentale riguarda un capo diverso da quello investito dall'impugnazione principale.
  • La valutazione della situazione patrimoniale del debitore e della ricorrenza degli elementi giustificativi della segnalazione a sofferenza costituisce apprezzamento di fatto, non sindacabile in cassazione quando sia adeguatamente motivato e conforme ai principi di diritto applicabili.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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